DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 6 giugno 2012, n. 19 - Procedura di autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 24/I-II del 12 giugno 2012) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 29 maggio 2012, n. 783;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1

Campo di applicazione 1. Il presente regolamento e' emanato in conformita' con l'art. 1 comma 3 della legge provinciale del 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

Art. 2

Procedura di autorizzazione alle emissioni in atmosfera per stabilimenti nuovi 1. L'Agenzia provinciale per l'ambiente, di seguito denominata agenzia, e' l'organo competente al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni ai sensi della parte V 'Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera' del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 'Norme in materia ambientale'.

  1. Almeno trenta giorni prima dalla messa in esercizio dell'impianto o dell'attivita' il gestore dello stabilimento ne da comunicazione all'agenzia ed al tempo stesso richiede l'autorizzazione alle emissioni, inoltrando i dati integrativi richiesti in sede di rilascio del parere di cui all'art. 4 della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8 'Norme in materia di qualita' dell'aria'.

  2. Entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di cui al comma 2, l'agenzia rilascia al gestore l'autorizzazione alle emissioni trasmettendone copia al sindaco territorialmente competente. L'autorizzazione si riferisce allo stabilimento ed i ha una durata di quindici anni.

  3. Per particolari tipologie d'impianti l'autorizza-zione puo' prevedere l'esecuzione di misurazioni che attestino il rispetto dei valori limite di emissione, nonche' stabilire un periodo massimo intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regime degli impianti. Le misurazioni devono essere eseguite da un laboratorio specializzato.

  4. L'Agenzia effettua il primo accertamento ed il collaudo degli impianti entro 6 mesi dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2.

  5. L'allegato B della legge...

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