DECRETO LEGISLATIVO 25 febbraio 2000, n. 84 - Attuazione della direttiva 98/6/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi offerti ai medesimi

Coming into Force11 Maggio 2000
End of Effective Date22 Ottobre 2005
Published date11 Aprile 2000
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2000/04/11/000G0125/CONSOLIDATED/20051008
Enactment Date25 Febbraio 2000
Official Gazette PublicationGU n.85 del 11-04-2000
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998 relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori;

Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 febbraio 2000;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Definizioni

Ai fini del presente decreto legislativo si intende per:

  1. prezzo di vendita: il prezzo finale valido per una unita' di prodotto o per una determinata quantita' del prodotto, comprensivo

    dell'IVA e di ogni altra imposta;

  2. prezzo per unita' di misura: il prezzo finale, comprensivo dell'IVA e di ogni altra imposta, valido per una quantita' di un

    chilogrammo, di un litro, di un metro, di un metro quadrato o di

    un metro cubo del prodotto o per una singola unita' di quantita'

    diversa, se essa e' impiegata generalmente e abitualmente per la

    commercializzazione di prodotti specifici;

  3. prodotto commercializzato sfuso: un prodotto che non costituisce oggetto di alcuna confezione preliminare ed e' misurato alla

    presenza del consumatore;

  4. prodotto venduto al pezzo: un prodotto che non puo' essere frazionato senza subire una modifica della sua natura o delle sue

    proprieta';

  5. prodotto venduto a collo: insieme di pezzi omogenei contenuti in un imballaggio;

  6. prodotto preconfezionato: l'unita' di vendita destinata ad essere presentata come tale al consumatore ed alle collettivita',

    costituita da un prodotto e dall'imballaggio in cui e' stato

    immesso prima di essere posto in vendita, avvolta interamente o in

    parte in tale imballaggio ma comunque in modo che il contenuto non

    possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o

    alterata;

  7. commerciante: qualsiasi persona fisica o giuridica che vende o mette in commercio prodotti che rientrano nella sfera della sua

    attivita' commerciale o professionale;

  8. consumatore: qualsiasi persona fisica che acquista un prodotto destinandolo a scopi che non rientrano nella sfera della sua

    attivita' commerciale o professionale.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2005, N. 206

Art 2.

Campo di applicazione

  1. Al fine di migliorare l'informazione del consumatore e di agevolare il raffronto dei prezzi, i prodotti offerti dai commercianti ai consumatori recano, oltre alla indicazione del prezzo di vendita, secondo le disposizioni vigenti, l'indicazione del prezzo per unita' di misura, fatto salvo quanto previsto all'articolo 4.

  2. Il prezzo per unita' di misura non deve essere indicato quando e' identico al prezzo di vendita.

  3. Per i prodotti commercializzati sfusi e' indicato soltanto il prezzo per unita' di misura.

  4. La pubblicita' in tutte le sue forme ed i cataloghi recano l'indicazione del prezzo per unita' di misura quando e' indicato il prezzo di vendita, fatti salvi i casi di esenzione di cui all'articolo 4.

  5. Il presente decreto non si applica:

  1. ai prodotti forniti in occasione di una prestazione di servizi, ivi compresa la somministrazione di alimenti e bevande; b) ai prodotti offerti nelle vendite all'asta; c) agli oggetti d'arte e d'antiquariato.

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