DECRETO LEGISLATIVO 11 gennaio 2016, n. 5 - Attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unita' da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE

Coming into Force18 Gennaio 2016
Published date11 Gennaio 2016
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2016/01/11/16G00001/CONSOLIDATED/20201207
Enactment Date11 Gennaio 2016
Official Gazette PublicationGU n.7 del 11-01-2016
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014 -, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato B;

Vista la direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unita' da diporto ed alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE;

Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172;

Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 29 luglio 2008, n. 146, recante regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto;

Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Vista la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la Decisione 93/465/CEE;

Visto il decreto del Ministero delle attivita' produttive 30 aprile 2003, n. 175, recante disposizioni per il rilascio dell'autorizzazione agli organismi di certificazione in materia di progettazione, di costruzione e immissione in commercio di unita' da diporto e loro componenti;

Vista la legge 7 ottobre 2015, n. 167, recante delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 2015;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2015 ;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Oggetto

  1. Il presente decreto stabilisce i requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, e le norme sulla loro libera circolazione nell'Unione europea (UE).

Art 2.

Ambito di applicazione

  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a:

    1. imbarcazioni da diporto e imbarcazioni da diporto parzialmente completate;

    2. natanti da diporto e natanti da diporto parzialmente completati;

    3. moto d'acqua e moto d'acqua parzialmente completate;

    4. componenti elencati all'allegato II se immessi sul mercato dell'Unione europea separatamente, in prosieguo denominati 'componenti';

    5. motori di propulsione installati o specificamente destinati ad essere installati su o in unita' da diporto;

    6. motori di propulsione installati su o in unita' da diporto oggetto di una modifica rilevante del motore; g) unita' da diporto oggetto di una trasformazione rilevante.

  2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano a:

    1. per quanto riguarda i requisiti di progettazione e costruzione di cui all'allegato II, parte A, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall' allegato I del presente decreto:

      1) unita' da diporto destinate unicamente alle regate, comprese le unita' a remi e le unita' per l'addestramento al canottaggio, e identificate in tal senso dal fabbricante;

      2) canoe e kayak progettati unicamente per la propulsione umana, gondole e pedalo';

      3) tavole da surf progettate unicamente per la propulsione eolica e per essere manovrate da una o piu' persone in piedi;

      4) tavole da surf;

      5) unita' storiche originali e singole riproduzioni di unita' da diporto storiche, progettate prima del 1950, ricostruite principalmente con i materiali originali e identificate in tal senso dal fabbricante;

      6) unita' da diporto sperimentali, a condizione che non siano immesse sul mercato dell'Unione europea;

      7) unita' da diporto costruite per uso personale, a condizione che non siano successivamente immesse sul mercato dell'Unione europea durante un periodo di cinque anni a decorrere dalla messa in servizio dell'unita' da diporto;

      8) unita' da diporto specificamente destinate a essere dotate di equipaggio e a trasportare passeggeri a fini commerciali, fatto salvo quanto previsto al comma 3, indipendentemente dal numero di passeggeri;

      9) sommergibili;

      10) veicoli a cuscino d'aria;

      11) aliscafi;

      12) unita' da diporto a vapore a combustione esterna, alimentate a carbone, coke, legna, petrolio o gas;

      13) mezzi anfibi, ossia veicoli a motore, su ruote o cingoli, in grado di operare sia sull'acqua sia sulla terraferma;

    2. per quanto riguarda i requisiti relativi alle emissioni di scarico di cui all'allegato II, parte B, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall' allegato I del presente decreto:

      1) motori di propulsione installati o specificamente destinati a essere installati sui seguenti prodotti:

      1.1) unita' da diporto destinate unicamente alle regate e identificate in tal senso dal fabbricante;

      1.2) unita' da diporto sperimentali, a condizione che non siano immesse sul mercato dell'Unione europea;

      1.3) unita' da diporto specificamente destinate a essere dotate di equipaggio e a trasportare passeggeri a fini commerciali, fatto salvo quanto previsto al comma 3, indipendentemente dal numero dei passeggeri;

      1.4) sommergibili;

      1.5) veicoli a cuscino d'aria;

      1.6) aliscafi;

      1.7) mezzi anfibi, ossia veicoli a motore, su ruote o cingoli, in grado di operare sia sull'acqua sia sulla terraferma;

      2) motori originali e singole riproduzioni di motori di propulsione storici, basati su un progetto anteriore al 1950, non prodotti in serie e montati sulle unita' da diporto di cui alla lettera a) numeri 5) o 7);

      3) motori di propulsione costruiti per uso personale, a condizione che non siano successivamente immessi sul mercato dell'Unione europea durante un periodo di cinque anni a decorrere dalla messa in servizio dell'unita' da diporto;

    3. per quanto riguarda i requisiti per le emissioni acustiche di cui all'allegato II, parte C, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall' allegato I del presente decreto:

      1) tutte le unita' da diporto di cui alla lettera b);

      2) unita' da diporto costruite per uso personale, a condizione che non siano successivamente immesse sul mercato dell'Unione europea durante un periodo di cinque anni a decorrere dalla messa in servizio dell'unita' da diporto.

  3. Il fatto che la stessa unita' da diporto possa essere utilizzata anche per il noleggio o per l'addestramento o per attivita' sportive e ricreative non la esclude dall'ambito di applicazione del presente decreto quando e' immessa sul mercato dell'Unione europea ai fini di diporto.

Art 3.

Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) unita' da diporto: ogni costruzione destinata ad attivita' sportive o ricreative, classificabile come imbarcazione da diporto o natante da diporto o moto d'acqua;

b) imbarcazione da diporto: un'unita' da diporto con lunghezza dello scafo superiore a dieci metri e fino a ventiquattro metri, indipendentemente dal mezzo di propulsione;

c) natante da diporto: un'unita' da diporto con lunghezza dello scafo compresa tra i due metri e cinquanta centimetri e i dieci metri, indipendentemente dal mezzo di propulsione e con esclusione delle moto d'acqua;

d) moto d'acqua: un'unita' da diporto con lunghezza dello scafo inferiore a quattro metri, che utilizza un motore di propulsione con una pompa a getto d'acqua come fonte primaria di propulsione e destinata a essere azionata da una o piu' persone sedute, in piedi o inginocchiate sullo scafo, anziche' al suo interno;

e) unita' da diporto costruita per uso personale: un'unita' da diporto costruita prevalentemente dal suo utente futuro per il proprio uso...

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