DELIBERAZIONE 14 settembre 2005 - Definizione del soggetto attuatore e delle modalita' per l'erogazione delle tariffe incentivanti degli impianti fotovoltaici, in attuazione dell'articolo 9 del decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 28 luglio 2005. (Deliberazione n. 188/05)

AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 14 settembre 2005 Definizione del soggetto attuatore e delle modalita' per l'erogazione delle

tariffe incentivanti degli impianti fotovoltaici, in attuazione dell'articolo

9 del decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio

luglio 2005. (Deliberazione n. 188/05).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 14 settembre 2005;

Visti

la legge 14 novembre 1995, n. 481; il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito

decreto legislativo n. 387/2003); la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/2004); il decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 28 luglio 2005 (di seguito: decreto ministeriale 28 luglio 2005); il testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007 e disposizioni in materia di contributi di allacciamento e diritti fissi, allegato alla deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n. 5/04, e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito

Testo integrato); la deliberazione dell'Autorita' 6 dicembre 2000, n. 224/00 (di seguito: deliberazione n. 224/00); la deliberazione dell'Autorita' 2 settembre 2005, n. 183/05 (di seguito: deliberazione n. 183/05); Considerato che

l'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 28 luglio 2005 prevede che l'Autorita', con propri provvedimenti, determina le modalita' con le quali le risorse per l'erogazione delle ´tariffe incentivantiª trovano copertura nel gettito della componente tariffaria A3, di cui all'art. 52, comma 52.2, lettera b), del Testo integrato; l'art. 9, comma 2, del decreto ministeriale 28 luglio 2005 prevede che l'Autorita' individua il soggetto che eroga le ´tariffe incentivantiª, le modalita' e le condizioni per l'erogazione, ivi inclusa la verifica del rispetto delle disposizioni degli articoli 4 e 10, tenuto conto di quanto disposto agli articoli 12 e 13 del medesimo decreto; l'Autorita', con la deliberazione n. 183/05, ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti per dare attuazione all'art. 9 del decreto ministeriale 28 luglio 2005, fissando in quindici giorni la durata massima del procedimento, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento; il soggetto che eroga le ´tariffe incentivantiª, definito soggetto attuatore dall'art. 2, comma 1, lettera h), del decreto ministeriale 28 luglio 2005, deve

essere un soggetto unico a livello nazionale dovendo applicare i criteri di priorita' unici nazionali per l'accesso all'incentivazione, ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto ministeriale; disporre delle competenze amministrative necessarie per poter erogare le ´tariffe incentivantiª utilizzando le risorse che, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 28 luglio 2005, trovano copertura nel gettito della componente tariffaria A3; disporre delle competenze tecniche necessarie per svolgere le verifiche di ammissibilita' delle domande ricevute, ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto ministeriale; disporre delle competenze tecniche e della capacita' organizzativa per svolgere, avvalendosi eventualmente della collaborazione di soggetti terzi abilitati e/o enti di ricerca, di certificazione e/o istituti universitari qualificati nel settore specifico, le verifiche circa il rispetto delle condizioni previste dall'art. 8, commi 3 e 4, del decreto ministeriale 28 luglio 2005 e le verifiche sugli impianti fotovoltaici in esercizio che percepiscono le ´tariffe incentivantiª; Ritenuto opportuno prevedere che

il soggetto che eroga le ´tariffe incentivantiª ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 28 luglio 2005 sia la societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a., in quanto e' il soggetto che meglio risponde ai requisiti di cui all'ultimo considerato e di cui si e' verificata la disponibilita'; i soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici, per essere ammessi a beneficiare delle ´tariffe incentivantiª previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005, all'atto della presentazione della domanda di cui all'art. 7, comma 1, del decreto ministeriale 28 luglio 2005, debbano dichiarare, sotto la propria responsabilita', di rispettare i requisiti per l'ammissibilita' alle incentivazioni previsti dal decreto ministeriale 28 luglio 2005, nonche'

