Attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 75 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 75 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), che detta una disciplina intesa a favorire l'occupabilita' dei lavoratori anziani dipendenti del settore privato; Visto, in particolare, il comma 5, che riguarda i lavoratori con un'anzianita' contributiva non inferiore a 40 anni; Visto il decreto interministeriale 23 marzo 2001, di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 6 del richiamato art.

75; Ritenuto, ai sensi del comma 6 di detto art. 75, di stabilire le modalita' di attuazione anche delle disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo stesso;

Decreta

Art. 1.

  1. Con effetto dal primo giorno del mese successivo alla comunicazione di cui al comma 5, i lavoratori dipendenti del settore privato, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, ed alle forme sostitutive della medesima, che abbiano raggiunto un'anzianita' contributiva di almeno 40 anni, prima del raggiungimento dell'eta' di 60 anni se donna e 65 anni se uomo, possono scegliere di continuare l'attivita' lavorativa posticipando l'accesso al pensionamento e rinunciando parzialmente all'accredito contributivo secondo quanto previsto al comma 3.

  2. La facolta' di cui al comma 1 puo' essere esercitata a condizione che il lavoratore stipuli con il datore di lavoro un contratto di lavoro a tempo determinato di durata di almeno due anni ovvero fino al compimento dell'eta' pensionabile di vecchiaia, qualora intervenga prima della scadenza del biennio.

  3. La contribuzione relativa al periodo di cui al comma 2 e' destinata, per il 40 per cento, alle regioni di residenza, ai fini del finanziamento di attivita' di assistenza agli anziani non autosufficienti ed alle famiglie. Il restante 60 per cento concorre, secondo il sistema di calcolo contributivo, ad incrementare l'ammontare della pensione, a decorrere dal compimento dell'eta' di quiescenza.

  4. Le modalita' di versamento della contribuzione alle regioni sono stabilite rediante convenzioni da stipulare tra le regioni stesse e gli enti di previdenza obbligatoria destinatari della contribuzione.

  5. I lavoratori che si avvalgono della facolta' di cui al presente decreto devono darne comunicazione al competente istituto previdenziale, allegando

    1. copia del contratto di lavoro a tempo determinato di cui al comma 2; b) dichiarazione, da rendere in...

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