DECRETO LEGISLATIVO 20 febbraio 2019, n. 15 - Attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa nonche' per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica al regolamento sul marchio comunitario

Coming into Force23 Marzo 2019
Enactment Date20 Febbraio 2019
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2019/03/08/19G00026/CONSOLIDATED/20200229
Published date08 Marzo 2019
Official Gazette PublicationGU n.57 del 08-03-2019
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, avente ad oggetto la delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2016-2017, e, in particolare, l'articolo 3 riguardante delega al Governo per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, nonche' per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica al regolamento sul marchio comunitario;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, e, in particolare, gli articoli 31 e 32;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e, in particolare, l'articolo 14;

Vista la direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa;

Visto il regolamento (UE) 2015/2424, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio comunitario, che modifica il regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, recante modalita' di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario, e che abroga il regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli);

Visto il regolamento delegato (UE) 2017/1430 della Commissione, del 18 maggio 2017, che integra il regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio dell'Unione europea e abroga i regolamenti della Commissione (CE) n. 2868/95 e (CE) n. 216/96;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431 della Commissione, del 18 maggio 2017, recante modalita' di esecuzione di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio dell'Unione europea;

Visto il regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea che codifica il regolamento (CE) n. 207/2009;

Visto il regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione del 5 marzo 2018 che integra il regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio sul marchio dell'Unione europea e abroga il regolamento delegato (UE) 2017/1430;

Visto il regolamento (UE) 2018/626 della Commissione del 5 marzo 2018 recante modalita' di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio sul marchio dell'Unione europea, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431;

Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 novembre 2018;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 febbraio 2019;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

  1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, di seguito «Codice della proprieta' industriale», le parole «suscettibili di essere rappresentati graficamente» sono soppresse e le parole «purche' siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.» sono sostituite dalle seguenti: «purche' siano atti:

  1. a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese; e

  2. ad essere rappresentati nel registro in modo tale da consentire alle autorita' competenti ed al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l'oggetto della protezione conferita al titolare.».

Art 2.

Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

  1. All'articolo 9 del codice della proprieta' industriale sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e altri segni non registrabili»;

  2. al comma 1, le parole «esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, o dalla forma che da' un valore sostanziale al prodotto.» sono sostituite dalle seguenti: «esclusivamente:

  3. dalla forma, o altra caratteristica, imposta dalla natura stessa del prodotto;

  4. dalla forma, o altra caratteristica, del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico;

  5. dalla forma, o altra caratteristica, che da' un valore sostanziale al prodotto».

Art 3.

Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

  1. All'articolo 11 del codice della proprieta' industriale sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. il comma 1 e' sostituito dal seguente:

    1. Le persone giuridiche di diritto pubblico e le associazioni di categoria di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti, escluse le societa' di cui al libro quinto, titolo quinto, capi quinto, sesto e settimo, del codice civile, possono ottenere la registrazione di marchi collettivi che hanno la facolta' di concedere in uso a produttori o commercianti.

    ;

  2. al comma 2, dopo le parole «domanda di registrazione», sono inserite le seguenti: «in conformita' ai requisiti di cui all'articolo 157, comma 1-bis» e le parole «tra i documenti allegati alla domanda» sono sostituite dalle seguenti: «nella raccolta di cui all'articolo 185»;

  3. al comma 4, dopo le parole «provenienza geografica dei prodotti o servizi.», e' inserito il seguente periodo: «Qualsiasi soggetto i cui prodotti o servizi provengano dalla zona geografica in questione ha diritto sia a fare uso del marchio, sia a diventare membro della associazione di categoria titolare del marchio, purche' siano soddisfatti tutti i requisiti di cui al regolamento.».

Art 4.

Inserimento dell'articolo 11-bis nel decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

  1. Dopo l'articolo 11 del codice della proprieta' industriale, e' inserito il seguente:

Art. 11-bis (Marchio di certificazione). - 1. Le persone fisiche o giuridiche, tra cui istituzioni, autorita' ed organismi accreditati ai sensi della vigente normativa in materia di certificazione, a garantire l'origine, la natura o la qualita' di determinati prodotti o servizi, possono ottenere la registrazione per appositi marchi come marchi di certificazione, a condizione che non svolgano un'attivita' che comporta la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato.

2. I regolamenti concernenti l'uso dei marchi di certificazione, i controlli e le relative sanzioni devono essere allegati alla domanda di registrazione in conformita' ai requisiti di cui all'articolo 157, comma 1-ter; le modificazioni regolamentari devono essere comunicate a cura dei titolari all'Ufficio italiano brevetti e marchi per essere incluse nella raccolta di cui all'articolo 185.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 sono applicabili anche ai marchi di certificazione o di garanzia stranieri registrati nel Paese di origine.

4. In deroga all'articolo 13, comma 1, un marchio di certificazione puo' consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi. In tal caso, peraltro, l'Ufficio italiano brevetti e marchi puo' rifiutare, con provvedimento motivato, la registrazione quando i marchi richiesti possano creare situazioni di ingiustificato privilegio o comunque recare pregiudizio allo sviluppo di altre analoghe iniziative nella regione. L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha facolta' di chiedere al riguardo l'avviso delle amministrazioni pubbliche, categorie e organi interessati o competenti. L'avvenuta registrazione del marchio di certificazione costituito da nome geografico non autorizza il titolare a vietare a terzi l'uso nel commercio del nome stesso, purche' quest'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale.

5. I marchi di certificazione sono soggetti a tutte le altre disposizioni del presente codice in quanto non contrastino con la natura di essi.

.

Art 5.

Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

  1. All'articolo 12 del codice della proprieta' industriale sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. al comma 1, alla lettera e), le parole «anche non affini, quando il marchio anteriore goda nella Comunita', se comunitario,» sono sostituite dalle seguenti: «identici, affini o non affini, quando il marchio anteriore goda nell'Unione europea»;

  2. al comma 1, alla lettera f), la parola: «anche» e' sostituita dalle...

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