DECRETO LEGISLATIVO 24 marzo 2011, n. 43 - Attuazione della direttiva 2008/110/CE che modifica la direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie. (11G0077)

Coming into Force30 Aprile 2011
End of Effective Date15 Giugno 2019
Enactment Date24 Marzo 2011
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2011/04/15/011G0077/CONSOLIDATED/20190610
Published date15 Aprile 2011
Official Gazette PublicationGU n.87 del 15-04-2011
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria per il 2009 e, in particolare, l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B;

Vista la direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie;

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, di recepimento delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE, che istituiscono un quadro normativo comune per la sicurezza delle ferrovie;

Vista la direttiva 2008/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica la direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie;

Vista la direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008 relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario comunitario;

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191, di recepimento della direttiva 2008/57/CE relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario comunitario;

Visto il decreto in data 29 ottobre 2010, con il quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in considerazione dei ritardi nella realizzazione dei sistemi di attrezzaggio delle reti regionali interconnesse, ha dato disposizioni per garantire che l'accesso alle reti avvenga in presenza di livelli tecnologici omogenei fra le reti regionali e la rete nazionale e con regole di sicurezza armonizzate;

Considerata, inoltre, la necessita' di apportare delle modifiche per incongruenze relative ad alcuni riferimenti contenuti nel testo del citato decreto legislativo n. 162 del 2007;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2010;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 marzo 2011;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Finalita'

  1. Il presente decreto, al fine di migliorare e sviluppare la sicurezza delle ferrovie comunitarie, modifica ed integra la disciplina del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, in attuazione della direttiva comunitaria 2008/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 14 MAGGIO 2019, N. 50

Art 2.

Modifiche al decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162

  1. Al decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. all'articolo 2, comma 4, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:

    c-bis) alle ferrovie storiche, museali e turistiche che operano su una propria rete, comprese le officine di manutenzione, i veicoli e il personale che vi lavora.

    ;

  2. all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera f) sono inserite le seguenti:

    f-bis) detentore: il soggetto o l'entita' che utilizza il veicolo come mezzo di trasporto ed e' iscritto in quanto tale nel registro di immatricolazione nazionale (RIN) di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191; puo' esserne il proprietario o avere il diritto di utilizzarlo;

    f-ter) soggetto responsabile della manutenzione: soggetto responsabile della manutenzione di un veicolo, registrato in quanto tale nel RIN;

    f-quater) veicolo: veicolo ferroviario atto a circolare con le proprie ruote sulla linea ferroviaria, con o senza trazione. Il veicolo si compone di uno o piu' sottosistemi strutturali e funzionali o di parti di tali sottosistemi;

    ;

  3. all'articolo 6, comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:

    d) autorizzare la messa in servizio dei sottosistemi di natura strutturale costitutivi del sistema ferroviario, a norma dell'articolo 14 del decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191;

    ;

    2) la lettera e) e' sostituita dalla seguente:

    e) verificare che l'applicazione delle disposizioni e prescrizioni tecniche relative al funzionamento ed alla manutenzione dei sottosistemi costitutivi del sistema ferroviario avvenga conformemente ai pertinenti requisiti essenziali;

    ;

    3) la lettera f) e' sostituita dalla seguente:

    f) verificare che i componenti di interoperabilita' siano...

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