DECRETO LEGISLATIVO 17 marzo 1995, n. 111 - Attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso"

Coming into Force11 Ottobre 1995
Enactment Date17 Marzo 1995
Published date14 Aprile 1995
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1995/04/14/095G0146/CONSOLIDATED/20120404
Official Gazette PublicationGU n.88 del 14-04-1995
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 24 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva n. 90/314/CEE del Consiglio del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti "tutto compreso";

Considerata la necessita' di provvedere all'attuazione della direttiva predetta essendo scaduto il relativo termine;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro del bilancio e della programmazione economica incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, degli affari esteri e di grazia e giustizia; E M A N A il seguente decreto legislativo: Art. 1 Ambito di applicazione

  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai pacchetti turistici definiti all'art. 2, venduti od offerti in vendita nel territorio nazionale dall'organizzatore o dal venditore, di cui agli articoli 3 e 4, in possesso di regolare autorizzazione.

  2. Il presente decreto si applica altresi' ai pacchetti turistici negoziati al di fuori dei locali commerciali, ferme restando le disposizioni del decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2005, N. 206

Art 2.

Pacchetti turistici

  1. I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso", risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfettario, e di durata superiore alle ventiquattro ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte: a) trasporto; b) alloggio;

    1. servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio di cui all'art. 7, lettere i) e m), che costituiscano parte significativa

    del "pacchetto turistico".

  2. La fatturazione separata degli elementi di uno stesso "pacchetto turistico" non sottrae l'organizzatore o il venditore agli obblighi del presente decreto.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2005, N. 206

Art 3.

Organizzatore di viaggio

  1. Ai fini del presente decreto l'organizzatore di viaggio e':

    1. colui che, in possesso dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, realizza la combinazione degli

      elementi di cui all'art. 2 e si obbliga in nome proprio e verso

      corrispettivo forfettario a procurare a terzi pacchetti turistici;

    2. l'associazione senza scopo di lucro di cui all'art. 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, nei limiti ivi stabiliti.

  2. L'organizzatore puo' vendere pacchetti turistici direttamente o tramite un venditore.

Art 3.

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Art 4.

Venditore

  1. Ai fini del presente decreto il venditore e':

  1. colui che, in possesso dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, vende, o si obbliga a

    procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi dell'art. 2

    verso un corrispettivo forfettario;

  2. l'associazione senza scopo di lucro di cui all'art. 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, nei limiti ivi stabiliti.

Art 4.

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Art 5.

Consumatore

  1. Ai fini del presente decreto, consumatore e' l'acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purche' soddisfi a tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico.

Art 5.

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Art 6.

Forma del contratto di vendita di pacchetti turistici

  1. Il contratto di vendita di pacchetti turistici e' redatto in forma scritta in termini chiari e precisi.

  2. Al consumatore deve essere rilasciata una copia del contratto stipulato, sottoscritto o timbrato dall'organizzatore o venditore.

Art 6.

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Art 7.

Elementi del contratto di vendita di pacchetti turistici

  1. Il contratto contiene i seguenti elementi:

  1. destinazione, durata, data d'inizio e conclusione, qualora sia previsto un soggiorno frazionato, durata del medesimo con relative

    date di inizio e fine;

  2. nome, indirizzo, numero di telefono ed estremi dell'autorizzazione all'esercizio dell'organizzatore o venditore che sottoscrive il

    contratto;

  3. prezzo del pacchetto turistico, modalita' della sua revisione, diritti e tasse sui servizi di atterraggio, sbarco ed imbarco nei

    porti ed aeroporti e gli altri oneri posti a carico del

    viaggiatore;

  4. importo, comunque non superiore al venticinque per cento del prezzo, da versarsi all'atto della prenotazione, nonche' il

    termine per il pagamento del saldo; il suddetto importo e' versato

    a titolo di caparra ma gli effetti di cui all'art. 1385 del codice

    civile non si producono allorche' il recesso dipenda da fatto

    sopraggiunto non imputabile, ovvero sia giustificato dal grave

    inadempimento della controparte;

