DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 203 - Attuazione della direttiva 2005/65/CE relativa al miglioramento della sicurezza nei porti

Coming into Force24 Novembre 2007
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2007/11/09/007G0213/ORIGINAL
Enactment Date06 Novembre 2007
Published date09 Novembre 2007
Official Gazette PublicationGU n.261 del 09-11-2007 - Suppl. Ordinario n. 228
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visti l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B della legge 6 febbraio 2007, n. 13, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 2006;

Visto il regolamento (CE) n. 725/2004, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali;

Vista la direttiva 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa al miglioramento della sicurezza dei porti;

Visto il Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 agosto 2007;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso in data 20 settembre 2007;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 ottobre 2007;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'interno e delle infrastrutture; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Obiettivo

  1. Il presente decreto individua misure di sicurezza marittima aventi come obiettivo il miglioramento della sicurezza nei porti e tali da garantire che le misure adottate in applicazione del regolamento (CE) n. 725/2004 ne risultino rinforzate.

Art 2.

Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si intende per:

    1. «porto»: una specifica area terrestre e marittima, comprendente impianti ed attrezzature intesi ad agevolare le operazioni commerciali di trasporto marittimo, come individuata ai sensi dell'articolo 3, comma 2, che ha al suo interno uno o piu' impianti portuali dotati di un piano di sicurezza approvato a norma del regolamento (CE) n. 725/2004 che forniscono servizi alle navi di cui alla regola 2, cap. XI-2 Convenzione SOLAS o alle navi di cui all'articolo 3, comma 2, del citato regolamento;

    2. «Amministrazione»: il Ministero dei trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

    3. «punto di contatto nazionale per la sicurezza dei porti»: il Ministero dei trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, incaricato di mantenere i contatti con la Commissione europea e gli altri Stati membri, in merito all'attuazione, al controllo e all'informazione sull'applicazione delle misure di sicurezza di cui alle presenti norme;

    4. «Autorita' di sicurezza del porto»: Ufficio del Compartimento marittimo avente giurisdizione sui porti soggetti all'applicazione del presente decreto;

    5. «Autorita' portuale»: gli Enti di cui all'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni.

  2. Per le definizioni non espressamente indicate, si applicano quelle contenute nel regolamento (CE) n. 725/2004.

Art 3.

Campo di applicazione

  1. Le presenti disposizioni si applicano a tutti i porti definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a).

  2. Ai fini dell'applicazione delle misure di sicurezza di cui al presente decreto, i confini di ciascun porto vengono individuati dal Capo del Compartimento marittimo, di concerto con l'Autorita' portuale per i porti ricompresi nella circoscrizione territoriale della medesima Autorita' portuale, sulla base della valutazione di sicurezza del porto.

  3. Ove i confini di un impianto portuale comprendono tutto il porto, le pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 725/2004 prevalgono su quelle del presente decreto.

  4. Le disposizioni di cui al presente decreto non si applicano alle installazioni militari portuali.

Art 4.

Amministrazione

  1. Ferme restando le esclusive competenze del Ministro dell'interno in materia di sicurezza pubblica, l'Amministrazione ha unicamente il compito di coordinare il processo di adozione delle misure tecniche volte a migliorare la sicurezza dei porti, nonche' di sorvegliarne l'attuazione, al fine di assicurarne un'adeguata ed armonica applicazione.

  2. Nell'esercizio delle sue attribuzioni, l'Amministrazione tiene conto degli indirizzi del Comitato interministeriale per la sicurezza dei trasporti marittimi e dei porti (CISM) di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 29 novembre 2002.

Art 5.

Conferenza di servizi per la sicurezza portuale

  1. Presso ciascun Compartimento marittimo si riunisce la conferenza di servizi per la sicurezza portuale con l'incarico di espletare i compiti di cui agli articoli 6 ed 8, nonche' di fornire consulenza pratica in ordine all'implementazione delle misure di sicurezza per i porti di giurisdizione.

  2. La conferenza di servizi per la sicurezza portuale e' presieduta dal Capo del Compartimento marittimo e ne fanno parte: il Presidente dell'Autorita' portuale e l'Autorita' marittima del porto di riferimento, un funzionario del competente Ufficio territoriale del Governo designato dal Prefetto, il dirigente dell'Ufficio di Polizia di frontiera e, ove non istituito, il dirigente dell'Ufficio di Polizia che ha attribuzioni di Polizia di frontiera, il dirigente dell'Ufficio delle dogane, il Comandante provinciale dell'Arma dei carabinieri, il Comandante provinciale della Guardia di finanza, il Comandante provinciale dei Vigili del fuoco, l'agente di sicurezza del porto o loro delegati.

  3. La conferenza di servizi puo' invitare, in relazione alle materie da trattare, rappresentanti di altre amministrazioni dello Stato, di enti territoriali, di associazioni interessate ed esperti di settore.

  4. La conferenza di servizi si riunisce almeno due volte l'anno. Ove sussistano motivi di urgenza e di necessita', i membri della conferenza di servizi possono richiedere al presidente della conferenza medesima la convocazione straordinaria della stessa. Delle sedute della conferenza di servizi sono redatti appositi verbali.

  5. Le funzioni di segreteria della conferenza di servizi sono svolte dal personale dell'Ufficio marittimo competente incaricato dal presidente. Il segretario partecipa alle riunioni della conferenza, senza diritto di voto.

Art 6.

Valutazione di sicurezza del porto

  1. L'Autorita' portuale, per i porti di competenza, o l'Autorita' marittima negli altri porti, provvede ad elaborare una valutazione di sicurezza per ciascun porto di giurisdizione soggetto all'applicazione delle norme del presente decreto tenendo conto delle specificita' delle diverse zone, delle aree adiacenti, se aventi un impatto sulla sicurezza del porto, nonche' delle valutazioni effettuate per impianti portuali individuati ai sensi del Regolamento (CE) n. 725/2004 e la sottopone, per l'adozione, alla conferenza di servizi per la sicurezza portuale.

  2. Ogni valutazione di sicurezza del porto e' elaborata tenuto conto delle prescrizioni di cui all'allegato I.

  3. L'Autorita' portuale, ovvero l'Autorita' marittima, per l'elaborazione della valutazione di sicurezza puo' avvalersi, nel rispetto dei vincoli normativi e finanziari previsti dalla normativa vigente, di esperti in materia di:

    1. conoscenza delle minacce alla sicurezza nelle loro varie forme;

    2. riconoscimento e individuazione di armi, sostanze e apparecchiature pericolose;

    3. riconoscimento dei modelli comportamentali delle persone che potrebbero rappresentare un rischio per la sicurezza;

    4. tecniche utilizzate per aggirare le misure di sicurezza;

    5. metodi utilizzati per provocare incidenti per la sicurezza;

    6. conseguenze di un'esplosione sulle strutture e i servizi del porto;

    7. pratiche commerciali del porto;

    8. pianificazione di emergenza...

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