DECRETO LEGISLATIVO 20 febbraio 2004, n. 55 - Attuazione della direttiva 2001/89/CE relativa alle misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica

Coming into Force14 Marzo 2004
Enactment Date20 Febbraio 2004
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2004/02/28/004G0086/CONSOLIDATED/20050203
Published date28 Febbraio 2004
Official Gazette PublicationGU n.49 del 28-02-2004 - Suppl. Ordinario n. 30
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 117 della Costituzione;

Vista la legge 3 febbraio 2003, n. 14, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato A;

Vista la direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa alle misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica;

Visto il regolamento (CE) n. 1774/2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, e successive modifiche;

Vista la decisione 2002/106/CE della Commissione, del 1° febbraio 2002, recante approvazione di un manuale di diagnostica, che stabilisce procedure diagnostiche, metodi per il prelievo di campioni e criteri per la valutazione degli esami di laboratorio ai fini della conferma della peste suina classica;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 2004;

Considerato che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, non ha espresso il prescritto parere nel termine di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 febbraio 2004;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole e forestali e per gli affari regionali; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1. Campo di applicazione

  1. Il presente decreto stabilisce le misure di lotta contro la peste suina classica, di seguito denominata "malattia".

Art 2.

Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) "suino": ogni animale della famiglia dei suidi, (compresi i suini selvatici).

b) "suino selvatico": qualsiasi animale della famiglia dei suidi che non e' allevato o tenuto in un'azienda;

c) "azienda": lo stabilimento agricolo o di altra natura in cui vengono allevati o detenuti suini, a titolo permanente o provvisorio. Dalla presente definizione sono esclusi i macelli, i mezzi di trasporto e le aree recintate in cui si detengono e possono essere catturati suini selvatici; le aree recintate devono essere di superficie e struttura tali da non rientrare nella sfera delle misure di cui all'articolo 5, comma 1;

d) "manuale di diagnostica": il manuale di diagnostica di cui alla decisione 2002/106/CE;

e) "suino sospetto di infezione da virus della peste suina classica": ogni suino o carcassa di suino che presenti sintomi clinici o lesioni post mortem o reazioni agli esami di laboratorio effettuati in conformita' del manuale di diagnostica, tali da far sospettare la possibile presenza della malattia;

f) "caso di peste suina classica" o "suino infetto da peste suina classica": ogni suino o carcassa di suino in ordine al quale siano stati ufficialmente confermati sintomi clinici o lesioni post mortem riconducibili alla peste suina classica ovvero sia stata ufficialmente accertata l'esistenza della malattia attraverso un esame di laboratorio eseguito conformemente alle disposizioni del manuale di diagnostica;

g) "focolaio di peste suina classica": l'azienda in cui sono stati riscontrati uno o piu' casi di peste suina classica;

h) "focolaio primario": il primo focolaio manifestatosi in una provincia o un focolaio epidemiologicamente non collegato con un altro focolaio manifestatosi precedentemente nella stessa provincia;

i) "zona infetta": la zona di territorio in cui sono state messe in atto misure di eradicazione della malattia in conformita' degli articoli 15 o 16 a seguito della conferma di uno o piu' casi di peste suina classica nelle popolazioni di suini selvatici;

l) "caso primario di peste suina classica in suini selvatici": qualsiasi caso di peste suina classica riscontrato in suini selvatici in una zona in cui non sono state messe in atto misure in forza degli articoli 15 o 16;

m) "metapopolazione di suini selvatici": qualsiasi gruppo o subpopolazione di suini selvatici avente contatti limitati con altri gruppi o subpopolazioni;

n) "popolazione di suini selvatici esposta all'infezione": la parte di una popolazione di suini selvatici che non ha sviluppato alcuna immunita' contro la malattia;

o) "proprietario": qualsiasi persona, fisica o giuridica, proprietaria dei suini o incaricata di allevarli;

p) "autorita' competente": il Ministero della salute, le regioni o le altre autorita' competenti in materia di profilassi e di polizia veterinaria;

