DECRETO LEGISLATIVO 8 agosto 1991, n. 258 - Attuazione delle direttive n. 85/432/CEE, n. 85/433/CEE e n. 85/584/CEE, in materia di formazione e diritto di stabilimento dei farmacisti, a norma dell'art. 6 della legge 30 luglio 1990, n. 212

Coming into Force31 Agosto 1991
Published date16 Agosto 1991
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1991/08/16/091G0302/CONSOLIDATED/20031014
Enactment Date08 Agosto 1991
Official Gazette PublicationGU n.191 del 16-08-1991
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 5 della legge 30 luglio 1990, n. 212, recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunita' europee n. 85/432/CEE, n. 85/433/CEE e n. 85/584/CEE, in materia di formazione e diritto di stabilimento dei farmacisti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 maggio 1991;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 1991;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, della sanita' e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; E M A N A il seguente decreto legislativo:

Art 1.
  1. Ai cittadini degli Stati membri delle Comunita' europee che sono in possesso dei diplomi, certificati ed altri titoli di cui all'allegato del presente decreto e' riconosciuto il titolo di farmacista ed e' consentito l'esercizio delle seguenti attivita' professionali:

    1. preparazione della forma farmaceutica dei medicinali;

    2. fabbricazione e controllo dei medicinali;

    3. controllo dei medicinali in un laboratorio di controllo dei medicinali;

    4. immagazzinamento, conservazione e distribuzione dei medicinali nella fase di commercio all'ingrosso;

    5. preparazione, controllo, immagazzinamento e distribuzione dei medicinali nelle farmacie aperte al pubblico;

    6. preparazione, controllo, immagazzinamento e distribuzione dei medicinali negli ospedali;

    7. diffusione di informazioni e consigli nel settore dei medicinali.

  2. L'elenco di cui all'allegato e' modificato con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro della universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, in conformita' ad eventuali modifiche ed integrazioni delle direttive comunitarie.

  3. I diplomi, certificati ed altri titoli rilasciati dagli Stati membri delle Comunita' europee ai cittadini degli stessi, che soddisfano l'insieme dei requisiti minimi di formazione richiesti dalla normativa comunitaria, ma non corrispondono alle denominazioni figuranti nell'allegato al presente decreto, sono assimilati, a tutti gli effetti, ai diplomi, certificati e altri titoli di cui al comma 1, se sono corredati di un attestato che certifichi che sono rilasciati a conclusione di una formazione conforme alle disposizioni comunitarie e che sono assimilati dallo Stato membro che li ha rilasciati a quelli specificati nell'allegato al presente decreto.

Art 2.
  1. Per ottenere, mediante l'iscrizione all'albo, l'autorizzazione all'esercizio della professione di farmacista l'interessato deve presentare al Ministero della sanita' domanda in lingua italiana, in carta da bollo, nella quale sia indicata anche la provincia presso il cui ordine dei farmacisti si chiede l'iscrizione. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

    1. uno dei titoli previsti dall'allegato in originale o copia autenticata;

    2. un estratto del casellario giudiziale, ovvero, in mancanza, un documento equipollente rilasciato dalla competente autorita' dello Stato di origine o di provenienza;

    3. un certificato di cittadinanza;

    4. un certificato sulle condizioni di salute dell'interessato, conforme alle norme stabilite dallo Stato membro di origine o di provenienza per l'esercizio della professione.

  2. I documenti di cui al comma 1, devono essere accompagnati, se redatti in una lingua straniera, da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorita' diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui i documenti sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.

  3. Al momento della loro presentazione i documenti di cui alle lettere b), c), e d) del comma 1, non devono essere di data anteriore a tre mesi.

  4. Restano ferme le disposizioni che prevedono ulteriori requisiti per l'esercizio delle singole attivita' di cui all'art. 1.

Art 3.
  1. Il Ministero della sanita', d'intesa con il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, accerta la regolarita' della domanda e della relativa documentazione entro due mesi dal ricevimento e provvede a trasmettere gli atti all'ordine dei farmacisti della provincia indicata dall'interessato, dandone comunicazione al medesimo.

  2. Il Ministero della sanita', nel caso di fondato dubbio circa l'autenticita' dei diplomi, dei certificati e degli altri titoli, svolge i necessari accertamenti presso la competente autorita' dello Stato di origine o di provenienza e chiede conferma del possesso, da parte dell'interessato, di tutti i requisiti di formazione prescritti per il conseguimento del titolo di cui all'allegato.

  3. Nel caso in cui il Ministero della sanita' venga a conoscenza di fatti gravi e specifici, verificatisi fuori dal territorio nazionale, che possano influire sull'ammissione del richiedente all'esercizio della professione, chiede informazioni al riguardo alla competente autorita' dello Stato di origine o provenienza.

  4. Per il periodo di tempo necessario ad acquisire la conferma di cui al comma 2, o le informazioni di cui al...

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