DECRETO LEGISLATIVO 4 febbraio 1993, n. 64 - Attuazione della direttiva 88/344/CEE in materia di solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti

Coming into Force02 Aprile 1993
Enactment Date04 Febbraio 1993
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1993/03/18/093G0079/CONSOLIDATED/20181214
Published date18 Marzo 1993
Official Gazette PublicationGU n.64 del 18-03-1993 - Suppl. Ordinario n. 27
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 49 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 88/344/CEE del Consiglio del 13 giugno 1988 concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 dicembre 1992;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 1993;

Sulla proposta dei Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie, della sanita', dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro; E M A N A il seguente decreto legislativo: Art. 1. Campo d'applicazione

  1. Il presente decreto disciplina i solventi di estrazione impiegati o destinati ad essere impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari o dei loro ingredienti.

  2. Il presente decreto non si applica ai solventi di estrazione impiegati per la produzione di additivi alimentari, di vitamine e di altri additivi nutritivi, a meno che tali additivi alimentari, vitamine e altri additivi nutritivi figurino nell'allegato 1, parti II e III.

  3. L'uso di additivi alimentari, di vitamine e di altri additivi nutritivi non deve comportare nei prodotti alimentari residui di solventi di estrazione in quantita' pericolose per la salute umana.

Art 2.

Definizioni

  1. Per solvente si intende qualsiasi sostanza idonea a dissolvere un prodotto alimentare o un qualsiasi componente di un prodotto alimentare, ivi compresi gli agenti contaminanti presenti nel prodotto alimentare.

  2. Per solvente di estrazione si intende un solvente impiegato nel corso di un procedimento di estrazione durante la fase di lavorazione delle materie prime o dei prodotti alimentari, dei componenti o degli ingredienti dei prodotti alimentari medesimi il quale, anche se e' rimosso, puo' comportare la presenza, non intenzionale ma inevitabile tecnicamente, di residui o di derivati nel prodotto alimentare o nell'ingrediente.

Art 3.

Solventi di estrazione

  1. Possono essere impiegati, quali solventi di estrazione nella fabbricazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti, le sostanze indicate all'allegato 1, alle condizioni precisate nell'allegato stesso.

  2. Possono essere impiegati, altresi', quali solventi di estrazione nella fabbricazione dei prodotti alimentari o dei loro ingredienti, l'acqua, con eventuale aggiunta di sostanze che ne modificano l'acidita' o l'alcalinita', e le altre sostanze alimentari che posseggono proprieta' solventi.

Art 4.

Requisiti generali di purezza

  1. I solventi di estrazione non devono contenere:

  1. elementi o sostanze in quantita' tossicologicamente pericolose per la salute umana;

  2. piombo ed arsenico in quantita' superiore ad 1 mg/kg.

Art 5.

Etichettatura

  1. I solventi di estrazione devono riportare sull'imballaggio, sul recipiente o in etichetta, le seguenti indicazioni:

    1. la denominazione di vendita indicata conformemente all'allegato 1;

    2. una menzione chiara che indichi l'idoneita' della sostanza ad essere impiegata per l'estrazione dei prodotti alimentari o dei loro ingredienti;

    3. una menzione che consenta di identificare il lotto;

    4. il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede del fabbricante o del confezionatore o di un venditore del prodotto stabilito all'interno delle Comunita' europee;

    5. la quantita' espressa in unita' di volume;

    6. le condizioni particolari di conservazione o di impiego, qualora necessarie.

  2. Le indicazioni di cui al comma 1, lettere c), d), e) ed f), possono figurare soltanto sui documenti commerciali relativi al lotto, che devono accompagnare o precedere la spedizione.

  3. Sono fatte salve le disposizioni in materia di metrologia e in materia di classificazione, di condizionamento e di etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi.

  4. Le indicazioni di cui al comma 1 devono essere riportate in lingua italiana; dette indicazioni possono essere fornite in piu'...

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