Lo specifico mandato del difensore secondo la ratio dell'art. 571 Terzo comma: un autentico effetto di garanzia e limite all'autonomo potere di esercizio ad impugnandum in ipotesi di contumacia

AutoreCarlo Dell'Agli
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    Per una disamina della normativa in questione, v. C. DELL'AGLI, Qualche osservazione sullo specifico mandato del difensore ad impugnare in ipotesi di gravame avverso sentenza contumaciale (nota a Corte app. Roma, sez. III pen., ord. c.c. 16 settembre 1997, Falso), in Temi romana, in corso di pubblicazione, ove il principio massimato, nella sostanziale identità di normativa, afferma quale ius receptum il carattere di ampia specificità prescritto dall'art 175 c.p.p., il cui orientamento, in senso conforme, è stato successivamente espresso dal dictum della sent. Cass. pen., sez. III, 19 giugno 1998 (dep. 29 luglio 1998), Falso, la cui argomentazione si pone sulle orme della prevalente giurisprudenza della corte di legittimità che ha, in subiecta materia, registrato una notevole prevalenza di adesioni, per quanto attiene la questione affrontata dalla Corte.

La ratio del disposto art. 571 c.p.p. comma 3 che disciplina la forma occorrente per il compimento dello «specifico mandato» per impugnare, ha lo scopo di integrare il mandato del difensore cui viene, quindi, conferita la facoltà di proporre impugnazione anche nel caso di contumacia.

Ciò, secondo l'intentio legis, al fine di porre l'imputato nelle giuste condizioni di effettuare «una preventiva valutazione circa la conseguenza dell'attività che il difensore potrà compiere» (v. Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale in G.U. del 24 ottobre 1989, p. 127).

Il conferimento al difensore, del mandato ad impugnandum, è una fattispecie idonea ove si configura lo specifico mandato prescritto dal comma 3 di cui all'art. 571 c.p.p., specie, se trova impiego nella dichiarazione resa davanti all'autorità procedente o consegnata alla stessa dal medesimo difensore, a patto che tale dichiarazione, da parte dell'imputato, inequivocabilmente, si realizzi con la piena consapevolezza di voler concretizzare un determinato fine che, in concreto, si sostanzia nella volontà e nell'intenzione di impugnare costituenti entrambe un'essenziale prerogativa processuale che, nella specie, è la condanna.

Tanto deve ritenersi, secondo la ratio del nuovo rito codicistico, che l'elemento innovativo, cui si è ispirato il legislatore, risiede proprio nella disciplina che regola la legittimazione del difensore a proporre l'impugnazione avverso una sentenza contumaciale.

Tale comportamento nella fattispecie processuale de qua (id est: mandato specifico del difensore), è dettato solo allo...

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