DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 1993, n. 92 - Attuazione della direttiva 90/220/CEE concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati

Coming into Force18 Aprile 1993
Published date03 Aprile 1993
Enactment Date03 Marzo 1993
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1993/04/03/093G0137/CONSOLIDATED/20030822
Official Gazette PublicationGU n.78 del 03-04-1993 - Suppl. Ordinario n. 34
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 40 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 90/220/CEE del Consiglio del 23 aprile 1990, concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 1992;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1› marzo 1993:

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, della sanita', dell'ambiente, dell'interno e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; E M A N A il seguente decreto legislativo:

Art 1.
  1. Il presente decreto stabilisce le misure volte a proteggere la salute umana e l'ambiente nei confronti della:

  1. emissione deliberata di organismi geneticamente modificati nell'ambiente;

  2. immissione sul mercato di prodotti contenenti organismi geneticamente modificati o costituiti da essi, destinati alla successiva emissione deliberata nell'ambiente.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 8 LUGLIO 2003, N. 224

Art 2.
  1. Il Ministro della sanita' coordina le attivita' amministative e tecnico-scientifiche relative alla integrale attuazione delle misure contenute nel presente decreto, d'intesa, per quanto di rispettiva competenza, con i Ministri dell'ambiente, del lavoro e della previdenza sociale, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.

  2. Con decreto del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri di cui al comma 1 e' data attuazione, ai sensi dell'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, alle direttive che sono emanate dalle Comunita' europee nella parte in cui modificano le modalita' esecutive e le caratteristiche di ordine tecnico relative al presente decreto.

  3. Copia del decreto di cui al comma 2 e' trasmessa al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 8 LUGLIO 2003, N. 224

Art 3.
  1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) organismo: un'entita' biologica capace di riprodursi o di trasferire materiale genetico;

b) organismo geneticamente modificato (OGM): un organismo il cui materiale genetico e' stato modificato in modo diverso da quanto si verifica in natura mediante incrocio o con la ricombinazione genetica naturale. Nell'ambito di tale definizione:

1) la modificazione genetica avviene mediante l'impiego delle tecniche elencate nell'allegato I A, parte 1;

2) le tecniche elencate nell'allegato I A, parte 2, non sono considerate tecniche che hanno per effetto una modificazione genetica;

c) emissione deliberata: qualsiasi introduzione intenzionale nell'ambiente di un OGM o di una combinazione di OGM, senza aver usato barriere fisiche o barriere chimiche e/o barriere biologiche al fine di limitare il contatto degli stessi con la popolazione e con l'ambiente;

d) prodotto: un preparato costituito da OGM o contenente OGM il quale viene immesso sul mercato;

e) immissione sul mercato: la fornitura o la messa a disposizione a terzi;

f) notifica: la presentazione al Ministero della sanita' di documenti contenenti le prescritte informazioni;

g) notificante: la persona che effettua la notifica;

h) uso: l'emissione deliberata di un prodotto che e' stato immesso sul mercato;

i) utente: la persona che esegue una emissione deliberata;

l) valutazione del rischio ambientale: la valutazione del rischio per la salute umana e per l'ambiente, inclusi gli animali e le piante, connesso con l'emissione di OGM o di prodotti contenenti OGM.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 8 LUGLIO 2003, N. 224

Art 4.
  1. Il presente decreto non si applica al trasporto di OGM per ferrovia, per strada, per le vie navigabili interne, per mare e per aria.

  2. Il presente decreto non riguarda gli organismi ottenuti con le tecniche di modificazione genetica di cui all'allegato I B.

Art 4.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 8 LUGLIO 2003, N. 224

TITOLO II EMISSIONE DELIBERATA NELL'AMBIENTE DI OGM A SCOPO DI RICERCA E DI SVILUPPO O PER SCOPI DIVERSI DALL'IMMISSIONE SUL MERCATO.
Art 5.
  1. Chiunque intende effettuare un'emissione deliberata di un OGM o di una combinazione di OGM a scopi di ricerca e di sviluppo o per scopi diversi dall'immissione sul mercato e' tenuto a darne preventiva notifica al Ministero della sanita' e a trasmetterne copia al Ministero dell'ambiente informandone gli altri Ministeri indicati all'art. 2.

