DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 39 - Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI

Coming into Force06 Aprile 2014
Published date22 Marzo 2014
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2014/03/22/14G00051/ORIGINAL
Enactment Date04 Marzo 2014
Official Gazette PublicationGU n.68 del 22-03-2014
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante approvazione del testo definitivo del codice penale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante approvazione del codice di procedura penale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante il testo unico sul casellario giudiziale;

Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea, ed in particolare, l'Allegato B;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 novembre 2013;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e ritenuto di accogliere la condizione espressa dalla 2ª Commissione permanente della Camera e di accogliere parzialmente le osservazioni formulate dalla 2ª Commissione permanente del Senato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 febbraio 2014;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Modifiche al regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante la approvazione del testo definitivo del Codice penale

  1. All'articolo 602-ter del codice penale, dopo il settimo comma, sono aggiunti i seguenti:

    Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1. e 600-quinquies, la pena e' aumentata.

    a) se il reato e' commesso da piu' persone riunite;

    b) se il reato e' commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attivita';

    c) se il reato e' commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.

    Le pene previste...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT