Ripartizione tra le regioni e le province autonome del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante: .

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 8 Luglio 2005 Ripartizione tra le regioni e le province autonome del Fondo nazionale per il

diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, della

12 marzo 1999, n. 68, recante: ´Norme per il diritto al lavoro dei

disabiliª.

IL DIRETTORE GENERALE del mercato del lavoro Visto l'art. 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, che istituisce il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, con apposita dotazione finanziaria, di lire 40 miliardi pari a euro 20.658.275,96 per l'anno 1999 e di lire 60 miliardi pari a euro 30.987.414,00 a decorrere dall'anno 2000, ai sensi del citato art.

13, comma 6; Visto l'art. 4, comma 1, del decreto 13 gennaio 2000, n. 91, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che delinea la procedura finalizzata alla ripartizione delle risorse del Fondo alle regioni; Visto l'art. 5 del citato decreto n. 91/2000 che definisce i criteri, tra loro concorrenti, con i quali il Ministero del lavoro e delle politiche sociali opera per la ripartizione delle risorse del Fondo, tenuto conto dell'effettiva attuazione delle iniziative regionali in materia d'inserimento dei disabili e dei risultati concretamente conseguiti, illustrati nella relazione presentata dalle regioni ai sensi dell'art. 4, comma 1, nonche' delle ulteriori informazioni acquisite anche direttamente presso le regioni stesse; Considerato che per la ripartizione del corrente anno 2005, relativa alle iniziative assunte dalle regioni nel corso del 2004, e' stata concordata tra Ministero, regioni e province autonome l'individuazione di taluni criteri che traducono in indicatori numerici gli elementi qualitativi, secondo l'attribuzione di punteggi in funzione dei contenuti degli inserimenti ammessi al beneficio della fiscalizzazione; Considerato che i medesimi soggetti hanno concordato sull'opportunita', secondo le priorita' stabilite dall'art. 6 del citato decreto n. 91 del 2000

di ripartire il 75 per cento dell'intero importo sulla base dei programmi ammessi alla fiscalizzazione, quantificati con i parametri sopra evidenziati, nonche' di ripartire il restante 25 per cento delle risorse complessive in funzione del numero dei lavoratori disabili avviati con convenzioni non fiscalizzate di cui all'art. 11 della citata legge n. 68 del 1999; di consentire esclusivamente alle regioni...

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