DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2016, n. 35 - Attuazione della decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio

Coming into Force26 Marzo 2016
Enactment Date15 Febbraio 2016
Published date11 Marzo 2016
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2016/03/11/16G00043/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.59 del 11-03-2016
Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni e di sequestro probatorio;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014 e, in particolare, l'articolo 18, comma 1, lettera b);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante approvazione del codice di procedura penale;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 2015;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2016;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Finalita'

  1. Il presente decreto attua nell'ordinamento interno la decisione quadro 2003/577 GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro emessi a fini probatori o a fini di confisca, nei limiti in cui tali disposizioni non sono incompatibili con i principi dell'ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali nonche' in tema di diritti di liberta' e di giusto processo.

Art 2.

Definizioni

  1. Ai fini della presente decreto, si intende per:

  1. «Stato di emissione»: lo Stato membro dell'Unione europea la cui autorita' giudiziaria, secondo il diritto interno, ha emesso, convalidato o comunque confermato un provvedimento di blocco o di sequestro nell'ambito di un procedimento penale;

  2. «Stato di esecuzione»: lo Stato membro dell'Unione europea nel cui territorio si trova il bene o la prova;

  3. «provvedimento di blocco o di sequestro»: qualsiasi provvedimento adottato dalla competente autorita' giudiziaria dello Stato di emissione al fine di impedire provvisoriamente ogni operazione volta a distruggere, trasformare, spostare, trasferire o alienare beni previsti come corpo di reato o cose pertinenti al reato, che potrebbero essere oggetto di confisca nei casi e nei limiti previsti dall'articolo 240 del codice penale;

  4. «bene»: ogni bene materiale o immateriale, mobile o immobile, nonche' ogni atto giuridico o documento attestante un titolo o un diritto su tale bene, che secondo la competente autorita' giudiziaria dello Stato di emissione costituisca il prodotto di uno dei reati di cui all'articolo 3, ovvero rappresenti l'equivalente del valore di tale prodotto, ovvero sia stato lo strumento o l'oggetto di uno dei predetti reati;

  5. «prova»: gli oggetti, i documenti o i dati utilizzabili a fini probatori nei procedimenti penali per uno dei reati di cui all'articolo 3.

Titolo II NORME DI RECEPIMENTO INTERNO
Capo I Richiesta di riconoscimento ed esecuzione dei provvedimenti di blocco o di sequestro
Art 3.

Casi di riconoscimento ed esecuzione dei provvedimenti di blocco o di sequestro

  1. Indipendentemente dalla doppia incriminazione, si fa luogo al riconoscimento ed alla esecuzione di un provvedimento di blocco o di sequestro per i seguenti reati, se puniti nello Stato di emissione con pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni:

    a) associazione per delinquere;

    b) terrorismo;

    c) tratta di esseri umani;

    d) sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile;

    e) traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope;

    f) traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi;

    g) corruzione;

    h) frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunita' europee ai sensi della Convenzione del 26 luglio 1995, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunita' europee;

    i) riciclaggio;

    l) falsificazione e contraffazione di monete;

    m) criminalita' informatica;

    n) criminalita' ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette;

    o) favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali di cittadini non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea;

    p) omicidio volontario, lesioni personali gravi;

    q) traffico illecito di organi e tessuti umani;

    r) sequestro di persona;

    s) razzismo e xenofobia;

    t) furti organizzati o con l'uso di armi;

    u) traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte;

    v) truffa;

    z) estorsione;

    aa) contraffazione e pirateria in materia di prodotti;

    bb) falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi;

    cc) falsificazione di mezzi di pagamento;

    dd) traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita;

    ee) traffico illecito di materie nucleari e radioattive;

    ff) traffico di veicoli rubati;

    gg) violenza sessuale;

    hh) incendio;

    ii) reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale;

    ll) dirottamento di nave o aeromobile;

    mm) sabotaggio.

  2. Fuori dai casi di cui al comma 1 e all'articolo 6, comma 4, lettera e), il riconoscimento delle decisioni di sequestro e' consentito solo se i fatti, per i quali e' stato emesso il provvedimento di blocco o di sequestro, sono puniti come reato dalla legge italiana, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualificazione giuridica individuati dalla legge dello Stato di emissione.

  3. Nei casi di cui al comma 2, se il provvedimento e' stato emesso a fini di confisca, il riconoscimento e l'esecuzione hanno luogo se per il reato previsto dalla legge italiana e' consentito il sequestro di cui all'articolo 321, comma 2, del codice di procedura penale.

Art 4.

Ricezione del provvedimento di blocco o di sequestro dall'autorita' dello Stato di emissione

  1. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui territorio si trova il bene o la prova riceve il provvedimento di sequestro o di blocco dall'autorita' dello Stato di emissione, unitamente al certificato previsto dall'articolo 12, comma 3, dall'autorita' e alla richiesta di trasferimento o di confisca prevista dall'articolo 12, comma 2, ovvero alla richiesta di mantenimento del bene nel territorio dello Stato prevista dall'articolo 12, comma 3.

Art 5.

Autorita' giudiziaria competente

  1. Il procuratore della Repubblica indicato nell'articolo 4, comma 1, provvede sulla richiesta di riconoscimento ed esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro emesso a fini probatori, secondo le disposizioni dell'articolo 6.

  2. Se il provvedimento di blocco o di sequestro e' stato emesso a fini di confisca, il procuratore della Repubblica di cui al comma 1 presenta le proprie richieste al giudice per le indagini preliminari. Il giudice provvede secondo le disposizioni dell'articolo 6.

  3. Copia delle richieste e' trasmessa senza ritardo al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo se esse si riferiscono ai procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale e al procuratore generale presso la corte di appello se esse si riferiscono ai procedimenti per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale.

  4. Quando il provvedimento di blocco o di sequestro ha per oggetto beni o prove che si trovano in piu' circondari di tribunale, provvede il procuratore della Repubblica del luogo in cui si trova il...

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