DECRETO LEGISLATIVO 10 settembre 1991, n. 303 - Attuazione della direttiva n. 86/653/CEE relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, a norma dell'art. 15 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Legge comunitaria 1990)

Coming into Force05 Ottobre 1991
Enactment Date10 Settembre 1991
Published date20 Settembre 1991
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1991/09/20/091G0346/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.221 del 20-09-1991 - Suppl. Ordinario n. 57
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 15 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 86/653/CEE del Consiglio, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 luglio 1991;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; EMANA il seguente decreto legislativo: Art. 1.

  1. Dopo il comma primo dell'art. 1742 del codice civile e' inserito il seguente:

"Ciascuna parte ha il diritto di ottenere dall'altra una copia del contratto dalla stessa sottoscritto.".

Art 2.
  1. La rubrica dell'art. 1748 del codice civile e' sostituita dalla seguente: "Diritti dell'agente ed obblighi del preponente".

  2. Dopo il comma secondo dell'art. 1748 del codice civile e' inserito il seguente:

    "L'agente ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi anche dopo lo scioglimento del contratto se la conclusione e' effetto soprattutto dell'attivita' da lui svolta.".

  3. Dopo l'ultimo comma dell'art. 1748 del codice civile sono aggiunti i seguenti:

    "Il preponente deve porre a disposizione dell'agente la documentazione necessaria relativa ai beni o servizi trattati e fornire all'agente le informazioni necessarie all'esecuzione del contratto; in particolare avvertire l'agente, entro un termine ragionevole, non appena preveda che il volume delle operazioni commerciali sara' notevolmente inferiore a quello che l'agente avrebbe potuto normalmente attendersi. Il preponente deve inoltre informare l'agente, entro un termine ragionevole, dell'accettazione o del rifiuto e della mancata esecuzione di un affare procuratogli.

    Il preponente consegna all'agente un estratto conto delle provvigioni dovute al piu' tardi l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel corso del quale esse sono state acquisite. L'estratto conto indica gli elementi essenziali in base ai quali e' stato effettuato il calcolo delle provvigioni. Entro il medesimo termine le provvigioni liquidate devono essere effettivamente pagate all'agente.

    L'agente ha diritto di...

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