LEGGE REGIONALE 7 luglio 2010, n. 9 - Modifiche a norme relative all'attribuzione di funzioni del Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria.
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 11 del 7 luglio 2010) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga
la seguente legge:
Art. 1
Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1996, n. 35 (Interventi regionali per favorire nei giovani la formazione di una coscienza europea) e successive modificazioni e integrazioni 1. Il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 6 agosto 1996, n.
35 (Interventi regionali per favorire nei giovani la formazione di una coscienza europea) e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente:
'2. Al fine di cui al comma 1, l'Ufficio di Presidenza stabilisce le modalita' operative di espletamento del concorso.'.
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Al comma 1 dell'art. 3 della 1.r. 35/1996 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: 'alla Fondazione del Consiglio regionale, che attende allo svolgimento della procedura concorsuale secondo gli indirizzi fissati ai sensi dell'art. 2 comma 2' sono sostituite dalle seguenti: 'alla Presidenza del Consiglio regionale'.
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Il comma 2 dell'art. 4 della 1.r. 35/1996 e successive modificazioni e integrazioni e' sostituito dal seguente:
'2. La Commissione e' cosi' composta:
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dal Presidente del Consiglio regionale o da un componente dell'Ufficio di Presidenza dallo stesso delegato, con funzioni di presidente;
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da due consiglieri regionali designati dall'Ufficio di Presidenza;
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dal segretario della Federazione Ligure AICCRE, o suo delegato;
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dal direttore scolastico regionale, o suo delegato.'.
Art. 2
Modifiche alla legge regionale 16 aprile 2004, n. 9 (Testo unico degli interventi regionali per l'affermazione dei valori della resistenza e dei principi della Costituzione repubblicana) e successive modificazioni e integrazioni) 1. Al comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 16 aprile 2004, n. 9 (Testo unico degli interventi regionali per l'affermazione dei valori della resistenza e dei principi della Costituzione repubblicana) e successive modifiche e integrazioni, le parole: 'con la Fondazione del Consiglio regionale di cui all'art. 5, comma 2' sono abrogate.
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Il comma 2-bis dell'art. 3 della 1.r. 9/2004 e successive modifiche e integrazioni e' abrogato.
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Il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 9/2004 e successive modifiche e integrazioni e' abrogato.
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Al comma 5 dell'art. 5 della legge regionale 9/2004 e successive modifiche e integrazioni, le parole: 'e della Fondazione' sono abrogate.
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Al comma 1 dell'art. 6 della legge...
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