IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 40 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 90/220/CEE del Consiglio del 23 aprile 1990, concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 1992;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1› marzo 1993:
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, della sanita', dell'ambiente, dell'interno e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; E M A N A il seguente decreto legislativo:
Art
1.
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 8 LUGLIO 2003, N. 224
Art
2.
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 8 LUGLIO 2003, N. 224
Art
3.
Ai fini del presente decreto si intende per:
a) organismo: un'entita' biologica capace di riprodursi o di trasferire materiale genetico;
b) organismo geneticamente modificato (OGM): un organismo il cui materiale genetico e' stato modificato in modo diverso da quanto si verifica in natura mediante incrocio o con la ricombinazione genetica naturale. Nell'ambito di tale definizione:
1) la modificazione genetica avviene mediante l'impiego delle tecniche elencate nell'allegato I A, parte 1;
2) le tecniche elencate nell'allegato I A, parte 2, non sono considerate tecniche che hanno per effetto una modificazione genetica;
c) emissione deliberata: qualsiasi introduzione intenzionale nell'ambiente di un OGM o di una combinazione di OGM, senza aver usato barriere fisiche o barriere chimiche e/o barriere biologiche al fine di limitare il contatto degli stessi con la popolazione e con l'ambiente;
d) prodotto: un preparato costituito da OGM o contenente OGM il quale viene immesso sul mercato;
e) immissione sul mercato: la fornitura o la messa a disposizione a terzi;
f) notifica: la presentazione al Ministero della sanita' di documenti contenenti le prescritte informazioni;
g) notificante: la persona che effettua la notifica;
h) uso: l'emissione deliberata di un prodotto che e' stato immesso sul mercato;
i) utente: la persona che esegue una emissione deliberata;
l) valutazione del rischio ambientale: la valutazione del rischio per la salute umana e per l'ambiente, inclusi gli animali e le piante, connesso con l'emissione di OGM o di prodotti contenenti OGM.
Art
3.
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 8 LUGLIO 2003, N. 224
Art
4.
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 8 LUGLIO 2003, N. 224