DECRETO LEGISLATIVO 27 marzo 2006, n. 161 - Attuazione della direttiva 2004/42/CE, per la limitazione delle emissioni di composti organici volatili conseguenti all'uso di solventi in talune pitture e vernici, nonche' in prodotti per la carrozzeria

Coming into Force17 Maggio 2006
Published date02 Maggio 2006
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2006/05/02/006G0179/CONSOLIDATED/20130201
Enactment Date27 Marzo 2006
Official Gazette PublicationGU n.100 del 02-05-2006
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva n. 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria e recante modifica della direttiva 1999/13/CE;

Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2004;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 16 gennaio 2004, n. 44, recante attuazione della direttiva 1999/13/CE;

Visto il Codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ed in particolare il titolo II relativo alle informazioni che devono accompagnare i prodotti;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 gennaio 2006;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 9 febbraio 2006;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 marzo 2006;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle attivita' produttive, della salute, per i beni e le attivita' culturali e delle infrastrutture e dei trasporti; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Campo di applicazione e finalita'

  1. Il presente decreto, al fine di prevenire o di limitare l'inquinamento atmosferico derivante dagli effetti dei composti organici volatili, di seguito denominati: «COV», sulla formazione dell'ozono troposferico, determina, per le pitture, le vernici e i prodotti per carrozzeria, di seguito unitariamente denominati prodotti, elencati nell'allegato I, il contenuto massimo di COV ammesso ai fini dell'immissione sul mercato.

  2. Restano ferme, per i prodotti di cui al comma 1, le disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori, dei lavoratori e dell'ambiente di lavoro, nonche' in materia di etichettatura dei prodotti.

Art 2.

Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

  1. Sostanze: qualsiasi elemento chimico ed i relativi composti, allo stato naturale o prodotti da attivita' industriali, in forma solida, liquida o gassosa;

  2. Preparato: qualsiasi miscela o soluzione composta da due o piu' sostanze;

  3. Composto organico: qualsiasi composto contenente almeno l'elemento carbonio ed uno o piu' tra gli elementi idrogeno, ossigeno, zolfo, fosforo, silicio, azoto, cloro, bromo e fluoro, ad eccezione degli ossidi di carbonio e dei carbonati e bicarbonati inorganici;

  4. Composto organico volatile (COV): qualsiasi composto organico avente un punto di ebollizione iniziale pari o inferiore a 250°C misurato ad una pressione standard di 101,3 kPa;

  5. Contenuto di COV: la massa di composti organici volatili espressa in grammi/litro (g/l), nella formulazione del prodotto pronto all'uso. Non e' considerata come parte del contenuto di COV la massa di composti organici volatili presente in un dato prodotto che, in fase di essiccamento, reagisce chimicamente formando parte del rivestimento;

  6. Solvente organico: qualsiasi COV usato da solo o in combinazione con altri agenti per dissolvere o diluire materie prime, prodotti o rifiuti, oppure usato come agente di pulizia per dissolvere contaminanti o come mezzo di dispersione, correttore di viscosita', correttore di tensione superficiale, plastificante o conservante;

  7. Rivestimento: qualsiasi preparato, inclusi tutti i solventi organici o i preparati contenenti i solventi organici necessari per una corretta applicazione, usato per ottenere una pellicola da applicare a scopo decorativo, funzionale o protettivo su una determinata superficie;

  8. Pitture e vernici: i rivestimenti elencati nell'allegato I, paragrafo 1, esclusi gli aerosol, applicati a scopo decorativo, funzionale o protettivo sui manufatti edilizi e sulle relative finiture o sugli impianti e sulle strutture connessi a tali manufatti;

  9. Pellicola: uno strato continuo risultante dall'applicazione di uno o piu' rivestimenti su un supporto;

  10. Rivestimento a base acquosa (BA): rivestimento la cui viscosita' e' regolata mediante l'uso di acqua;

  11. Rivestimento a base solvente (BS): rivestimento la cui viscosita' e' regolata mediante l'uso di solventi organici;

  12. Prodotti per carrozzeria: i rivestimenti elencati nell'allegato I, paragrafo 2, usati a fini di riparazione, manutenzione o decorazione dei veicoli stradali, come definiti nella direttiva 70/156/CEE, o di parti degli stessi, ove tali attivita' siano effettuate al di fuori del luogo di produzione; gli aerosol sono inclusi soltanto nei casi espressamente previsti;