  2. La notifica comprende:

    1. la documentazione tecnica contenente le informazioni che sono indicate nell'allegato II e che sono necessarie per valutare i rischi prevedibili, immediati o futuri che l'OGM e la combinazione di OGM puo' presentare per la salute umana o per l'ambiente, nonche' i metodi utilizzati ed i relativi dati bibliografici ed in particolare:

      1) le informazioni generali, incluse le informazioni sul personale e sulla sua formazione;

      2) le informazioni sugli OGM;

      3) le informazioni sulle condizioni in cui avviene l'emissione deliberata e sull'ambiente ricevente;

      4) le informazioni sulle interazioni tra gli OGM e l'ambiente;

      5) le informazioni sui piani di sorveglianza, di controllo e di trattamento dei rifiuti e sui piani di intervento in caso di emergenza;

    2. la valutazione delle influenze e dei rischi che presentano gli OGM per la salute umana e per l'ambiente in rapporto agli usi previsti.

  3. Con l'assenso del Ministero delle sanita' possono formare oggetto di un'unica notifica le emissioni di una combinazione di OGM nello stesso luogo o dello stesso OGM in luoghi differenti per lo stesso scopo e per un periodo limitato di tempo.

  4. Il notificante include nella notifica le informazioni sui dati o sui risultati di emissione degli stessi OGM o della stessa combinazione di OGM da lui notificate o effettuate nella Comunita' o al di fuori di essa. Il notificante puo' anche fare riferimento ai dati o ai risultati di notifiche precedentemente presentate da altri notificanti, purche' questi abbiano espresso il proprio accordo per iscritto.

  5. Per ogni successiva emissione dello stesso OGM o di una combinazione di OGM precedentemente notificati come parte dello stesso programma di ricerca, il notificante e' tenuto ad inviare una nuova notifica. In questo caso il notificante puo' fare riferimento ai dati forniti in notifiche precedenti o ai risultati relativi ad emissioni precedenti.

  6. Nel caso di una modifica dell'emissione deliberata di OGM o di una combinazione di OGM la quale potrebbe comportare rischi per la salute umana e per l'ambiente o nel caso in cui siano rese note nuove informazioni su tali rischi mentre e' in corso l'esame della notifica o dopo che sia stato dato l'assenso di cui all'art. 6, il notificante deve, nel piu' breve tempo possibile:

    1. rivedere le misure specificate nella notifica;

    2. informare il Ministero della sanita' in merito alla modifica, in anticipo o non appena le nuove informazioni siano disponibili;

    3. adottare le misure necessarie per proteggere la salute umana e l'ambiente.

Art 5.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 8 LUGLIO 2003, N. 224

Art 6.
  1. Dopo aver accusato ricevuta della notifica di cui all'articolo 5 il Ministero della sanita', dopo la istruttoria preliminare di cui al comma 2, la sottopone alla Commissione di cui all'art. 7.

  2. Il Ministero della sanita', in collaborazione con l'Istituto superiore di sanita', effettua l'istruttoria preliminare esaminando la conformita' delle notifiche alle disposizioni del presente decreto, la accuratezza e la completezza delle informazioni fornite e valutando i rischi delle emissioni.

  3. All'istruttoria preliminare di cui al coma 2 partecipano esperti tecnici designati dai Ministeri dell'ambiente e dell'agricoltura e delle foreste.

  4. Il Ministero della sanita', in conformita' al parere reso dalla Commissione e valutate eventuali specifiche esigenze di prevenzione ambientale manifestate dal Ministero dell'ambiente, comunica al notificante, entro novanta giorni dal ricevimento della notifica, se l'emissione puo' essere o meno effettuata.

  5. Nel termine dei novanta giorni non sono computati i periodi in cui il Ministero della sanita' e' in attesa delle informazioni supplementari richieste all'utilizzatore ovvero conduce una pubblica inchiesta o una consultazione.

  6. Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi 4 e 5 il provvedimento di assenso si intende rifiutato.

  7. Il notificante puo' effettuare l'emissione solo dopo aver ricevuto comunicazione del provvedimento formale di assenso del Ministero della sanita', nel rispetto delle condizioni ivi previste.

  8. Se il Ministero...

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