LEGGE 4 maggio 1951, n. 383 - Aumento dei ruoli organici della Magistratura, delle cancellerie e segreterie giudiziarie e degli uscieri

Coming into Force27 Giugno 1951
Enactment Date04 Maggio 1951
Published date12 Giugno 1951
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1951/06/12/051U0383/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.131 del 12-06-1951
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Il ruolo organico della Magistratura e' aumentato di cinquecentottanta posti, secondo la tabella A annessa alla presente legge.

Il ruolo organico delle cancellerie e segreterie giudiziarie e' aumentato di cinquecento posti, secondo la tabella B annessa alla presente legge.

Il ruolo organico degli uscieri giudiziari e' aumentato di trecentonovantuno posti, secondo la tabella C annessa alla presente legge.

Art 2.

I posti aumentati nel ruolo dei consiglieri di Corte di appello ed equiparati saranno attribuiti per un terzo allo scrutinio e per due terzi al concorso, quali vacanze previste per il biennio 1951-52, con assegnazione di un terzo di tali vacanze al 1951 e di due terzi al 1952.

I posti aumentati nel ruolo dei consiglieri di Cassazione ed equiparati saranno ripartiti in parti eguali, a norma delle disposizioni vigenti, quali vacanze previste per il 1951 e per il 1952.

Art 3.

I posti che risultano disponibili nella prima attuazione della presente legge nel ruolo degli uscieri giudiziari saranno conferiti, per una volta tanto, mediante concorso riservato, per meta', al personale non di ruolo, compreso quello assunto ai sensi del regio decreto 7 marzo 1938, n. 305, alle dipendenze del Ministero di grazia e giustizia, e, per l'altra meta', al personale di 4ª categoria a contratto alle dipendenze dell'Amministrazione dell'Africa italiana.

Al conferimento dei posti anzidetti si provvedera' con l'osservanza delle disposizioni vigenti per l'ammissione nel ruolo degli uscieri giudiziari, prescindendo dai limiti normali di eta' purche' gli aspiranti non abbiano superato l'eta' di 45 anni alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art 4.

Il Governo e' delegato a procedere, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, alla revisione delle piante organiche degli uffici giudiziari, tenuto conto del numero dei magistrati, dei funzionari di cancelleria e degli uscieri che vi sono attualmente addetti e del numero degli affari.

Art 5.

Alla spesa derivante dalla presente legge valutata in milioni 800 sara' fatto fronte con...

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