A decorrere dal 1 gennaio 1958, gli assegni familiari e i relativi contributi per il settori dell'agricoltura della Cassa unica per gli assegni stessi sono determinati nelle misure previste dalla tabella B annessa alla presente legge.
LEGGE 17 dicembre 1958, n. 1206 - Aumento della misura degli assegni familiari nei confronti degli operai dell'agricoltura
Coming into Force | 10 Febbraio 1959 |
End of Effective Date | 15 Dicembre 2010 |
Published date | 26 Gennaio 1959 |
ELI | http://www.normattiva.it/eli/id/1959/01/26/058U1206/CONSOLIDATED/20101215 |
Enactment Date | 17 Dicembre 1958 |
Official Gazette Publication | GU n.20 del 26-01-1959 |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
Il contributo dello Stato previsto dall'art. 2, lettera b), della legge 25 novembre 1957, n. 1176, a favore della gestione dell'agricoltura della Cassa unica per gli assegni familiari, e' elevato, con decorrenza dal 1 gennaio 1958, a lire 11.380 milioni all'anno, e sara' iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
All'onere di lire 2.690 milioni, derivante dalla presente legge nell'esercizio 1957-58 si provvedera' con una aliquota delle di disponibilita' nette recate dalla legge 24 giugno 1958, n. 637.
All'onere di lire 5.380 milioni derivante nell'esercizio finanziario 1958-59 si provvedera' a carico del capitolo n. 493 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto esercizio.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
Nulla e' innovato alla procedura stabilita dall'art. 1 della legge 14 aprile 1956, n. 307, ai fini della determinazione e della modifica dei contributi.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 17 dicembre 1958 GRONCHI FANFANI - VIGORELLI - MEDICI - ANDREOTTI - FERRARI AGGRADI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
TABELLA B
Assegni familiari e relativo contributo per l'agricoltura (Per i dirigenti e gli impiegati gli assegni e il contributo sono comprensivi degli assegni...
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