DELIBERAZIONE 10 dicembre 2003 - Valutazione del codice di autoregolamentazione per lo sciopero dell'Associazione Magistrati Tributari del 17 ottobre 2003. (Deliberazione n. 03/68)

LA COMMISSIONE nel procedimento pos. n. 15161, relativo alla valutazione del codice di autoregolamentazione per lo sciopero dell'Associazione Magistrati Tributari, Premesso 1. Che con comunicazioni del 6 febbraio e del 14 aprile 2003 la Commissione invitava l'Associazione Magistrati Tributari alla predisposizione di una disciplina in materia di sciopero ed alla successiva trasmissione alla stessa Commissione per la prescritta valutazione di idoneita'; 2. Che in data 25 luglio 2003 il Presidente dell'Associazione Magistrati Tributari comunicava alla Commissione di aver previsto l'inserimento all'ordine del giorno del Comitato Direttivo Centrale del 3 e 4 ottobre 2003 dell'approvazione di un codice di autoregolamentazione per i casi di astensione dall'attivita' giudiziaria dei magistrati tributari; 3. Che con nota del 23 ottobre 2003, sottoscritta dal suo Presidente, l'Associazione Magistrati Tributari ha trasmesso il codice di autoregolamentazione per lo sciopero dell'Associazione Magistrati Tributari, approvato dal Comitato Direttivo Centrale in data 17 ottobre 2003; 4. Che la Commissione, conformemente a quanto stabilito dall'art.

13, comma 1, lettera a) della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, ha richiesto, con nota del 28 ottobre 2003, prot. 12914, alle organizzazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute ai fini dell'elenco di cui alla legge n. 30 luglio 1998, n. 281, di esprimere il loro parere sull'atto di autoregolamentazione; 5. Che successivamente a tale richiesta e' pervenuto alla Commissione, in data 10 novembre 2003, il parere favorevole dell'Unione Nazionale Consumatori.

Considerato 1. Che l'art. 1, comma 2 della legge n. 146/1990, anche nel testo riformulato dalla legge n. 83/2000, include nei servizi considerati essenziali, ´limitatamente all'insieme delle prestazioni individuate come indispensabili ai sensi dell'art. 2ª, anche ´l'amministrazione della giustizia, con particolare riferimento a provvedimenti restrittivi della liberta' personale ed a quelli cautelari ed urgenti, nonche' ai processi penali con imputati in stato di detenzioneª; 2. Che le prescrizioni della legge appena richiamate si riferiscono chiaramente anche ai soggetti chiamati a svolgere - a titolo professionale od onorario - funzioni giudiziarie sia come giudici (ordinari o speciali) che come addetti agli uffici del Pubblico Ministero (presso giudici ordinari o speciali); 3. Che, alla luce dei principi...

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