Relazione sull'attivitá dell'autority della privacy nell'anno 2004 (estratto)

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@Protezione dei dati e condomìni

Diversi profili di protezione dei dati personali in ambito condominiale, approfonditi negli anni precedenti, sono stati ripresi nel corso del 2004 per rispondere al rilevante numero di segnalazioni e quesiti pervenuti in materia all'Autorità.

In particolare, sono stati posti - sia da parte degli interessati, sia da amministratori di condominio - numerosi quesiti in merito alla diffusione di dati personali riguardanti eventuali situazioni di morosità di singoli condomini. Ciò, allo scopo di verificare se le modalità di volta in volta utilizzate in concreto, in quanto potenzialmente idonee a rendere tali informazioni accessibili ad un numero indeterminato di soggetti esterni al condominio, fossero compatibili, ed in quali limiti, con le disposizioni contenute nella normativa sulla tutela dei dati personali. Su tale argomento, l'Autorità ha confermato la posizione già assunta in provvedimenti e decisioni adottate nel corso degli anni precedenti.

Il Garante ha avuto modo di precisare che il singolo condomino può avere conoscenza dei dati disponibili presso l'amministratore, relativi anche agli indirizzi degli altri condomini, poiché gli indirizzi, così come i nominativi degli interessati, oltre a rendere possibile l'individuazione di ciascun proprietario, sono utili per consentire il regolare svolgimento della vita condominiale (ad esempio, in caso di convocazione dell'assemblea da parte dei condomini o per la comunicazione di avvisi).

L'Autorità ha specificato, inoltre, che i principi in materia di condominio sono applicabili anche nei confronti della gestione di edifici in multiproprietà a scopo residenziale e, con riferimento agli indirizzi di comproprietari che abbiano domicilio o residenza diversi dall'immobile in multiproprietà, qualora ciò sia necessario per particolari e reali esigenze collegate alla gestione della cosa e interessi comuni (Nota 11 agosto 2004).

Per contro, in un altro caso sottoposto alla sua attenzione, il Garante ha ribadito che il condominio deve adottare, anche tramite l'amministratore, tutte le cautele necessarie per evitare che terzi non legittimati vengano indebitamente a conoscenza dei dati relativi ai condomini (Nota 20 ottobre 2004).

@Impianti di videosorveglianza nei condomìni

In relazione al frequente impiego di sistemi di videosorveglianza nei condomìni, il provvedimento del 29 aprile 2004 ha precisato che i videocitofoni sono utilizzabili per identificare coloro...

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