LEGGE 6 dicembre 1973, n. 853 - Autonomia contabile e funzionale dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario

Coming into Force17 Gennaio 1974
End of Effective Date31 Dicembre 2014
Enactment Date06 Dicembre 1973
Published date02 Gennaio 1974
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1974/01/02/073U0853/CONSOLIDATED/20140828
Official Gazette PublicationGU n.1 del 02-01-1974
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Per le esigenze funzionali dei consigli regionali, le regioni istituiscono nei propri stati di previsione della spesa, nel titolo I di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1970, n. 1171 (spese correnti), sezione I (amministrazione generale), categoria "Servizi degli organi statutari", apposita rubrica da intestare alla presidenza del consiglio regionale.

Art 2.

La rubrica e' ripartita nei seguenti 6 capitoli:

1) spese per le indennita' di carica e di missione spettanti ai componenti del consiglio regionale;

2) spese di rappresentanza del presidente del consiglio regionale;

3) spese postali, telefoniche, di cancelleria di resocontazione, di stampa, di documentazione e biblioteca, e in genere di economato; spese per attrezzature e arredamento;

4) spese per il personale addetto al consiglio regionale;

5) contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari;

6) compensi, onorari e rimborsi per consulenze prestate da enti o privati a favore del consiglio regionale; convegni, indagini conoscitive, studi e ricerche.

Art 3.

Gli stanziamenti da iscrivere nei capitoli di spesa di cui ai punti 1), 4) e 5) dell'articolo 2 devono essere sorretti da leggi regionali.

Gli stanziamenti di cui ai punti 2), 3) e 6) del medesimo articolo 2, possono trovare la loro disciplina nel regolamento interno del consiglio regionale.

Art 4.

I fondi iscritti nei capitoli di bilancio di cui alla presente legge sono messi globalmente a disposizione del presidente del consiglio regionale mediante titoli di spesa intestati al presidente stesso.

I regolamenti interni dei consigli disciplinano le modalita' di assunzione delle deliberazioni di spesa e le modalita' di stipulazione di convenzioni e contratti.

Gli atti amministrativi e di gestione relativi a detti fondi non sono soggetti al controllo di cui all'articolo 125 della Costituzione.

Art 5.

La presidenza del consiglio regionale sottopone all'assemblea consiliare, secondo le norme previste nel regolamento interno di questa, apposita rendicontazione delle spese. Le correlative risultanze finali sono incluse nel rendiconto generale della Regione.

La presente legge...

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