  1. di assumere l'impegno a conseguire tutte le autorizzazioni necessarie alla costruzione e all'esercizio dell'impianto, nel rispetto dei vincoli architettonici e paesaggistici, della normativa esistente in materia di sicurezza durante le attivita' di costruzione ed esercizio dell'impianto e dei relativi allacciamenti, nonche' di essere consapevole delle proprie responsabilita' civili e penali verso terzi connesse alle attivita' di costruzione ed esercizio dell'impianto; b) che l'impianto in oggetto, rispetto al quale sono o saranno riferite le domande di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio, e' o sara' individuato da un unico punto di connessione alla rete elettrica in uscita dal gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata, rispetto al quale e' stata o sara' presentata domanda al gestore di rete per la connessione ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 1, del decreto ministeriale 28 luglio 2005; c) di non aver presentato, oltre alla presente domanda ed entro la medesima scadenza di cui all'art. 7, comma 1, del decreto ministeriale 28 luglio 2005, altre domande di ammissione alle ´tariffe incentivantiª previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005 relative ad impianti fotovoltaici da realizzare nel medesimo sito, anche tramite societa' controllate o collegate; d) di essere proprietario dell'immobile destinato alla installazione dell'impianto o, diversamente, di disporre dell'autorizzazione sottoscritta dal proprietario, o dai proprietari, di tale immobile, qualora detto proprietario/i sia/siano diverso/i dal soggetto responsabile; e) di impegnarsi a comunicare al soggetto attuatore l'eventuale mancato rispetto delle scadenze di cui all'art. 8, commi 3 e 4, del decreto ministeriale 28 luglio 2005 che, come previsto dall'art. 8, comma 6, del medesimo decreto, comporta la decadenza del diritto alle ´tariffe incentivantiª e la cancellazione del progetto dalle graduatorie di cui all'art. 7, commi 4 e 5, del decreto ministeriale 28 luglio 2005; f) di impegnarsi a dotare le proprie installazioni, a propria cura e spese, di idonei apparecchi di connessione e protezione e regolazione, che verranno concordati con il gestore di rete, rispondenti alle norme tecniche ed antinfortunistiche, e di impegnarsi altresi' a mantenerli in efficienza; g) di impegnarsi a dotare tutti i componenti delle apparecchiature di misura, inclusi i cablaggi e le morsettiere, di sistemi meccanici di sigillatura (piombatura o similari) che garantiscano da manomissioni o alterazione dei dati di misura, oltre che di impegnarsi a non alterare le caratteristiche di targa delle apparecchiature di misura e a non modificare i dati di misura registrati dalle medesime; h) di consentire l'accesso all'impianto e alle relative infrastrutture, comprese quelle di misura dell'energia elettrica prodotta, al soggetto attuatore e agli altri soggetti di cui il soggetto attuatore puo' avvalersi per l'espletamento delle attivita' di verifica e controllo previste dall'art. 6 del presente provvedimento; i) di aver costituito, per i soli impianti di potenza nominale superiore a 50 kW ed inferiore a 1000 kW, a favore del soggetto attuatore, una cauzione definitiva nella misura di 1.500 euro per ogni kW di potenza nominale dell'impianto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7, commi 1 e 9, del decreto ministeriale 28 luglio 2005, ai fini di garantire a tutti i soggetti responsabili interessati ad usufruire delle ´tariffe incentivantiª previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005 criteri di certezza, equita' di trattamento e non discriminazione, oltre che il rispetto dei criteri di priorita' per l'accesso all'incentivazione di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 28 luglio 2005; il soggetto attuatore effettui le necessarie verifiche in sede di presentazione delle domande, di realizzazione dell'impianto, e di esercizio del medesimo impianto, avvalendosi eventualmente della collaborazione di soggetti terzi abilitati e/o enti di ricerca, di certificazione e/o istituti universitari qualificati nel settore specifico, informando l'Autorita';

    Delibera

    Art. 1.

    Definizioni

    1.1. Ai soli fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 28 luglio 2005.

    Art. 2.

    Individuazione del soggetto attuatore

    2.1. Il soggetto che eroga le ´tariffe incentivantiª ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 28 luglio 2005, definito soggetto attuatore dall'art. 2, comma 1, lettera h), del medesimo decreto, e' la societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a.

    2.2. Il soggetto attuatore adotta, informando l'Autorita', le procedure necessarie per la verifica di ammissibilita' e per la predisposizione dell'elenco e delle graduatorie di cui all'art. 7, commi 4 e 5, del decreto ministeriale 28 luglio 2005, assicurando a tutti i soggetti responsabili interessati l'accesso alle ´tariffe incentivantiª previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005 secondo criteri di certezza, equita' di trattamento e non discriminazione, oltre che il rispetto dei criteri di priorita' per l'accesso all'incentivazione di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 28 luglio 2005.

    2.3. Il soggetto attuatore aggiorna, pubblicandole nel proprio sito Internet, le ´tariffe incentivantiª di cui all'art. 5, comma 2, all'art. 6, commi 2 e 3, del decreto ministeriale 28 luglio...

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