LEGGE 17 dicembre 1958, n. 1206 - Aumento della misura degli assegni familiari nei confronti degli operai dell'agricoltura

Coming into Force10 Febbraio 1959
End of Effective Date15 Dicembre 2010
Published date26 Gennaio 1959
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1959/01/26/058U1206/CONSOLIDATED/20101215
Enactment Date17 Dicembre 1958
Official Gazette PublicationGU n.20 del 26-01-1959
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

A decorrere dal 1 gennaio 1958, gli assegni familiari e i relativi contributi per il settori dell'agricoltura della Cassa unica per gli assegni stessi sono determinati nelle misure previste dalla tabella B annessa alla presente legge.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Art 2.

Il contributo dello Stato previsto dall'art. 2, lettera b), della legge 25 novembre 1957, n. 1176, a favore della gestione dell'agricoltura della Cassa unica per gli assegni familiari, e' elevato, con decorrenza dal 1 gennaio 1958, a lire 11.380 milioni all'anno, e sara' iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Art 3.

All'onere di lire 2.690 milioni, derivante dalla presente legge nell'esercizio 1957-58 si provvedera' con una aliquota delle di disponibilita' nette recate dalla legge 24 giugno 1958, n. 637.

All'onere di lire 5.380 milioni derivante nell'esercizio finanziario 1958-59 si provvedera' a carico del capitolo n. 493 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto esercizio.

Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Art 4.

Nulla e' innovato alla procedura stabilita dall'art. 1 della legge 14 aprile 1956, n. 307, ai fini della determinazione e della modifica dei contributi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 17 dicembre 1958 GRONCHI FANFANI - VIGORELLI - MEDICI - ANDREOTTI - FERRARI AGGRADI Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Art 4.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Tabella B

TABELLA B

Assegni familiari e relativo contributo per l'agricoltura (Per i dirigenti e gli impiegati gli assegni e il contributo sono comprensivi degli assegni...

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