DECRETO LEGISLATIVO 11 agosto 1993, n. 375 - Attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera aa), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente razionalizzazione dei sistemi di accertamento dei lavoratori dell'agricoltura e dei relativi contributi

Coming into Force08 Ottobre 1993
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1993/09/23/093G0437/CONSOLIDATED/19961023
Published date23 Settembre 1993
Enactment Date11 Agosto 1993
Official Gazette PublicationGU n.224 del 23-09-1993 - Suppl. Ordinario n. 90
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 3, comma 1, lettera aa), della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 luglio 1993;

Acquisito il parere della Commissione permanente del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 6 agosto 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro; E M A N A il seguente decreto legislativo:

Art 1.

Comunicazioni di avviamento al lavoro e di cessazione del rapporto di lavoro

  1. Le comunicazioni relative all'avviamento al lavoro ed alla cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'art. 12 della legge 11 marzo 1970, n. 83, devono essere effettuate con apposito modello a piu' copie, di cui parte a lettura ottica, distintamente per ciascun lavoratore.

  2. I dati del modello sono acquisiti all'anagrafe dei lavoratori agricoli, istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che rende disponibili i dati stessi, ed ogni altra informazione da essa acquisita, alle amministrazioni pubbliche centrali e territoriali mediante collegamento telematico o, in mancanza, tramite idoneo supporto informatico.

  3. Con uno o piu' decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono fissate:

    1. le caratteristiche tecniche ed i dati da acquisire con il modello di cui al comma 1;

    2. le modalita' di graduale realizzazione, nel sistema informativo del lavoro, dell'anagrafe dei lavoratori agricoli ove far confluire, per i predetti lavoratori, i dati acquisiti ai sensi del presente decreto o di altre disposizioni di legge;

    3. le modalita' di accesso all'anagrafe da parte di associazioni sindacali e di categoria nazionali e territoriali;

    4. le modalita' di collegamento ed integrazione con l'anagrafe delle aziende agricole di cui all'art. 3.

  4. E' fatto obbligo alle amministrazioni comunali, alle camere di commercio, all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (ENPAIA) e ad ogni altra amministrazione pubblica di consentire l'acquisizione, a titolo gratuito, di dati riguardanti i lavoratori agricoli mediante collegamento telematico, ovvero tramite idoneo supporto informativo.

  5. In attesa della completa realizzazione del predetto sistema, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale utilizza, in base ad apposita convenzione ed a titolo gratuito, i servizi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), del Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU) per il primo impianto dell'anagrafe, per la acquisizione e gestione delle relative informazioni e per renderle disponibili per le strutture centrali e territoriali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

  6. Copia del modello di cui al comma 1 deve essere:

    1. consegnata al lavoratore avviato al lavoro per ogni verifica ritenuta necessaria dall'ispettorato del lavoro e dagli enti previdenziali;

    2. trasmessa, entro quattro giorni, all'ufficio provinciale dello SCAU che garantisce la tempestiva disponibilita' delle relative informazioni per l'anagrafe dei lavoratori e per gli enti previdenziali, anche avvalendosi dei servizi messi a disposizione dall'INPS e dall'INAIL in base ad apposita convenzione.

  7. Con i decreti di cui al comma 3 sono definite le modalita' di comunicazione, entro quattro giorni, dell'assunzione diretta, per i coltivatori diretti, fino a due lavoratori e, per tutte le imprese, di parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado di cui all'art. 10, quarto comma, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83.

Art 2.

Registro d'impresa

  1. A decorrere dal 1 gennaio 1994 i datori di lavoro agricolo devono tenere un registro nel quale devono essere annotati, per ciascun lavoratore occupato, le generalita', la residenza, il codice fiscale, nonche' i dati relativi all'occupazione, ivi compresi quelli riguardanti la categoria, la qualifica, i periodi di occupazione, le giornate di lavoro prestato, il lavoro svolto, le retribuzioni corrisposte, le ritenute fiscali operate ai fini IRPEF. Le annotazioni devono essere operate entro il termine di tre giorni dalla data cui esse si riferiscono. Il registro ha validita' anche agli effetti dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come da ultimo modificato dall'art. 3 della legge 26 settembre 1985, n. 482.

  2. I datori di lavoro di cui al comma 1 possono essere autorizzati dallo SCAU a tenere il registro presso gli uffici di organizzazioni sindacali di categoria nel comune o nella provincia in cui ha sede l'azienda.

  3. Le caratteristiche, le modalita' di tenuta, di impiego e di conservazione del registro e tutti i dati che sullo stesso devono essere riportati sono stabiliti, in conformita' con le disposizioni in vigore nei settori extra agricoli, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

  4. Il datore di lavoro che non osserva l'obbligo di tenuta del registro o che lo tiene in luogo diverso da quello prescritto e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire duecentomila e non superiore a lire cinquecentomila.

  5. Il datore di lavoro che ometta di registrare i dati prescritti o li registri in modo incompleto o infedele e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire duecentomila e non superiore a lire cinquecentomila.

Art 3.

Anagrafe centrale delle imprese agricole e dei datori di lavoro agricolo

  1. Presso lo SCAU e' istituita l'anagrafe centrale delle imprese agricole e dei datori di lavoro agricolo sulla base dei dati accertati, per l'anno 1993, ai fini della assoggettabilita' agli obblighi delle assicurazioni sociali degli operai agricoli, dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e dei lavoratori autonomi ed associati dell'agricoltura.

  2. Per il primo impianto nell'anagrafe confluiscono i dati sulle posizioni aziendali gia' disponibili negli archivi SCAU e degli altri enti previdenziali.

  3. L'anagrafe contiene gli elementi relativi alle posizioni aziendali di ciascuna impresa o datore di lavoro, acquisiti fra l'altro ai sensi dell'art. 5, ed e' aggiornata in relazione alle variazioni intervenute nei predetti dati.

  4. L'anagrafe e' realizzata e gestita in modo da garantire:

    1. l'accesso degli enti previdenziali, delle strutture centrali e territoriali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ivi comprese le commissioni provinciali per la manodopera agricola e le commissioni circoscrizionali per il collocamento in agricoltura;

    2. la piena connettivita' con l'anagrafe dei lavoratori agricoli per una utilizzazione integrata delle informazioni da parte di tutte le strutture pubbliche interessate.

  5. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in conformita' con i principi di trasparenza della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono definiti i limiti e le modalita' di accesso all'anagrafe di associazioni di categoria, organizzazioni sindacali, enti pubblici, privati.

  6. Ai fini della immediata attivazione dell'anagrafe delle aziende lo SCAU puo' utilizzare i servizi informatici messi a disposizione, in base ad apposita convenzione ed a titolo gratuito, dall'INPS e dall'INAIL.

Art 4.

Prospetto di paga

  1. L'obbligo di corrispondere la retribuzione a mezzo di prospetto di paga di cui all'art. 1 della legge 5 gennaio 1953, n. 4, e' esteso ai datori di lavoro agricolo. In caso di inosservanza di detto obbligo si applica la sanzione prevista dall'art. 5 della citata legge 5 gennaio 1953, n. 4, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art 4.

Prospetto di paga

  1. L'obbligo di corrispondere la retribuzione a mezzo di prospetto di paga di cui all'art. 1 della legge 5 gennaio 1953, n. 4, e' esteso ai datori di lavoro agricolo. In caso di inosservanza di detto obbligo si applica la sanzione prevista dall'art. 5 della citata legge...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT