DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 1993, n. 89 - Attuazione della direttiva 90/44/CEE che modifica la direttiva 79/373/CEE relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per animali

Coming into Force18 Aprile 1993
Published date03 Aprile 1993
Enactment Date03 Marzo 1993
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1993/04/03/093G0134/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.78 del 03-04-1993 - Suppl. Ordinario n. 34
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 46 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 90/44/CEE del Consiglio del 22 gennaio 1990, che modifica la direttiva 79/373/CEE relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per animali;

Viste le direttive 91/334/CEE della Commissione del 6 giugno 1991, 91/357/CEE della Commissione del 13 giugno 1991 e 91/681/CEE del Consiglio del 19 dicembre 1991, concernenti l'etichettatura dei mangimi;

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, cosi' come modificata dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152, e dai decreti ministeriali 21 luglio 1989, n. 316, e 16 ottobre 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25 ottobre 1991;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 febbraio 1993;

Sulla proposta dei Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie e dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita'; E M A N A il seguente decreto legislativo: Art. 1.

  1. In attuazione della direttiva del Consiglio 90/44/CEE del 22 gennaio 1990, come modificata dalle direttive 91/334/CEE della Commissione del 6 giugno 1991, 91/357/CEE della Commissione del 13 giugno 1991 e 91/681/CEE del Consiglio del 19 dicembre 1991, gli allegati I, III, V e VII della legge 15 febbraio 1963, n. 281, sono sostituiti o integrati conformemente alle indicazioni contenute nell'allegato al presente decreto.

  2. L'allegato VIII della predetta legge e' abrogato.

Art 2.
  1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' concesso un periodo di sei mesi per lo smaltimento delle etichette e delle confezioni conformi alla normativa vigente prima di tale data.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 3 marzo 1993 SCALFARO AMATO, Presidente del Consiglio

dei Ministri CIAURRO, Ministro per il coordinamento delle politiche

comunitarie FONTANA, Ministro

dell'agricoltura e delle foreste COLOMBO, Ministro degli affari

esteri CONSO, Ministro di grazia e

giustizia

BARUCCI, Ministro del tesoro GUARINO, Ministro dell'industria,

del commercio e dell'artigianato

COSTA, Ministro della sanita' Visto, il Guardasigilli: CONSO

Allegato

ALLEGATO

  1. Nell'allegato I e' aggiunta la seguente definizione:

    o) data di conservazione minima:

    la data entro la quale un mangime composto, in condizioni di conservazione appropriate, mantiene tutte le sue proprieta' specifiche.

  2. Il testo dell'allegato III e' sostituito dal seguente:

    DENOMINAZIONI E INDICAZIONI OBBLIGATORIE

    Tutte le indicazioni obbligatorie previste dal presente allegato, da riportare sull'imballaggio, sul recipiente o sull'etichetta fissata allo stesso, debbono essere apposte in un apposito riquadro. Le indicazioni debbono essere chiaramente leggibili e indelebili ed impegnano la responsabilita' del produttore o del confezionatore o dell'importatore o del venditore o del distributore, stabiliti all'interno della Comunita'.

    1. Per i mangimi semplici:

      1) l'indicazione "mangime semplice";

      2) la denominazione del mangime, adottando per i prodotti elencati nell'allegato II - parte A, quella riportata nella colonna 2 di detta parte e per gli altri quella che eventualmente figura nella parte B dell'allegato stesso. Se il mangime semplice ha subito un trattamento non figurante nella denominazione, questa deve essere completata dall'indicazione del trattamento applicato, del procedimento usato e eventualmente della forma di presentazione, quali quelli di "pressato", "schiacciato", "spezzettato", "macinato", "panello di pressione", "pezzi di panello", "granuli di panello", "farina di panello", "expellers", "farina di expellers", "farina di estrazione", o simili;

      3) la natura e la quantita' di altri mangimi semplici e additivi, differenti dai principi attivi, utilizzati per la denaturazione eventualmente prescritta in materia;

      4) la natura di altri mangimi semplici impiegati come leganti;

