DELIBERAZIONE 18 febbraio 2010 - Trasporto pubblico locale - Valutazione di idoneita'' dell''accordo aziendale concluso, in data 28 luglio 2008, tra la Autolinee Valle Pesio S.r.l. di Cuneo, le Segreterie provinciali di Cuneo delle Organizzazioni sindacali FILT CGIL e FIT CISL e la RSU della Autolinee Valle Pesio S.r.l. di Cuneo (Pos. 35268). (Deliberazione ...

LA COMMISSIONE

Premesso che:

la Autolinee Valle Pesio S.r.l. di Cuneo e' un'azienda che svolge attivita' di trasporto pubblico urbano nella citta' di Cuneo;

il 28 luglio 2008, la Autolinee Valle Pesio S.r.l. di Cuneo, le Segreterie provinciali di Cuneo delle Organizzazioni sindacali FILT CGIL e FIT CISL e la RSU della Autolinee Valle Pesio S.r.l. di Cuneo hanno sottoscritto un accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dall'azienda;

il testo del predetto accordo e' stato inviato alla Commissione di garanzia per la valutazione di idoneita' (atto pervenuto in data 1° agosto 2008);

in data 22 dicembre 2009, il testo di tale accordo e' stato trasmesso alle associazioni degli utenti e dei consumatori per l'acquisizione del relativo parere ai sensi dell'art.13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni;

decorso il termine di trenta giorni, nessuna delle predette associazioni ha espresso il proprio avviso in ordine al predetto accordo;

Considerato che:

lo sciopero nel settore del trasporto pubblico locale e' attualmente disciplinato dalla legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, nonche' da una Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili adottata dalla Commissione di garanzia con delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2002, n. 70;

la predetta Regolamentazione provvisoria rinvia ad accordi collettivi aziendali o territoriali, per la definizione di alcuni suoi contenuti e, segnatamente, per quanto riguarda:

dettagliata descrizione del tipo e dell'area territoriale nella quale si effettua il servizio erogato dall'azienda (art. 10, lettera A);

individuazione delle fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo (art. 11, lettera B);

nonche' delle seguenti modalita' operative necessarie al fine di emanare i regolamenti di servizio (art. 16);

i servizi esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero (noleggio, sosta, servizi amministrativi);

procedure da adottare all'inizio dello sciopero e alla ripresa del servizio;

procedure da adottare per garantire il servizio durante tutta la durata delle fasce;

criteri, procedure e garanzie da adottare per i servizi a lunga percorrenza;

garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza e la protezione degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e...

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