LEGGE 8 agosto 1985, n. 413 - Aumento del contributo dello Stato a titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute dai partiti politici

Coming into Force03 Settembre 1985
Enactment Date08 Agosto 1985
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1985/08/19/085U0413/CONSOLIDATED/20131228
Published date19 Agosto 1985
Official Gazette PublicationGU n.194 del 19-08-1985
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

I contributi dello Stato ai partiti politici, a titolo di concorso nelle spese elettorali, previsti dall'articolo 1 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 18 novembre 1981, n. 659, sono elevati, ciascuno, a lire 30.000 milioni.

Il contributo dello Stato ai partiti politici per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario o speciale previsto dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e' elevato a 40.000 milioni a decorrere dall'anno 1985.

Art 1.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 28 DICEMBRE 2013, N. 149, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 13

Art 2.

Ad integrazione del contributo previsto dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 18 novembre 1981, n. 659, i partiti politici hanno diritto ad un contributo di lire 15.000 milioni a titolo di ulteriore concorso nelle spese elettorali sostenute per le elezioni del Parlamento europeo del 17 giugno 1984.

Art 3.

All'articolo 3 della legge 18 novembre 1981, n. 659, dopo il quarto comma e' aggiunto il seguente:

"Nel termine di cui al precedente comma il presidente del consiglio regionale e' tenuto a comunicare alla Presidenza della Camera dei deputati i voti ottenuti da tutte le liste che hanno partecipato alla consultazione elettorale, la copia del verbale dell'ufficio centrale circoscrizionale relativo all'accettazione dei contrassegni di lista che hanno ottenuto almeno un candidato eletto nel consiglio regionale e copia dei contrassegni medesimi, nonche' l'elenco delle liste che hanno ottenuto almeno un candidato eletto nel consiglio regionale".

Art 4.

All'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. al settimo comma le parole: "31 gennaio" sono sostituite dalle parole: "31 marzo";

  2. dopo il settimo comma sono aggiunti i seguenti:

    "Il Presidente della Camera dei deputati, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, puo' esentare i partiti dall'obbligo di pubblicazione dei bilanci finanziari consuntivi di cui al comma precedente qualora sia comprovato che la spesa relativa superi il 20 per cento del contributo dello...

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