DECRETO LEGISLATIVO 22 giugno 2016, n. 128 - Attuazione della direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE

Coming into Force15 Luglio 2016
Published date14 Luglio 2016
Enactment Date22 Giugno 2016
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2016/07/14/16G00137/CONSOLIDATED/20240810
Official Gazette PublicationGU n.163 del 14-07-2016
Capo I DISPOSIZIONI GENERALI
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato B, numero 29);

Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Vista la direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE;

Visto il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, recante attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformita';

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 30 ottobre 2002, n. 275, recante regolamento concernente la sorveglianza ed i controlli sulle apparecchiature radio e sulle apparecchiature terminali di telecomunicazione;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, recante codice delle comunicazioni elettroniche;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229;

Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194, recante attuazione della direttiva 2004/108/CE concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilita' elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE;

Vista la direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilita' elettromagnetica;

Vista la direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione;

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 198, recante attuazione della direttiva 2008/63/CE relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, ed in particolare gli articoli 31 e 32;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 aprile 2016;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2016;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della salute, della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione

  1. Il presente decreto, in attuazione della direttiva 2014/53/UE, detta le norme per la messa a disposizione sul mercato e la messa in servizio delle apparecchiature radio.

  2. Il presente decreto non si applica alle apparecchiature elencate nell'allegato I.

  3. Il presente decreto non si applica alle apparecchiature radio usate esclusivamente nelle attivita' concernenti la pubblica sicurezza, la difesa, la sicurezza dello Stato e nelle attivita' dello Stato in materia di diritto penale.

  4. Alle apparecchiature radio che rientrano nell'ambito di applicazione del presente decreto non si applica la direttiva 2014/35/UE e la relativa normativa di attuazione, fatto salvo quanto previsto all'articolo 3, comma 1, lettera a), del presente decreto.

Art 2.

Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

    a) «apparecchiatura radio»: un prodotto elettrico o elettronico che emette ovvero riceve intenzionalmente onde radio a fini di radiocomunicazione o radiodeterminazione o un prodotto elettrico o elettronico che deve essere completato con un accessorio, come un'antenna, per poter emettere ovvero ricevere intenzionalmente onde radio a fini di radiocomunicazione o radiodeterminazione;

    b) «radio comunicazione»: comunicazione per mezzo di onde radio;

    c) «radiodeterminazione»: determinazione della posizione, della velocita' ovvero di altre caratteristiche di un oggetto o l'ottenimento di informazioni relative a tali parametri grazie alle proprieta' di propagazione delle onde radio;

    d) «onde radio»: onde elettromagnetiche di frequenza inferiore a 3000 GHz, propagate nello spazio senza guida artificiale;

    e) «interfaccia radio»: le specifiche dell'uso regolamentato dello spettro radio;

    f) «classe di apparecchiatura radio»: classe che identifica particolari categorie di apparecchiature radio che, ai sensi del presente decreto, sono considerate simili e quelle interfacce radio per le quali l'apparecchiatura radio e' destinata;

    g) «interferenze dannose»: interferenze dannose, quali definite all'articolo 2, lettera r), della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio attuata con il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni;

    h) «perturbazioni elettromagnetiche»: perturbazioni elettromagnetiche quali definite all'articolo 3, paragrafo 1, punto 5, della direttiva 2014/30/UE e la relativa normativa di attuazione;

    i) «messa a disposizione sul mercato»: la fornitura di apparecchiature radio per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato dell'Unione nel corso di un'attivita' commerciale, a titolo oneroso o gratuito;

    l) «immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione di apparecchiature radio sul mercato dell'Unione;

    m) «messa in servizio»: il primo utilizzo di un'apparecchiatura radio nell'Unione da parte dell'utilizzatore finale;

    n) «fabbricante»: una persona fisica o giuridica che fabbrica apparecchiature radio o le fa progettare o fabbricare, e le commercializza apponendovi il proprio nome o marchio;

    o) «rappresentante autorizzato»: la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire a suo nome in relazione a determinati compiti;

    p) «importatore»: la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immette sul mercato dell'Unione apparecchiature radio originarie di un Paese terzo;

    q) «distributore»: la persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante e dall'importatore, che mette a disposizione apparecchiature radio sul mercato;

    r) «operatori economici»: il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore e il distributore;

    s) «specifica tecnica»: un documento che prescrive i requisiti tecnici che l'apparecchiatura radio deve soddisfare;

    t) «norma armonizzata»: la norma armonizzata di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012;

    u) «accreditamento»: accreditamento quale definito all'articolo 2, punto 10, del regolamento (CE) n. 765/2008;

    v) «organismo nazionale di accreditamento»: organismo nazionale di accreditamento di cui all'articolo 2, punto 11, del regolamento (CE) n. 765/2008;

    z) «valutazione della conformita'»: il processo atto a dimostrare che i requisiti essenziali del presente decreto relativi alle apparecchiature radio siano stati soddisfatti;

    aa) «organismo di valutazione della conformita'»: un organismo che svolge attivita' di valutazione della conformita';

    bb) «richiamo»: qualsiasi misura volta a ottenere la restituzione di un'apparecchiatura radio gia' messa a disposizione dell'utilizzatore finale;

    cc) «ritiro»: qualsiasi provvedimento volto a impedire la messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio presenti nella catena di fornitura;

    ...

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