DECRETO LEGISLATIVO 23 aprile 2015, n. 54 - Attuazione della decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le Autorita' degli Stati membri dell'Unione Europea incaricate dell'applicazione della legge

Coming into Force24 Maggio 2015
Published date09 Maggio 2015
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2015/05/09/15G00068/ORIGINAL
Enactment Date23 Aprile 2015
Official Gazette PublicationGU n.106 del 09-05-2015
Capo I DISPOSIZIONI E PRINCIPI GENERALI
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

Vista la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorita' degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge;

Vista la legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre;

Visto il codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 1° dicembre 2014;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 2015;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dell'interno e della giustizia, di concerto con i Ministri della difesa, dell'economia e delle finanze e degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Obiettivo e definizioni

  1. Il presente decreto attua, nell'ordinamento interno, le disposizioni della decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorita' degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge.

  2. Le disposizioni del presente decreto non pregiudicano l'applicazione degli accordi o delle intese sottoscritti e resi esecutivi con Stati non appartenenti all'Unione europea, ovvero con Stati membri qualora non in contrasto con la decisione quadro di cui al comma 1, riguardanti la reciproca assistenza giudiziaria o il reciproco riconoscimento delle decisioni in materia penale, anche per quanto concerne le condizioni di utilizzo delle informazioni scambiate, nonche' le disposizioni che danno attuazione ad atti normativi dell'Unione europea riguardanti la medesima materia.

  3. Ai fini del presente decreto si intende per:

    1. "autorita' nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge", le forze di polizia di cui all'articolo 16, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121;

    2. "autorita' di un altro Stato membro", le forze di polizia, i servizi doganali o altra autorita' di un altro Stato membro o di un Paese associato Schengen che, in base alla legislazione interna, e' competente a individuare, prevenire e indagare su reati o attivita' criminali, esercitare l'autorita' e adottare misure coercitive nell'ambito di tali funzioni;

    3. "decisione quadro" la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 18 dicembre 2006;

    4. "informazioni o analisi", le informazioni e/o l'intelligence di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d) della decisione quadro, cioe' le informazioni o i dati, nonche' le loro analisi utili al processo decisionale detenuti da un'autorita' nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge o da un'autorita' di un altro Stato membro, nonche' le informazioni e i dati detenuti da autorita' pubbliche o da enti privati accessibili alle predette autorita', senza il ricorso a mezzi coercitivi;

    5. "indagine penale", il procedimento penale;

    6. "mezzi coercitivi", le attivita' di investigazione e di ricerca e di acquisizione di fonti o elementi di prova disposte dall'autorita' giudiziaria o svolte dalla polizia giudiziaria di propria iniziativa nell'ambito del procedimento penale, nonche' gli altri provvedimenti ed accertamenti disposti dall'autorita' giudiziaria o da altre autorita' competenti necessari per l'acquisizione di dati o informazioni, altrimenti non acquisibili dalle autorita' incaricate dell'applicazione della legge;

    7. "operazione informativa o investigativa criminale", l'operazione di intelligence criminale di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c) della decisione quadro, cioe' una fase procedurale precedente all'indagine penale, nella quale un'autorita' competente incaricata dell'applicazione della legge, ai sensi della legislazione nazionale, ha facolta' di raccogliere, elaborare e analizzare informazioni su reati o attivita' criminali al fine di stabilire se sono stati commessi o possono essere commessi in futuro atti criminali concreti;

    8. "punto di contatto nazionale" l'articolazione del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, individuata con provvedimento del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, competente a ricevere e trattare nei casi di urgenza le richieste di informazioni o di analisi formulate da autorita' di un altro Stato membro;

    9. "punto di contatto dello Stato membro", l'articolazione, individuata dallo Stato membro ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro cui le autorita' nazionali competenti incaricate dell'applicazione della legge possono rivolgere le richieste di informazioni o di analisi nei casi di urgenza.

  4. Ai fini del presente decreto si intende, inoltre, per:

    1. "canali di comunicazione", qualsiasi canale, istituito in attuazione di atti normativi dell'Unione europea ovvero sulla base di accordi internazionali resi esecutivi, per lo scambio di informazioni ai fini della cooperazione internazionale in materia di applicazione della legge;

    2. "EUROJUST", l'Unita' europea di cooperazione giudiziaria, istituita dalla decisione del Consiglio dell'Unione europea 2002/187/GAI del 28 febbraio 2002, attuata dalla legge 14 marzo 2005, n. 41;

    3. "EUROPOL", l'Ufficio europeo di polizia, di cui alla decisione 2009/371/GAI del Consiglio del 6 aprile 2009;

    4. "reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 2002/584/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa al mandato di arresto europeo", i reati di cui all'articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69, nonche' quelli commessi per realizzare il furto di identita' relativo ai dati personali;

    5. "scambio spontaneo di informazioni o analisi", la comunicazione ad un'autorita' di un altro Stato membro di informazioni o analisi effettuata d'iniziativa da un'autorita' nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge, senza che vi sia stata una richiesta.

Art 2.

Ambito di applicazione

  1. Il presente decreto disciplina, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea, delle norme in materia di protezione dei dati personali e del segreto di indagine, le condizioni e le modalita' con le quali:

    1. le autorita' nazionali competenti incaricate dell'applicazione della legge e le autorita' di un altro Stato membro si scambiano, su richiesta, le informazioni o le analisi di cui esse dispongono, ai fini dello svolgimento di indagini penali o di operazioni informative o investigative criminali;

    2. le autorita' nazionali competenti incaricate dell'applicazione della legge comunicano, d'iniziativa, informazioni e/o analisi che possono contribuire allo svolgimento di indagini penali sui reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 2002/584/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa al mandato di arresto europeo ovvero alla prevenzione di questi ultimi.

  2. In ogni caso, le disposizioni del presente decreto non implicano l'obbligo per le autorita' nazionali competenti incaricate dell'applicazione della legge di acquisire e conservare, anche attraverso mezzi coercitivi, informazioni o analisi che non siano nella propria disponibilita'.

  3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli organismi di cui agli articoli 4, 6, 7, 8, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, nonche' alle informazioni da essi detenute o comunicate alle autorita' nazionali competenti incaricate dell'applicazione della legge per finalita' inerenti alla tutela della sicurezza della Repubblica.

  4. Le informazioni o le analisi sono scambiate anche con Europol in conformita' alla Convenzione Europol, basata sull'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea e con Eurojust in conformita' alla decisione quadro 2002/187/GAI del Consiglio, del 28 febbraio 2002 nel caso in cui lo scambio riguardi un reato o un'attivita' criminale di loro competenza.

  5. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle richieste di informazioni o di analisi presentate dall'autorita' di un Paese associato Schengen.

Capo II RICHIESTA DI INFORMAZIONI O DI ANALISI ALL'AUTORITA' DI UN ALTRO STATO MEMBRO
Art 3.

Soggetti competenti e presupposti della richiesta di informazioni o analisi

  1. La richiesta di informazioni o analisi all'autorita' di un altro Stato membro puo' essere formulata da un'autorita' nazionale...

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