Atto costitutivo di società a responsabilità limitata unipersonali

AutoreCinzia De Stefanis
Aggiornato alGennaio 2008

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@Atto costitutivo di società a responsabilità limitata unipersonali

ART. 1 - DENOMINAZIONE SOCIALE È costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione ". . . Società unipersonale a responsabilità limitata".

ART. 2 - OGGETTO SOCIALE La società ha per oggetto: . . . Per il raggiungimento dello scopo sociale la società potrà partecipare in altre imprese o società aventi affinità o scopo analogo o comunque connesso con l"oggetto sociale, e potrà compiere in forma diretta e/o indiretta tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali e finanziarie (ivi comprese le assunzioni di obbligazioni e la concessione di avalli, di fidejussioni, di pegni, di ipoteche e di altre garanzie reali anche a favore di terzi), potrà gestire l"organizzazione di crediti finanziari su garanzia di chiunque (esclusa quindi la raccolta del risparmio), reperire finanziamenti che abbiano attinenza, sia pure indirettamente, con l'oggetto sociale o che possano comunque facilitarne il raggiungimento. La società potrà anche stipulare contratti per affari in partecipazioni sia come associante che come associata.

ART. 3 - SEDE DELLA SOCIETÀ La società ha sede nel Comune di . . . L'Organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere ovunque unità locali operative (quali succursali e agenzie) ovvero trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato. Compete invece ai soci decidere l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello indicato all'art. 3, 1 comma.

ART. 4 - DURATA DELLA SOCIETÀ La durata della società è fissata dalla data dell'atto costitutivo sino al . . . e può essere prorogata con decisione dei soci da assumersi mediante delibera assembleare con la maggioranza di cui al successivo art. . . .

ART. 5 - SOCIO UNICO Risulta essere socio unico della suddetta società il Sig. . . . nato a . . . il . . . cod. fisc. . . . residente a . . . via . . . n. . . .

ART. 6 - DOMICILIO DEI SOCI Il domicilio del socio per quel che concerne i suoi rapporti con la società, si intende eletto a tutti gli effetti di legge presso la sede sociale. I soci qualora in possesso e se richiesto, devono comunicare alla società il proprio numero di fax e/o l'indirizzo di posta elettronica da iscrivere a cura della società stessa nel libro soci. È onere del socio comunicare alla società il cambiamento del domicilio, del numero di fax o dell'indirizzo di posta elettronica. Page 268

ART. 7 - CAPITALE SOCIALE E CONFERIMENTI Il capitale è di Euro . . . ed è sottoscritto per l'intero dal signor . . . La quota sottoscritta da . . . è liberata mediante conferimento in denaro; a tal fine il socio sottoscrittore dichiara di aver versato presso l'Agenzia . . . della Banca . . . la somma di euro . . . corrispondente al cento per cento del conferimento in denaro e presenta a me Notaio regolare ricevuta della banca suddetta n. . . . recante la data del . . .

Tale ricevuta, previa lettura della stessa, viene per copia autentica allegata a questo atto sotto la lettera . . . Il socio dichiara inoltre di autorizzare il signor . . . amministratore unico (o disgiuntamente ciascun componente dell'organo amministrativo) a ritirare dall'Agenzia . . . della Banca . . . la somma di euro . . . corrispondente all'importo del versamento effettuato non appena saranno ultimate le formalità per la legale costituzione, rilasciandone quietanza liberatoria.

ART. 8 - AUMENTO DI CAPITALE All'organo amministrativo spetta la facoltà di aumentare il capitale sociale per non più di . . . volta (e) in ciascun esercizio sociale per un ammontare massimo corrispondente a . . . volte il valore nominale del capitale sociale che risulta sottoscritto dalla data in cui viene assunta la decisione di aumento. In tale circostanza, non è possibile escludere il diritto dei soci a sottoscrivere l'aumento in proporzione alla partecipazione dagli stessi possedute, né è consentito consegnare ai soci partecipazioni determinate in misura non proporzionale al conferimento. La delibera dei soci o la decisione dell'organo amministrativo di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fino a quando i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati integralmente eseguiti. In caso di delibera assembleare o di decisione dell'organo amministrativo di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute (diritto di opzione). I soci possono prevedere nella delibera assembleare di aumento del capitale sociale che l'aumento stesso sia attuato anche mediante offerta a terzi di quote di nuova emissione, salvo che nel caso previsto dall'art. 2482-ter c.c. Se la delibera di aumento prevede che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, i soci che non hanno consentito alla decisione hanno il diritto di recesso. Nella delibera assembleare o nella decisione dell'organo amministrativo di aumento del capitale sociale deve essere indicato il termine per l'esercizio del diritto di opzione da parte dei soci; tale termine non può mai essere inferiore a trenta giorni dalla data in cui viene comunicato ai soci che l'aumento può essere sottoscritto. La comunicazione è effettuata a cura...

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