DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 71 - Attuazione della direttiva 2014/91/UE, recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni e di attuazione, limitatamente ad alcune disposizioni sanzionatorie, della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica le direttive 2002/92/CE e 2011/61/UE

Coming into Force04 Giugno 2016
Enactment Date18 Aprile 2016
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2016/05/20/16G00086/ORIGINAL
Published date20 Maggio 2016
Official Gazette PublicationGU n.117 del 20-05-2016
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM);

Vista la direttiva 2014/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, recante modifica della direttiva 2009/65/CE per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni;

Vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE;

Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014, ed in particolare gli articoli 9 e 10, contenenti principi e criteri direttivi per l'attuazione, rispettivamente, della direttiva 2014/65/UE e della direttiva 2014/91/UE;

Visto il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Considerato che le modifiche da introdurre nel TUF in attuazione della direttiva 2014/91/UE riguardano, tra l'altro, le sanzioni previste anche nella direttiva 2014/65/UE e considerata la necessita' di allineare la disciplina sanzionatoria degli Oicr italiani al quadro normativo europeo nel settore dei servizi finanziari;

Considerato che il criterio di delega di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e), della legge n. 114 del 2015, autorizza il Governo ad adottare le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, per i settori interessati dalla direttiva da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 5 aprile 2016, con il quale il Presidente del Consiglio dei ministri dott. Matteo Renzi e' stato incaricato di reggere, ad interim, il Ministero dello sviluppo economico;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 gennaio 2016;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 aprile 2016;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia e dello sviluppo economico; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

  1. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 4, dopo il comma 13 sono aggiunti i seguenti:

13-bis. Ai fini della cooperazione, mediante scambio di informazioni, con le autorita' competenti di Stati membri dell'Unione europea e con l'AESFEM, la Consob e la Banca d'Italia stabiliscono con il Ministero della giustizia, anche sulla base di un protocollo d'intesa, le modalita' di acquisizione delle informazioni relative alle sanzioni penali applicate dall'Autorita' giudiziaria, per i reati di cui all'articolo 2638 del codice civile e agli articoli 166, 167, 168, 169, 170-bis e 173-bis, per la successiva comunicazione all'AESFEM, ai sensi dell'articolo 195-ter, comma 1-bis.

13-ter. Per i medesimi fini di cui al comma 13-bis e fermo restando il divieto di cui all'articolo...

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