DECRETO LEGISLATIVO 11 aprile 2011, n. 61 - Attuazione della Direttiva 2008/114/CE recante l'individuazione e la designazione delle infrastrutture critiche europee e la valutazione della necessita' di migliorarne la protezione. (11G0101)

Coming into Force05 Maggio 2011
Published date04 Maggio 2011
Enactment Date11 Aprile 2011
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2011/05/04/011G0101/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.102 del 04-05-2011
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2009 ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato B;

Vista la direttiva 2008/114/CE della Commissione, dell'8 dicembre 2008, relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessita' di migliorarne la protezione;

Viste le Non Binding Guidelines n. JRC 48985 per l'applicazione della direttiva 2008/114/CE, emanate dalla Commissione europea, Joint Research Centre;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2002, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 maggio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2010, recante organizzazione nazionale per la gestione delle crisi;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 dicembre 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2009, recante indirizzi operativi per la gestione delle emergenze;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 gennaio 2011;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 aprile 2011;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, della giustizia, della difesa, dell'economia e delle finanze e della salute; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Oggetto

  1. Il presente decreto stabilisce le procedure per l'individuazione e la designazione di Infrastrutture critiche europee (ICE), nei settori dell'energia e dei trasporti, nonche' le modalita' di valutazione della sicurezza di tali infrastrutture e le relative prescrizioni minime di protezione dalle minacce di origine umana, accidentale e volontaria, tecnologica e dalle catastrofi naturali.

  2. I sotto-settori riguardanti energia e trasporti sono indicati nell'allegato A al presente decreto.

  3. Le procedure riguardano infrastrutture che si trovano in territorio nazionale e quelle che, pur trovandosi nel territorio di altri Stati membri dell'Unione europea, l'Italia ha interesse a far designare ICE.

  4. Il presente decreto non modifica le competenze dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno, della difesa, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti ed enti vigilati, ne' quelle del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, comunque, non modifica le disposizioni vigenti in ordine alle situazioni di emergenze che sono affrontate e gestite nelle sedi, anche interministeriali a cio' preposte, e dai singoli Ministeri, enti ed organizzazioni locali cui e' attribuita tale competenza.

  5. Restano salvi gli adempimenti relativi alla protezione di infrastrutture, gia' stabiliti da disposizioni in vigore, nonche' gli impegni assunti dallo Stato italiano con accordi internazionali ratificati.

Art 2.

Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

  1. infrastruttura: un elemento, un sistema o parte di questo, che contribuisce al mantenimento delle funzioni della societa', della salute, della sicurezza e del benessere economico e sociale della popolazione;

  2. infrastruttura critica (IC): infrastruttura, ubicata in uno Stato membro dell'Unione europea, che e' essenziale per il mantenimento delle funzioni vitali della societa', della salute, della sicurezza e del benessere economico e sociale della popolazione ed il cui danneggiamento o la cui distruzione avrebbe un impatto significativo in quello Stato, a causa dell'impossibilita' di mantenere tali funzioni;

  3. settore: campo di attivita' omogenee, per materia, nel quale operano le infrastrutture, che puo' essere ulteriormente diviso in sotto-settori;

  4. intersettoriale: che riguarda due o piu' settori o sotto-settori;

  5. infrastruttura critica europea (ICE): infrastruttura critica ubicata negli Stati membri dell'UE il cui danneggiamento o la cui distruzione avrebbe un significativo impatto su almeno due Stati membri. La rilevanza di tale impatto e' valutata in termini intersettoriali. Sono compresi gli effetti derivanti da dipendenze intersettoriali in relazione ad altri tipi di infrastrutture;

  6. effetti negativi esterni: effetti negativi dovuti alla perdita di funzionalita' di un'infrastruttura e di erogazione del relativo bene o servizio;

  7. effetti negativi intrinseci: effetti negativi che, l'eventuale danneggiamento o distruzione di un'infrastruttura, produce nei confronti dell'infrastruttura stessa e dell'ambiente circostante;

  8. criterio di valutazione settoriale: percentuale dei fruitori del bene o servizio che l'infrastruttura eroga, rispetto alla popolazione nazionale o di altro Stato membro oppure a quella di una parte di territorio dell'Unione europea;

  9. criteri di valutazione intersettoriale: elementi per la valutazione degli effetti negativi esterni e degli effetti negativi intrinseci sul mantenimento delle funzioni vitali della societa', della salute, della sicurezza e del benessere economico e sociale della popolazione;

  10. proprietario dell'infrastruttura: soggetto pubblico o privato che ha la proprieta' di un'infrastruttura;

  11. operatore dell'infrastruttura: soggetto pubblico o privato responsabile del funzionamento di una infrastruttura;

  12. informazioni sensibili relative alle IC: dati e notizie, relative alle IC, che, se divulgati, potrebbero essere usati per pianificare ed eseguire azioni volte al danneggiamento od alla distruzione di tali infrastrutture;

  13. analisi dei rischi: valutazione della vulnerabilita' di una ICE rispetto alle diverse possibili minacce e prevedibili conseguenze del danneggiamento o distruzione della stessa, in termini di effetti negativi esterni e intrinseci;

  14. protezione: attivita' per assicurare funzionalita', continuita' ed integrita' di una ICE o ridurne, comunque, le possibilita' di danneggiamento o distruzione.

Art 3.

Tutela delle informazioni sensibili

  1. Alle informazioni sensibili relative alle IC, nonche' ai dati ed alle notizie relativi al processo d'individuazione, di designazione e di protezione delle ICE, e' attribuita adeguata classifica di segretezza ai sensi dell'articolo 42 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e relative disposizioni attuative.

  2. Ove venga attribuita classifica di segretezza superiore a riservato, l'accesso ed il trattamento delle informazioni, dei dati e delle notizie di cui al comma 1 e' consentito solo al personale in possesso di adeguato nulla osta di segretezza (NOS) nazionale ed UE, ai sensi dell'articolo 9 della legge 3 agosto 2007, n. 124, relative disposizioni attuative.

  3. Sono fatte salve le necessita' di diffusione, anche preventiva, di notizie e di informazioni verso gli utenti ed i soggetti diversi dal proprietario e dall'operatore dell'infrastruttura, che a qualsiasi titolo prestano attivita' nell'IC, ai fini della salvaguardia degli stessi.

  4. Nelle comunicazioni con altri Stati membri e con la Commissione europea, alle informazioni sensibili relative alle IC ed ai dati e notizie che consentono comunque l'identificazione di un'infrastruttura, sono...

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