      5) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede sociale del responsabile delle indicazioni di cui al presente allegato, ai sensi dell'articolo 18, comma 13 della legge;

      6) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede del produttore, per i prodotti importati e per quelli preparati per conto terzi o su formula del committente, salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 3, e dall'articolo 18, comma 12, della legge;

      7) i tenori analitici di:

      umidita';

      proteina greggia;

      grassi greggi;

      cellulosa greggia;

      ceneri gregge;

      ad eccezione che per i seguenti prodotti:

      a) mangimi semplici elencati nell'allegato II, parte A, per i quali vanno indicati i tenori analitici riportati nella colonna 4 dell'allegato stesso;

      b) i cruscami che non figurano nell'allegato II, parte A, per i quali deve essere indicato il cereale dal quale gli stessi derivano e i tenori analitici di cellulosa greggia e ceneri gregge;

      c) i cruscami di frumento per i quali deve essere indicato se provenienti da grano duro o tenero o da miscela dei due tipi;

      d) il "germe di riso" per il quale devono essere indicati i tenori analitici di grassi greggi, cellulosa greggia, ceneri gregge e ceneri insolubili in acido cloridrico;

      e) la "pula di riso" per la quale devono essere indicati i tenori analitici di proteina greggia, grassi greggi, cellulosa greggia, ceneri gregge e ceneri insolubili in acido cloridrico;

      f) la "puletta di riso" per la quale devono essere indicati i tenori analitici di cellulosa greggia, ceneri gregge e ceneri insolubili in acido cloridrico;

      g) le sostanze grasse di origine animale o vegetale non previste nell'allegato II, parte A, per le quali e' richiesta la dichiarazione della materia prima di provenienza e del contenuto in umidita';

      h) i semi e i frutti, i fieni, le paglie, i tuberi, le radici, gli steli, le foglie e le loppe di piante diverse, il sottoprodotto della lavorazione del risone denominato grana verde, i residui della fabbricazione dello zucchero, del malto e della birra, non previsti nell'allegato II, parte A, venduti freschi o conservati, sia allo stato naturale che soltanto frantumati, per i quali non e' richiesta alcuna dichiarazione dei tenori analitici. La dichiarazione dei tenori analitici non e' richiesta neppure per i residui della vagliatura e pulitura dei cereali e dei semi oleosi allo stato naturale per i quali e' richiesta invece l'indicazione della o delle materie prime di provenienza;

      8) per le farine di origine animale, diverse da quelle dell'allegato II, parte A, non e' richiesta l'indicazione del tenore analitico della cellulosa greggia, e' obbligatoria l'indicazione della materia prima di provenienza;

      9) la denominazione di "granoturco degerminato" e' obbligatoria quando il cereale viene posto in commercio intero o frantumato, dopo aver subito il processo di degerminazione;

      10) per i mangimi semplici di origine animale di produzione nazionale devono essere indicati gli estremi della autorizzazione di cui all'articolo 4 della legge;

      11) la quantita' netta espressa in unita' di massa per i prodotti solidi e in unita' di volume o di massa per i prodotti liquidi; per i prodotti usualmente venduti al pezzo, dovra' essere indicato il numero dei pezzi o la quantita' netta espressa in unita' di massa. L'indicazione della quantita' netta si intende riferita allo stato della merce al momento della partenza dal magazzino del produttore.

    2. Per i mangimi composti:

      1) la denominazione del mangime secondo le definizioni dell'allegato I: "mangime completo", "mangime complementare", "mangime minerale", "mangime melassato", "mangime completo da allattamento", "mangime complementare da allattamento";

      2) la specie o categoria animale alla quale il mangime e' destinato;

      3) le modalita' di impiego che indichino l'esatta destinazione del mangime e ne consentano un'utilizzazione adeguata;

      4) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede sociale del responsabile delle indicazioni del presente allegato ai sensi dell'art. 18, comma 13, della legge;

      5) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede del produttore, per i prodotti importati o per quelli preparati per conto terzi o su formula del committente, salvo quanto previsto dall'art. 10, comma 3 e dall'art. 18 comma 12, della legge;

      6) per i mangimi composti per animali...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT