IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2009 ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato B;
Vista la direttiva 2008/114/CE della Commissione, dell'8 dicembre 2008, relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessita' di migliorarne la protezione;
Viste le Non Binding Guidelines n. JRC 48985 per l'applicazione della direttiva 2008/114/CE, emanate dalla Commissione europea, Joint Research Centre;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2002, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 maggio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2010, recante organizzazione nazionale per la gestione delle crisi;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 dicembre 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2009, recante indirizzi operativi per la gestione delle emergenze;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 gennaio 2011;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 aprile 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, della giustizia, della difesa, dell'economia e delle finanze e della salute; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Oggetto
Il presente decreto stabilisce le procedure per l'individuazione e la designazione di Infrastrutture critiche europee (ICE), nei settori dell'energia e dei trasporti, nonche' le modalita' di valutazione della sicurezza di tali infrastrutture e le relative prescrizioni minime di protezione dalle minacce di origine umana, accidentale e volontaria, tecnologica e dalle catastrofi naturali.
I sotto-settori riguardanti energia e trasporti sono indicati nell'allegato A al presente decreto.
Le procedure riguardano infrastrutture che si trovano in territorio nazionale e quelle che, pur trovandosi nel territorio di altri Stati membri dell'Unione europea, l'Italia ha interesse a far designare ICE.
Il presente decreto non modifica le competenze dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno, della difesa, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti ed enti vigilati, ne' quelle del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, comunque, non modifica le disposizioni vigenti in ordine alle situazioni di emergenze che sono affrontate e gestite nelle sedi, anche interministeriali a cio' preposte, e dai singoli Ministeri, enti ed organizzazioni locali cui e' attribuita tale competenza.
Restano salvi gli adempimenti relativi alla protezione di infrastrutture, gia' stabiliti da disposizioni in vigore, nonche' gli impegni assunti dallo Stato italiano con accordi internazionali ratificati.