Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo denominato , ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta .

IL DIRETTORE GENERALE

per la qualita' dei prodotti agroalimentari

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Visti i decreti 6 maggio 2003, 16 settembre 2003, 5 dicembre 2003, 30 marzo 2004, 7 luglio 2004, 29 dicembre 2004, 25 marzo 2005, 30 giugno 2005, 29 novembre 2005 e 10 marzo 2006, con i quali la validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato Product Authentication Inspectorate Limited con decreto 12 maggio 2000 e' stata prorogata fino al 14 agosto 2006;

Considerato che il predetto organismo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta ´Fungo di Borgotaroª, allo schema tipo, trasmessogli con nota ministeriale del 10 febbraio 2003, protocollo numero 60794;

Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la indicazione geografica protetta ´Fungo di Borgotaroª;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 12 maggio 2000;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato Product Authentication Inspectorate Limited, con sede nel West Sussex, 65 High Street -...

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