LEGGE 8 marzo 1975, n. 39 - Attribuzione della maggiore eta' ai cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno e modificazione di altre norme relative alla capacita' di agire e al diritto di elettorato

Coming into Force10 Marzo 1975
Published date10 Marzo 1975
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1975/03/10/075U0039/ORIGINAL
Enactment Date08 Marzo 1975
Official Gazette PublicationGU n.67 del 10-03-1975
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

L'articolo 2 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 2. - (Maggiore eta'. Capacita' di agire). - La maggiore eta' e' fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore eta' si acquista la capacita' di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita una eta' diversa.

Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un'eta' inferiore in materia di capacita' a prestare il proprio lavoro. In tal caso il minore e' abilitato all'esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro".

Art 2.

L'articolo 3 del codice civile e' abrogato.

Art 3.

Il secondo comma dell'articolo 90 del codice civile e' abrogato.

Art 4.

L'articolo 165 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Il minore capace di contrarre matrimonio e' pure capace di prestare il consenso per tutte le stipulazioni e le donazioni che possono farsi nel relativo contratto, le quali sono valide se egli e' stato assistito dal genitore esercente la patria potesta', dal tutore o dal curatore speciale nominato a norma dell'ultimo comma dell'articolo 90".

Art 5.

Il secondo comma dell'articolo 296 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Se l'adottando non ha compiuto la maggiore eta' il consenso e' dato dal suo legale rappresentante".

Art 6.

Gli articoli 391, 398 e 399 del codice civile sono abrogati.

Art 7.

L'articolo 392 del codice civile e' sostituito dal seguente:

Art. 392. - (Curatore dell'emancipato). - Curatore del minore sposato con persona maggiore di eta' e' il coniuge.

Se entrambi i coniugi sono minori di eta', il giudice tutelare puo' nominare un unico curatore, scelto preferibilmente fra i genitori.

Se interviene l'annullamento per una causa diversa dall'eta', o lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o la separazione personale, il giudice tutelare nomina curatore uno dei genitori, se idoneo all'ufficio, o, in mancanza, altra persona. Nel caso in cui il minore contrae successivamente matrimonio, il curatore lo assiste altresi' negli atti previsti nell'articolo 165".

Art 8.

Il primo comma dell'articolo 401 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 401. - Limiti di applicazione delle norme. - Le disposizioni del presente titolo si applicano anche ai minori che sono figli di genitori non conosciuti, ovvero figli naturali riconosciuti dalla sola madre che si trovi nell'impossibilita' di provvedere al loro allevamento".

Art 9.

Il secondo comma dell'articolo 439 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Possono comprendere anche le spese per l'educazione e l'istruzione se si tratta di minore".

Art 10.

Il secondo comma dell'articolo 591 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Sono incapaci di testare:

1) coloro che non hanno compiuto la maggiore eta';

2) gli interdetti per infermita' di mente;

3) quelli che, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento".

Art 11.

L'articolo 1837 del codice civile e' abrogato.

Art 12.

Il secondo comma dell'articolo 2580 del codice civile e' abrogato.

Art 13.

L'articolo 108 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente:

"L'autore che abbia compiuto sedici anni di eta' ha la capacita' di compiere tutti gli atti giuridici relativi alle opere da lui create e di esercitare le azioni che ne derivano".

Art 14.

L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e' sostituito dal seguente:

"Sono elettori tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta' e non si trovino in alcuna delle condizioni previste dagli articoli 2 e 3".

Art 15.

Il primo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e' sostituito dal seguente:

"L'aggiornamento delle liste elettorali si effettua a mezzo di due revisioni semestrali, secondo le modalita' e nei termini previsti dal presente titolo, con la iscrizione di coloro che hanno compiuto o compiano il diciottesimo anno di eta', rispettivamente, dal 1 gennaio al 30 giugno e dal 1 luglio al 31 dicembre di ciascun anno e si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 4".

Art 16.

Il primo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e' sostituito dal seguente:

"Il sindaco, in base ai registri dello stato civile e dell'anagrafe e sulla scorta dello...

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