DECRETO LEGISLATIVO 11 agosto 1993, n. 374 - Attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera f), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante benefici per le attivita' usuranti

Coming into Force08 Ottobre 1993
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1993/09/23/093G0436/CONSOLIDATED/19950816
Published date23 Settembre 1993
Enactment Date11 Agosto 1993
Official Gazette PublicationGU n.224 del 23-09-1993 - Suppl. Ordinario n. 90
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 3, comma 1, lettera f), della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 luglio 1993;

Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 6 agosto 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica; E M A N A il seguente decreto legislativo:

Art 1.
  1. Sono considerati lavori particolarmente usuranti quelli per il cui svolgimento e' richiesto un impegno psicofisico particolarmente intenso e continuativo, condizionato da fattori che non possono essere prevenuti con misure idonee.

  2. Le attivita' particolarmente usuranti di cui al comma 1 sono individuate nella tabella A allegata al presente decreto che puo' essere modificata, sulla base di valutazioni tecnico-scientifiche, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Art 2.
  1. Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, nonche' per i lavoratori autonomi iscritti all'INPS, prevalentemente occupati, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, nelle attivita' particolarmente usuranti di cui all'art. 1, il limite di eta' pensionabile previsto dai rispettivi ordinamenti previdenziali e' anticipato di due mesi per ogni anno di occupazione nelle predette attivita', fino ad un massimo di sessanta mesi complessivamente considerati.

  2. Fermo restando il requisito minimo di un anno di attivita' lavorativa continuata di cui al comma 1, il beneficio di cui al medesimo comma e' frazionabile in giornate che sono attribuite sempreche', in ciascun anno considerato, il periodo di attivita' lavorativa svolta abbia avuto durata non inferiore a centoventi giorni.

  3. Nei casi in cui i singoli ordinamenti previdenziali prevedano anticipazioni dei limiti di eta' pensionabile in dipendenza delle attivita' particolarmente usuranti si applica il trattamento di maggior favore.

Art 2.
  1. Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, nonche' per i lavoratori autonomi iscritti all'INPS, prevalentemente occupati, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, nelle attivita' particolarmente usuranti di cui all'art. 1, il limite di eta' pensionabile previsto dai rispettivi ordinamenti previdenziali e' anticipato di due mesi per ogni anno di occupazione nelle predette attivita', fino ad un massimo di sessanta mesi complessivamente considerati.Per i lavoratori impegnati in lavori particolarmente usuranti, per le caratteristiche di maggior gravita' dell'usura che questi presentano, anche sotto il profilo delle aspettative di vita e dell'esposizione al rischio professionale di particolare intensita', viene, inoltre ridotto il limite di anzianita' contributiva di un anno ogni dieci di occupazione nelle attivita' di cui sopra, fino ad un massimo di ventiquattro mesi complessivamente...

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