DECRETO LEGISLATIVO 9 novembre 1998, n. 427 - Attuazione della direttiva 94/47/CE concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili

Coming into Force12 Febbraio 1999
End of Effective Date22 Ottobre 2005
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1998/12/14/098G0477/CONSOLIDATED/20051008
Enactment Date09 Novembre 1998
Published date14 Dicembre 1998
Official Gazette PublicationGU n.291 del 14-12-1998
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare l'articolo 41;

Vista la direttiva 94/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 1994, concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 22 maggio 1998;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 novembre 1998;

Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie, di grazia e giustizia e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. D e f i n i z i o n i

  1. Ai fini del presente decreto si intende per:

  1. "contratto": uno o piu' contratti della durata di almeno tre anni con i quali, verso pagamento di un prezzo globale, si costituisce, si trasferisce o si promette di costituire o trasferire, direttamente o indirettamente, un diritto reale ovvero un altro diritto avente ad oggetto il godimento su uno o piu' beni immobili, per un periodo determinato o determinabile dell'anno non inferiore ad una settimana;

  2. "venditore": la persona fisica o giuridica che, nell'ambito della sua attivita' professionale, costituisce, trasferisce o promette di costituire o di trasferire il diritto oggetto del contratto; al venditore e' equiparato ai fini dell'applicazione del presente decreto colui che, a qualsiasi titolo, promuove la costituzione, il trasferimento o la promessa di trasferimento del diritto oggetto del contratto;

  3. "acquirente": la persona fisica, che non agisce nell'ambito della sua attivita' professionale, in favore della quale si costituisce, si trasferisce o si promette di costituire o di trasferire il diritto oggetto del contratto;

  4. "bene immobile": un immobile, o parte di esso, per uso di abitazione anche turisticoricettivo, su cui verte il diritto oggetto del contratto.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare l'articolo 41;

Vista la direttiva 94/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 1994, concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 22 maggio 1998;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 novembre 1998;

Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie, di grazia e giustizia e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; E m a n a il seguente decreto legislativo:

Art. 1 Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si intende per:

  1. "contratto": uno o piu' contratti della durata di almeno tre anni con i quali, verso pagamento di un prezzo globale, si costituisce,

    si trasferisce o si promette di costituire o trasferire,

    direttamente o indirettamente, un diritto reale ovvero un altro

    diritto avente ad oggetto il godimento su uno o piu' beni

    immobili, per un periodo determinato o determinabile dell'anno non

    inferiore ad una settimana;

  2. "venditore": la persona fisica o giuridica che, nell'ambito della sua attivita' professionale, costituisce, trasferisce o promette

    di costituire o di trasferire il diritto oggetto del contratto; al

    venditore e' equiparato ai fini dell'applicazione del presente

    decreto colui che, a qualsiasi titolo, promuove la costituzione,

    il trasferimento o la promessa di trasferimento del diritto

    oggetto del contratto;

  3. "acquirente": la persona fisica, che non agisce nell'ambito della sua attivita' professionale, in favore della quale si costituisce,

    si trasferisce o si promette di costituire o di trasferire il

    diritto oggetto del contratto;

    (( d) "bene immobile": un immobile, anche con destinazione alberghiera, o parte di esso, per uso abitazione e per uso

    alberghiero o per uso turistico-ricettivo, su cui verte il diritto

    oggetto del contratto )).

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2005, N. 206

Art 2.

Documento informativo

  1. Il venditore e' tenuto a consegnare ad ogni persona che richiede informazioni sul bene immobile un documento informativo in cui sono indicati con precisione i seguenti elementi:

    1. il diritto oggetto del contratto, con specificazione della natura e delle condizioni di esercizio di tale diritto nello Stato in cui

      e' situato l'immobile; se tali ultime condizioni sono soddisfatte

      o, in caso contrario, quali occorre soddisfare;

    2. l'identita' ed il domicilio del venditore, con specificazione della sua qualita' giuridica, l'identita' ed il domicilio del

      proprietario; c) se l'immobile e' determinato:

      1) la descrizione dell'immobile e la sua ubicazione;

      2) gli estremi della concessione edilizia e delle leggi regionali

      che regolano l'uso dell'immobile con destinazione

      turisticoricettiva e, per gli immobili situati all'estero, gli

      estremi degli atti che garantiscano la loro conformita' alle

      prescrizioni vigenti in materia; d) se l'immobile e' in costruzione:

      1) gli estremi della concessione edilizia e delle leggi regionali

      che regolano l'uso dell'immobile con destinazione

      turisticoricettiva e, per gli immobili situati all'estero, gli

      estremi degli atti che garantiscano la loro conformita' alle

      prescrizioni vigenti in materia nonche' lo stato di avanzamento

      dei lavori di costruzione dell'immobile e la data entro la quale

      e' prevedibile il completamento degli stessi;

      2) lo stato di avanzamento dei lavori relativi ai servizi, quali

      il collegamento alla rete di distribuzione di gas, elettricita',

      acqua e telefono;

      3) in caso di mancato completamento dell'immobile, le garanzie

      relative al rimborso dei pagamenti gia' effettuati e le modalita'

      di applicazione di queste garanzie;

    3. i servizi comuni ai quali l'acquirente ha o avra' accesso, quali luce, acqua, manutenzione, raccolta di rifiuti, e le relative

      condizioni di utilizzazione;

    4. le strutture comuni alle quali l'acquirente ha o avra' accesso, quali piscina, sauna, ed altre, e le relative condizioni di

      utilizzazione;

    5. le norme...

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