Art
1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 24 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva n. 90/314/CEE del Consiglio del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti "tutto compreso";
Considerata la necessita' di provvedere all'attuazione della direttiva predetta essendo scaduto il relativo termine;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 1995;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro del bilancio e della programmazione economica incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, degli affari esteri e di grazia e giustizia; E M A N A il seguente decreto legislativo: Art. 1 Ambito di applicazione
Le disposizioni del presente decreto si applicano ai pacchetti turistici definiti all'art. 2, venduti od offerti in vendita nel territorio nazionale dall'organizzatore o dal venditore, di cui agli articoli 3 e 4, in possesso di regolare autorizzazione.
Il presente decreto si applica altresi' ai pacchetti turistici negoziati al di fuori dei locali commerciali, ferme restando le disposizioni del decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50.
Art
1.
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2005, N. 206
Art
2.
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2005, N. 206
Art
3.
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2005, N. 206
Art
4.
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2005, N. 206
Art
5.
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2005, N. 206
Art
6.
Forma del contratto di vendita di pacchetti turistici
Il contratto di vendita di pacchetti turistici e' redatto in forma scritta in termini chiari e precisi.
Al consumatore deve essere rilasciata una copia del contratto stipulato, sottoscritto o timbrato dall'organizzatore o venditore.
Art
6.
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2005, N. 206
Art
7.
Elementi del contratto di vendita di pacchetti turistici
Il contratto contiene i seguenti elementi:
-
destinazione, durata, data d'inizio e conclusione, qualora sia previsto un soggiorno frazionato, durata del medesimo con relative
date di inizio e fine;
-
nome, indirizzo, numero di telefono ed estremi dell'autorizzazione all'esercizio dell'organizzatore o venditore che sottoscrive il
contratto;
-
prezzo del pacchetto turistico, modalita' della sua revisione, diritti e tasse sui servizi di atterraggio, sbarco ed imbarco nei
porti ed aeroporti e gli altri oneri posti a carico del
viaggiatore;
-
importo, comunque non superiore al venticinque per cento del prezzo, da versarsi all'atto della prenotazione, nonche' il
termine per il pagamento del saldo; il suddetto importo e' versato
a titolo di caparra ma gli effetti di cui all'art. 1385 del codice
civile non si producono allorche' il recesso dipenda da fatto
sopraggiunto non imputabile, ovvero sia giustificato dal grave
inadempimento della controparte;
estremi della copertura assicurativa e delle ulteriori polizze convenute con il viaggiatore;
presupposti e modalita' di intervento del fondo di garanzia di cui all'art. 21;
mezzi, caratteristiche e tipologie di trasporto, data, ora, luogo della partenza e del ritorno, tipo di posto assegnato;
-
ove il pacchetto turistico includa la sistemazione in albergo, l'ubicazione, la categoria turistica, il livello, l'eventuale
idoneita' all'accoglienza di persone disabili, nonche' le
principali caratteristiche, la conformita' alla regolamentazione
dello Stato membro ospitante, i pasti forniti;
-
itinerario, visite, escursioni o altri servizi inclusi nel pacchetto turistico, ivi compresa la presenza di accompagnatori e
guide turistiche;
-
termine entro cui il consumatore deve essere informato dell'annullamento del viaggio per la mancata adesione del numero
minimo dei partecipanti previsto;
-
accordi specifici sulle modalita' del viaggio espressamente convenuti tra l'organizzatore o il venditore e il consumatore al
momento della prenotazione;
eventuali spese poste a carico del consumatore per la cessione del contratto ad un terzo;
termine entro il quale il consumatore deve presentare reclamo per l'inadempimento o l'inesatta esecuzione del contratto;
-
termine entro il quale il consumatore deve comunicare la propria scelta in relazione alle modifiche delle condizioni contrattuali
di cui all'art. 12.
Art
7.
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2005, N. 206
Art
8.
Informazione del consumatore
Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, il venditore o l'organizzatore forniscono per iscritto informazioni di carattere generale concernenti le condizioni applicabili ai cittadini dello Stato membro dell'Unione europea in materia di passaporto e visto con l'indicazione dei termini per il rilascio, nonche' gli obblighi sanitari e le relative formalita' per l'effettuazione del viaggio e del soggiorno.
-
Prima dell'inizio del viaggio l'organizzatore ed il venditore comunicano al consumatore per iscritto le seguenti informazioni: a) orari, localita' di sosta intermedia e coincidenze;
-
generalita' e recapito telefonico di eventuali rappresentanti locali dell'organizzatore o venditore ovvero di uffici locali
contattabili dal viaggiatore in caso di difficolta';
recapito telefonico dell'organizzatore o venditore utilizzabile in caso di difficolta' in assenza di rappresentanti locali;
-
per i viaggi ed i soggiorni di minorenne all'estero, recapiti telefonici per stabilire un contatto diretto con costui o con il
responsabile locale del suo soggiorno;
-
circa la sottoscrizione facoltativa di un contratto di assicurazione a copertura delle spese sostenute dal consumatore
per l'annullamento del contratto o per il rimpatrio in caso di
incidente o malattia.
Quando il contratto e' stipulato nell'imminenza della partenza, le indicazioni contenute nel comma 1 devono essere fornite contestualmente alla stipula del contratto.
E' fatto comunque divieto di fornire informazioni ingannevoli sulle modalita' del servizio offerto, sul prezzo e sugli altri elementi del contratto qualunque sia il mezzo mediante il quale dette informazioni vengono comunicate al consumatore.
Art
8.
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2005, N. 206