q) "veterinario ufficiale": il medico veterinario dipendente della autorita' competente;

r) "trasformazione": uno dei trattamenti dei materiali di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1774/2002, e successive modifiche;

s) "vaccino marcatore o marker": un vaccino atto a conferire un'immunita' protettiva che puo' essere distinta dalla risposta immunitaria provocata dall'infezione naturale dovuta al virus di tipo selvaggio mediante idonee prove di laboratorio effettuate in conformita' del manuale di diagnostica;

t) "abbattimento": l'abbattimento di suini ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333, relativo alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento;

u) "macellazione": la macellazione di suini ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333;

v) "zona ad elevata densita' di suini": qualsiasi zona geografica situata entro un raggio di 10 km da un'azienda in cui siano detenuti suini riconosciuti infetti o sospetti di essere infetti dal virus della malattia, nella quale la densita' di suini superi 800 capi per kmq; tale azienda deve essere situata in una provincia in cui la densita' di suini detenuti nelle aziende e' superiore a 300 capi per kmq, o ad una distanza inferiore a 20 km da tale provincia;

z) "azienda che ha avuto contatti": un'azienda in cui la peste suina classica puo' essere stata introdotta a causa dell'ubicazione dell'azienda stessa, a seguito di movimenti di persone, suini, veicoli o in qualsiasi altro modo.

Art 3.

Notifica della peste suina classica

  1. Il sospetto o l'accertamento della malattia deve essere denunciato immediatamente al servizio veterinario della azienda sanitaria competente per territorio dai soggetti e secondo le procedure previsti dal regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; il servizio veterinario trasmette tempestivamente al Ministero della salute copia della denuncia ricevuta.

  2. Il Ministero della salute, non appena e' confermata la presenza della malattia, e fatte salve le vigenti disposizioni comunitarie relative alla notificazione di focolai di malattia degli animali:

  1. procede alla notifica della malattia, fornendo le relative informazioni, alla Commissione europea e agli altri Stati membri, conformemente all'allegato I, per quanto riguarda:

    1) i focolai della malattia confermati nelle aziende;

    2) i casi della malattia confermati nei macelli o nei mezzi di trasporto;

    3) i casi primari della malattia confermati nelle popolazioni di suini selvatici;

    4) i risultati dell'indagine epidemiologica effettuata conformemente all'articolo 8;

  2. trasmette informazioni alla Commissione europea e agli altri Stati membri sugli altri casi confermati nelle popolazioni di suini selvatici in una zona infetta dalla malattia, in conformita' dell'articolo 16, comma 4, lettera a), e comma 5.

Art 3.

Notifica della peste suina classica

  1. Il sospetto o l'accertamento della malattia deve essere denunciato immediatamente al servizio veterinario della azienda sanitaria competente per territorio dai soggetti e secondo le procedure previsti dal regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; il servizio veterinario trasmette tempestivamente al Ministero della salute e alle regioni e province autonome competenti per territorio copia della denuncia ricevuta.

  2. Il Ministero della salute, non appena e' confermata la presenza della malattia, e fatte salve le vigenti disposizioni comunitarie relative alla notificazione di focolai di malattia degli animali:

a) procede alla notifica della malattia, fornendo le relative informazioni alla Commissione europea e agli altri Stati membri, sulla base di quelle trasmesse dal servizio veterinario, eventualmente integrate dal servizio veterinario regionale, in conformita' all'allegato I, per quanto riguarda:

1) i focolai della malattia confermati nelle aziende;

2) i casi della malattia confermati nei macelli o nei mezzi di trasporto;

3) i casi primari della malattia confermati nelle popolazioni di suini selvatici;

4) i risultati dell'indagine epidemiologica effettuata conformemente all'articolo 8;

  1. trasmette informazioni alla Commissione europea e agli altri Stati membri sugli altri casi confermati nelle popolazioni di suini selvatici in una zona infetta dalla malattia, in conformita' dell'articolo 16, comma 4, lettera a), e comma 5.

Art 4.

Misure in...

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