IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato B;
Vista la direttiva n. 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 marzo 2005;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera del deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio del Ministri, adottata nella riunione del 27 maggio 2005;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive, con il Ministro della giustizia e con il Ministro degli affari esteri; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Definizioni
Ai fini del presente decreto si intende per:
a) testo unico bancario, di seguito denominato TUB: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;
b) testo unico della finanza, di seguito denominato TUF: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;
c) banca: l'impresa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del TUB;
d) istituto di moneta elettronica, di seguito denominato IMEL: l'impresa di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h-bis), del TUB;
e) impresa di assicurazione: l'impresa autorizzata all'esercizio dell'attivita' assicurativa ai sensi dei decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 174 e n. 175;
f) imprese di investimento: le imprese di cui all'articolo 1, comma 1, lettera h), del TUF;
g) impresa regolamentata: una banca, un IMEL, un'impresa di assicurazione o un'impresa di investimento, autorizzati in Italia o in un altro Paese dell'Unione europea;
h) societa' di gestione patrimoniale: le societa' di gestione di cui all'articolo 1, comma 1, lettere o) e o-bis), del TUF;
i) impresa di riassicurazione: un'impresa, come definita dall'articolo 1, lettera e), del decreto legislativo n. 239 del 17 aprile 2001;
l) norme settoriali: il TUB, il TUF, le norme sulle assicurazioni e le relative disposizioni attuative;
m) settore finanziario: il settore composto di una o piu' delle seguenti imprese:
1) una banca, un IMEL, un intermediario finanziario di cui agli articoli 106 o 107 del TUB o un'impresa di servizi bancari ausiliari di cui all'articolo 1, paragrafo 23, della direttiva 200/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000 (settore bancario);
2) un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione o una societa' di partecipazione assicurativa (settore assicurativo);
3) un'impresa di investimento o un ente finanziario ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 5, della direttiva 200/12/CE (settore servizi di investimento);
4) una societa' di partecipazione finanziaria mista;
n) conglomerato finanziario: un gruppo di imprese che soddisfi le condizioni di cui all'articolo 3;
o) settore finanziario di maggiori dimensioni: il settore finanziario all'interno di un conglomerato finanziario con il valore medio di cui all'articolo 3, comma 3, piu' elevato; ai fini di tale valutazione, il settore bancario e quello dei servizi di investimento sono considerati congiuntamente;
p) settore finanziario di minori dimensioni: il settore finanziario all'interno di un conglomerato finanziario con il valore medio di cui all'articolo 3, comma 3, meno elevato; ai fini di tale valutazione, il settore bancario e quello dei servizi di investimento sono considerati congiuntamente;
q) impresa madre: l'impresa che controlla un'altra impresa ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, e ogni impresa che eserciti un'influenza dominante su un'altra impresa ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del TUB e dell'articolo 10, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 20;
r) impresa figlia: un'impresa soggetta al controllo di un'altra impresa ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, nonche' ogni impresa su cui un'impresa madre eserciti un'influenza dominante ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del TUB e dell'articolo 10, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 20; tutte le imprese figlie di imprese figlie sono parimenti considerate imprese figlie dell'impresa madre che e' a capo di tali imprese;
s) partecipazione: i diritti, rappresentati o meno da titoli, nel capitale di altre imprese, i quali, realizzando una situazione di legame durevole con esse, sono destinati a sviluppare l'attivita' del partecipante. Si ha comunque partecipazione quando un soggetto e', direttamente o tramite un legame di controllo, titolare di almeno il 20 per cento dei diritti di voto o del capitale di un'impresa;
t) gruppo: un insieme di imprese composto dalla impresa madre, dalle imprese figlie e dalle societa' in cui l'impresa madre o le imprese figlie detengono una partecipazione, nonche' dalle imprese soggette a direzione unitaria in virtu' di accordi o clausole statutarie e da quelle in cui gli organi di amministrazione, direzione e controllo sono costituiti in maggioranza dalle stesse persone;
u) stretti legami: i legami tra due o piu' persone fisiche o giuridiche consistenti in:
1) una partecipazione, ossia il fatto di detenere direttamente, o tramite un legame di controllo, il 20 per cento o piu' dei diritti di voto o del capitale di un'impresa;
2) un legame di controllo come definito dall'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127;
3) una situazione nella quale due o piu' persone fisiche o giuridiche siano legate in modo duraturo a una stessa persona da un legame di controllo;
v) societa' di partecipazione finanziaria mista: un'impresa madre, diversa da un'impresa regolamentata, che insieme con le sue imprese figlie, di cui almeno una sia un'impresa regolamentata con sede principale nell'Unione europea, e con altre imprese costituisca un conglomerato finanziario;
z) autorita' competenti: le autorita' nazionali dei Paesi dell'Unione europea preposte, in forza di legge o regolamento, all'esercizio della vigilanza sulle banche, sugli IMEL, sulle imprese di assicurazione, sulle imprese di investimento, sia a livello di singola impresa che di gruppo;
aa) autorita' competenti rilevanti:
1) le autorita' competenti dei Paesi dell'Unione europea preposte all'esercizio della vigilanza settoriale a livello di gruppo su qualsiasi impresa regolamentata appartenente ad un conglomerato finanziario;
2) il coordinatore se diverso dalle autorita' di cui al numero 1;
3) le altre autorita' competenti interessate, se ritenuto necessario dalle autorita' di cui ai numeri 1 e 2; queste ultime tengono conto, in particolare, della quota di mercato delle imprese regolamentate del conglomerato in altri Stati comunitari, specie se essa supera il 5 per cento, e dell'importanza all'interno del conglomerato di qualsiasi impresa regolamentata che abbia sede in un altro Stato membro;
bb) autorita' di vigilanza italiane: le autorita' di vigilanza italiane competenti sui settori bancario, assicurativo e dei servizi di investimento;
cc) operazioni intragruppo: tutte le operazioni in cui l'adempimento di un'obbligazione, contrattuale o di altra natura, dietro pagamento o a titolo gratuito, a favore delle imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario dipende, direttamente o indirettamente, da altre imprese dello stesso gruppo o da qualsiasi persona fisica o giuridica legata alle imprese appartenenti a quel gruppo da stretti legami;
dd) concentrazione dei rischi: tutte le esposizioni con un rischio di perdita potenziale per le imprese appartenenti a uno stesso conglomerato finanziario, di portata tale da compromettere la solvibilita' o la posizione finanziaria generale delle imprese regolamentate appartenenti al conglomerato; tali esposizioni possono essere dovute a rischio di credito/controparte, rischio di investimento, rischio assicurativo, rischio di mercato, altri rischi oppure ad una combinazione o interazione dei rischi precedenti;
ee) requisiti di adeguatezza patrimoniale complessivi: l'ammontare minimo dei fondi propri di un'impresa regolamentata a fronte dei rischi complessivi della propria attivita', calcolato per le singole imprese in base alle rispettive norme settoriali;
ff) vigilanza supplementare a livello di conglomerato: la vigilanza ulteriore, rispetto a quella prevista da ogni ordinamento nazionale di settore, che si effettua considerando unitariamente il conglomerato finanziario, ai fini stabiliti all'articolo 2, comma 1.