LEGGE 26 gennaio 1982, n. 21 - Autorizzazione al Ministero della difesa a stipulare una convenzione con il governatore della Banca d'Italia per l'impiego di militari dell'Arma dei carabinieri in servizio di vigilanza e scorta valori per conto della Banca d'Italia

Coming into Force02 Febbraio 1982
End of Effective Date08 Ottobre 2010
Published date01 Febbraio 1982
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1982/02/01/082U0021/CONSOLIDATED/20100508
Enactment Date26 Gennaio 1982
Official Gazette PublicationGU n.30 del 01-02-1982
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA

la seguente legge:

Art 1.

Il Ministro della difesa e' autorizzato a stipulare con il governatore della Banca d'Italia una convenzione intesa a disciplinare l'impiego di un contingente di ufficiali, sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, per l'esecuzione di speciali servizi di vigilanza e scorta di valori della Banca d'Italia.

La composizione e l'entita' massima di detto contingente sono fissate nella tabella annessa alla presente legge.

I periodi di comando di reparto e di servizio prestati nel contingente dai sottufficiali sono validi per l'acquisizione dei requisiti di comando o di servizio previsti ai fini dell'avanzamento.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS 15 MARZO 2010, N. 66

Art 2.

Il personale dell'Arma dei carabinieri indicato nell'articolo precedente e' posto in soprannumero all'organico dalla data di decorrenza della convenzione.

Per il conseguente ripianamento degli effettivi e' autorizzato il ricorso anche ad arruolamenti straordinari.

Ai fini dell'avanzamento, le vacanze determinate nei vari gradi dai collocamenti in soprannumero all'organico sono ripianate sotto la data in cui i collocamenti stessi vengono disposti; le eccedenze conseguenti a cessazione dal soprannumero all'organico sono assorbite al verificarsi della prima vacanza.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS 15 MARZO 2010, N. 66

Art 3.

Gli assegni, le competenze accessorie e le indennita' comunque spettanti al personale effettivamente impiegato nei limiti massimi fissati dall'articolo 1, nonche' ogni altro elemento di onere connesso al servizio di vigilanza e scorta valori, sono a carico della Banca d'Italia.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS 15 MARZO 2010, N. 66

Art 4.

Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle finanze, sara' determinata la data a decorrere dalla quale il servizio verra' assunto dall'Arma dei carabinieri in virtu' della convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge.

Art 4.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS 15 MARZO 2010, N. 66

Art 5.

Il contingente dei militari del Corpo della guardia di...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT