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Per l'attuazione di progetti di particolare rilevanza nazionale
ed internazionale, ove sia necessario utilizzare elevate competenze scientifiche e tecnico-professionali in materia, il Consiglio nazionale delle ricerche e l'Istituto nazionale di fisica nucleare, fermo restando il disposto dell'articolo 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70, sono autorizzati a stipulare, rispettivamente, non piu' di cinquanta e di dieci contratti di prestazione di opera intellettuale, ai sensi degli articoli 2230 e seguenti del codice civile, con esperti italiani o stranieri di alta qualificazione e documentata esperienza, che vengono collocati, se pubblici dipendenti, in aspettativa senza assegni per la durata del rapporto. 2. La durata dei contratti e' strettamente connessa all'attuazione del progetto e comunque non puo' superare complessivamente un quinquennio per ciascun esperto. La spesa va prevista nel piano finanziario del relativo progetto di ricerca.
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Il Consiglio nazionale delle ricerche e l'Istituto nazionale di fisica nucleare annualmente verificano i risultati dell'attivita' oggetto del contratto e riferiscono ai rispettivi Ministeri vigilanti sul numero e sul contenuto dei contratti in corso, che non potranno essere contemporaneamente operanti in numero superiore a cinquanta per il Consiglio nazionale delle ricerche e a dieci per l'Istituto nazionale di fisica nucleare, nonche' sui risultati tecnico-scientifici raggiunti. Di essi si da' anche conto nella relazione generale sullo stato della ricerca scientifica e...
LEGGE 29 aprile 1988, n. 143 - Autorizzazione al Consiglio nazionale delle ricerche e all'Istituto nazionale di fisica nucleare per la stipulazione di contratti con esperti di alta qualificazione tecnico-scientifica
Coming into Force | 21 Maggio 1988 |
Enactment Date | 29 Aprile 1988 |
ELI | http://www.normattiva.it/eli/id/1988/05/06/088G0203/ORIGINAL |
Published date | 06 Maggio 1988 |
Official Gazette Publication | GU n.105 del 06-05-1988 |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA la seguente legge:
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