DELIBERAZIONE 8 aprile 1987, n. 223 - Autorizzazione agli Istituti autonomi case popolari ad acquistare alloggi degradati da recuperare, ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457

Coming into Force23 Giugno 1987
Enactment Date08 Aprile 1987
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1987/06/08/087U0223/ORIGINAL
Published date08 Giugno 1987
Official Gazette PublicationGU n.131 del 08-06-1987
Articoli
Art 1.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 1, primo comma, (lettera a), della legge 5 agosto 1978, n. 457;

Vista la propria delibera 26 ottobre 1978, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 12 gennaio 1979, con la quale sono state fissate le linee di intervento nel settore dell'edilizia residenziale;

Vista la proposta del C.E.R. in data 28 novembre 1986 - trasmessa con nota del Ministro dei lavori pubblici n. 27/SEG.COM del 13 marzo 1987 - di integrazione delle linee di intervento nel settore dell'edilizia residenziale, al fine di consentire agli Istituti autonomi case popolari, l'acquisto di alloggi degradati da recuperare, in relazione agli stanziamenti loro riconosciuti dalle regioni nell'ambito della programmazione relativa al quinto biennio della legge n. 457/1978;

Visto il parere espresso dalla commissione consultiva interregionale nella seduta del 25 marzo 1987;

Udita la relazione del Sottosegretario ai lavori pubblici; Delibera:

Le regioni possono, nell'ambito dei finanziamenti statali loro concessi, relativamente all'attuazione dei programmi afferenti al quinto biennio della legge n. 457/78, autorizzare gli Istituti autonomi case popolari, all'acquisto di alloggi degradati da recuperare. Per il perseguimento di tale scopo gli Istituti autonomi case popolari potranno impegnare una quota non eccedente il 20% dei fondi loro assegnati per il finanziamento del sopracitato quinto biennio. Al fine di regolamentare la materia e rendere gli adempimenti confluenti con gli obiettivi dell'edilizia residenziale pubblica, e' necessario che le regioni, nel prevedere nei propri programmi interventi di tale genere, osservino e facciano osservare i seguenti specifici indirizzi:

1) al fine di una razionale allocazione delle risorse di una sollecita acquisizione di alloggi non e' consentito l'acquisto di immobili disgiunto dal contestuale programma di intervento di recupero;

2) l'acquisto ed il recupero devono configurarsi come un intervento unico ed il relativo programma, redatto a cura degli Istituti autonomi case popolari, dovra' contenere con le modalita' in vigore per i programmi di edilizia sovvenzionata, la motivazione dell'intervento e relativi dati economici complessivi da riassumersi in apposito quadro tecnico-economico;

3) l'acquisto ed il recupero dovranno avere per oggetto immobili che rispondano alle seguenti caratteristiche e...

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