DECRETO LEGISLATIVO 30 ottobre 2014, n. 178 - Attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunita' europea e del regolamento (UE) n. 995/2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati

Coming into Force25 Dicembre 2014
Published date10 Dicembre 2014
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2014/12/10/14G00191/ORIGINAL
Enactment Date30 Ottobre 2014
Official Gazette PublicationGU n.286 del 10-12-2014
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 10 della legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2013;

Visto il piano d'azione dell'Unione europea per l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (Forest Law Enforcement, Governance and Trade - FLEGT), di cui alla comunicazione della Commissione europea al Consiglio e al Parlamento europeo 21 maggio 2003, n. 251;

Visto il regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunita' europea;

Visto il regolamento (CE) n. 1024/2008 della Commissione, del 17 ottobre 2008, recante modalita' d'applicazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunita' europea;

Visto il regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 363/2012 della Commissione, del 23 febbraio 2012, sulle norme procedurali per il riconoscimento e la revoca del riconoscimento degli organismi di controllo come previsto nel regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 607/2012 della Commissione, del 6 luglio 2012, sulle disposizioni particolareggiate relative al sistema di dovuta diligenza e alla frequenza e alla natura dei controlli sugli organismi di controllo in conformita' al regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati;

Visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario;

Visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nell'articolo 288;

Visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio;

Vista la legge 6 febbraio 2004, n. 36, recante nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato;

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, articolo 4, comma 57, che istituisce presso gli uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli lo sportello unico doganale, per semplificare le operazioni di importazione ed esportazione e per concentrare i termini delle attivita' istruttorie, anche di competenza di amministrazioni diverse, connesse alle predette operazioni, nonche' i commi 58 e 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre 2010, n. 242, recante la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi che concorrono all'assolvimento delle operazioni doganali di importazione e di esportazione;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 2014;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 10 luglio 2014;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 19 settembre 2014;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze, della giustizia e per gli affari regionali e le autonomie; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui al regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze Forest Law Enforcement, Governance and Trade per le importazioni di legname nella Comunita' europea e del regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati.

  2. Ai fini del presente decreto legislativo la definizione di «dichiarazione in dogana» e' quella prevista dalle vigenti disposizioni dell'Unione europea in materia.

Art 2.

Autorita' competente

  1. L'autorita' nazionale competente preposta all'attuazione dei regolamenti (CE) n. 2173/2005 del Consiglio e n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, e' il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominata Autorita' nazionale competente, che si avvale del Corpo forestale dello Stato, il quale effettua anche i controlli previsti dai due regolamenti.

  2. L'autorita' nazionale competente, cura i rapporti con la Commissione europea, con le organizzazioni indipendenti di cui...

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