  13. Immissione sul mercato: qualsiasi atto di messa a disposizione del prodotto per i terzi, a titolo oneroso o a titolo gratuito; rientrano nella presente definizione anche la messa a disposizione del prodotto per gli intermediari, per i grossisti, per i rivenditori finali o per gli utenti e l'importazione del prodotto nel territorio doganale comunitario;

  14. Produttore: colui che produce i prodotti elencati nell'allegato I, pronti all'uso o non pronti all'uso, o che importa tali prodotti nel territorio doganale comunitario; chi effettua, su tali prodotti, operazioni di miscelazione si considera come produttore solo se dall'operazione deriva un prodotto di tipo diverso secondo le definizioni contenute nell'allegato I;

  15. Prodotto: le pitture, le vernici e i prodotti per carrozzeria elencati nell'allegato I;

  16. Prodotto pronto all'uso: prodotto che non necessita di operazioni di miscelazione per essere utilizzato;

  17. Miscelazione: l'aggiunta, ad un prodotto elencato nell'allegato I gia' immesso sul mercato, di altri prodotti, quali solventi o preparati contenenti solventi, anche diversi da quelli elencati nell'allegato I; si considera come miscelazione anche l'aggiunta prevista dall'articolo 3, comma 2.

Art 2.

Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

  1. Sostanze: qualsiasi elemento chimico ed i relativi composti, allo stato naturale o prodotti da attivita' industriali, in forma solida, liquida o gassosa;

  2. miscela: qualsiasi miscela o soluzione composta da due o piu' sostanze;

  3. Composto organico: qualsiasi composto contenente almeno l'elemento carbonio ed uno o piu' tra gli elementi idrogeno, ossigeno, zolfo, fosforo, silicio, azoto, cloro, bromo e fluoro, ad eccezione degli ossidi di carbonio e dei carbonati e bicarbonati inorganici;

  4. Composto organico volatile (COV): qualsiasi composto organico avente un punto di ebollizione iniziale pari o inferiore a 250°C misurato ad una pressione standard di 101,3 kPa;

  5. Contenuto di COV: la massa di composti organici volatili espressa in grammi/litro (g/l), nella formulazione del prodotto pronto all'uso. Non e' considerata come parte del contenuto di COV la massa di composti organici volatili presente in un dato prodotto che, in fase di essiccamento, reagisce chimicamente formando parte del rivestimento;

  6. Solvente organico: qualsiasi COV usato da solo o in combinazione con altri agenti per dissolvere o diluire materie prime, prodotti o rifiuti, oppure usato come agente di pulizia per dissolvere contaminanti o come mezzo di dispersione, correttore di viscosita', correttore di tensione superficiale, plastificante o conservante;

  7. Rivestimento: qualsiasi miscela, inclusi tutti i solventi organici o le miscele contenenti i solventi organici necessari per una corretta applicazione, usato per ottenere una pellicola da applicare a scopo decorativo, funzionale o protettivo su una determinata superficie;

  8. Pitture e vernici: i rivestimenti elencati nell'allegato I, paragrafo 1, esclusi gli aerosol, applicati a scopo decorativo, funzionale o protettivo sui manufatti edilizi e sulle relative finiture o sugli impianti e sulle strutture connessi a tali manufatti;

  9. Pellicola: uno strato continuo risultante dall'applicazione di uno o piu' rivestimenti su un supporto;

  10. Rivestimento a base acquosa (BA): rivestimento la cui viscosita' e' regolata mediante l'uso di acqua;

  11. Rivestimento a base solvente (BS): rivestimento la cui viscosita' e' regolata mediante l'uso di solventi organici;

  12. Prodotti per carrozzeria: i rivestimenti elencati nell'allegato I, paragrafo 2, usati a fini di riparazione, manutenzione o decorazione dei veicoli stradali, come definiti nella direttiva 70/156/CEE, o di parti degli stessi, ove tali attivita' siano effettuate al di fuori del luogo di produzione; gli aerosol sono inclusi soltanto nei casi espressamente previsti;

  13. Immissione sul mercato: qualsiasi atto di messa a disposizione del prodotto per i terzi, a titolo oneroso o a titolo gratuito; rientrano nella presente definizione anche la messa a disposizione del prodotto per gli intermediari, per i grossisti, per i rivenditori finali o per gli utenti e l'importazione del prodotto nel territorio doganale comunitario;

  14. Produttore: colui che produce i prodotti elencati nell'allegato I, pronti all'uso o non pronti all'uso, o che importa tali prodotti nel territorio doganale comunitario; chi effettua, su tali prodotti, operazioni di miscelazione si considera come produttore solo se dall'operazione deriva un prodotto di tipo diverso secondo le...

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