  5. estremi della copertura assicurativa e delle ulteriori polizze convenute con il viaggiatore;

  6. presupposti e modalita' di intervento del fondo di garanzia di cui all'art. 21;

  7. mezzi, caratteristiche e tipologie di trasporto, data, ora, luogo della partenza e del ritorno, tipo di posto assegnato;

  8. ove il pacchetto turistico includa la sistemazione in albergo, l'ubicazione, la categoria turistica, il livello, l'eventuale

    idoneita' all'accoglienza di persone disabili, nonche' le

    principali caratteristiche, la conformita' alla regolamentazione

    dello Stato membro ospitante, i pasti forniti;

  9. itinerario, visite, escursioni o altri servizi inclusi nel pacchetto turistico, ivi compresa la presenza di accompagnatori e

    guide turistiche;

  10. termine entro cui il consumatore deve essere informato dell'annullamento del viaggio per la mancata adesione del numero

    minimo dei partecipanti previsto;

  11. accordi specifici sulle modalita' del viaggio espressamente convenuti tra l'organizzatore o il venditore e il consumatore al

    momento della prenotazione;

  12. eventuali spese poste a carico del consumatore per la cessione del contratto ad un terzo;

  13. termine entro il quale il consumatore deve presentare reclamo per l'inadempimento o l'inesatta esecuzione del contratto;

  14. termine entro il quale il consumatore deve comunicare la propria scelta in relazione alle modifiche delle condizioni contrattuali

    di cui all'art. 12.

Art 7.

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Art 8.

Informazione del consumatore

  1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, il venditore o l'organizzatore forniscono per iscritto informazioni di carattere generale concernenti le condizioni applicabili ai cittadini dello Stato membro dell'Unione europea in materia di passaporto e visto con l'indicazione dei termini per il rilascio, nonche' gli obblighi sanitari e le relative formalita' per l'effettuazione del viaggio e del soggiorno.

  2. Prima dell'inizio del viaggio l'organizzatore ed il venditore comunicano al consumatore per iscritto le seguenti informazioni: a) orari, localita' di sosta intermedia e coincidenze;

    1. generalita' e recapito telefonico di eventuali rappresentanti locali dell'organizzatore o venditore ovvero di uffici locali

      contattabili dal viaggiatore in caso di difficolta';

    2. recapito telefonico dell'organizzatore o venditore utilizzabile in caso di difficolta' in assenza di rappresentanti locali;

    3. per i viaggi ed i soggiorni di minorenne all'estero, recapiti telefonici per stabilire un contatto diretto con costui o con il

      responsabile locale del suo soggiorno;

    4. circa la sottoscrizione facoltativa di un contratto di assicurazione a copertura delle spese sostenute dal consumatore

      per l'annullamento del contratto o per il rimpatrio in caso di

      incidente o malattia.

  3. Quando il contratto e' stipulato nell'imminenza della partenza, le indicazioni contenute nel comma 1 devono essere fornite contestualmente alla stipula del contratto.

  4. E' fatto comunque divieto di fornire informazioni ingannevoli sulle modalita' del servizio offerto, sul prezzo e sugli altri elementi del contratto qualunque sia il mezzo mediante il quale dette informazioni vengono comunicate al consumatore.

Art 8.

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Art 9.

Opuscolo informativo

  1. L'opuscolo, ove posto a disposizione del consumatore, indica in modo chiaro e preciso:

    1. la destinazione, il mezzo, il tipo, la categoria di trasporto utilizzato;

    2. la sistemazione in albergo o altro tipo di alloggio, l'ubicazione, la categoria o il livello e le caratteristiche principali, la sua

      approvazione e classificazione dello Stato ospitante; c) i pasti forniti; d) l'itinerario;

    3. le informazioni di carattere generale applicabili al cittadino...

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