Comunicazioni di avviamento al lavoro e di cessazione del rapporto di lavoro
Le comunicazioni relative all'avviamento al lavoro ed alla cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'art. 12 della legge 11 marzo 1970, n. 83, devono essere effettuate con apposito modello a piu' copie, di cui parte a lettura ottica, distintamente per ciascun lavoratore.
I dati del modello sono acquisiti all'anagrafe dei lavoratori agricoli, istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che rende disponibili i dati stessi, ed ogni altra informazione da essa acquisita, alle amministrazioni pubbliche centrali e territoriali mediante collegamento telematico o, in mancanza, tramite idoneo supporto informatico.
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Con uno o piu' decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono fissate:
le caratteristiche tecniche ed i dati da acquisire con il modello di cui al comma 1;
le modalita' di graduale realizzazione, nel sistema informativo del lavoro, dell'anagrafe dei lavoratori agricoli ove far confluire, per i predetti lavoratori, i dati acquisiti ai sensi del presente decreto o di altre disposizioni di legge;
le modalita' di accesso all'anagrafe da parte di associazioni sindacali e di categoria nazionali e territoriali;
le modalita' di collegamento ed integrazione con l'anagrafe delle aziende agricole di cui all'art. 3.
E' fatto obbligo alle amministrazioni comunali, alle camere di commercio, all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (ENPAIA) e ad ogni altra amministrazione pubblica di consentire l'acquisizione, a titolo gratuito, di dati riguardanti i lavoratori agricoli mediante collegamento telematico, ovvero tramite idoneo supporto informativo.
In attesa della completa realizzazione del predetto sistema, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale utilizza, in base ad apposita convenzione ed a titolo gratuito, i servizi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), del Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU) per il primo impianto dell'anagrafe, per la acquisizione e gestione delle relative informazioni e per renderle disponibili per le strutture centrali e territoriali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
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Copia del modello di cui al comma 1 deve essere:
consegnata al lavoratore avviato al lavoro per ogni verifica ritenuta necessaria dall'ispettorato del lavoro e dagli enti previdenziali;
trasmessa, entro quattro giorni, all'ufficio provinciale dello SCAU che garantisce la tempestiva disponibilita' delle relative informazioni per l'anagrafe dei lavoratori e per gli enti previdenziali, anche avvalendosi dei servizi messi a disposizione dall'INPS e dall'INAIL in base ad apposita convenzione.
Con i decreti di cui al comma 3 sono definite le modalita' di comunicazione, entro quattro giorni, dell'assunzione diretta, per i coltivatori diretti, fino a due lavoratori e, per tutte le imprese, di parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado di cui all'art. 10, quarto comma, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83.