Diniego al rinnovo per motivi attinenti alle esigenze edilizie dell'immobile e liberalizzazione degli interventi edilizi previsti nel testo unico delledilizia e nel disegno di legge dei cento giorni del nuovo governo

AutoreCarlo Del Torre
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    Relazione svolta al Convegno del Coordinamento dei legali della Confedilizia tenutosi a Piacenza l'8 settembre 2001.

Tra le previsioni dell'art. 3 della L. 431/98 i punti di cui alle lettere d) ed e) riguardano i cosiddetti motivi attinenti alle esigenze edilizie dell'immobile 1; appare fin troppo scontato in questa sede segnalare il parallelismo con certe norme della L. 392/78, in particolare con gli articoli 29 e 59, argomento peraltro già affrontato dai primi commentatori della legge 431/98 2.

Merita tuttavia attenzione, anche per le pesanti conseguenze che può provocare, lo stretto collegamento voluto dal legislatore locatizio con la normativa urbanistica, espressamente richiamata dal testo dell'articolo in esame: «... nei casi di disdetta del contratto da parte del locatore per i motivi di cui al comma 1 lettere d) ed e), il possesso, per l'esecuzione dei lavori, ivi indicati, della concessione edilizia o dell'autorizzazione edilizia è condizione di procedibilità dell'azione di rilascio».

La norma parla espressmente di possesso della concessione o della autorizzazione edilizia e non fa cenno alla denunzia di inizio attività, strumento che all'epoca dell'entrata in vigore della L. 431/98 era comunque conosciuto dal nostro ordinamento e che ora si accinge a divenire il titolo abilitativo principale e sicuramente più diffuso per l'esecuzione degli interventi edilizi.

Il testo unico dell'edilizia, che salvo ripensamenti dell'ultima ora, entrerà in vigore il prossimo 1 gennaio 2002 3, infatti, riduce sostanzialmente a due i titoli abilitativi: scompaiono le concessioni e le autorizzazioni edilizie per lasciar spazio al permesso a costruire nei casi di «nuove costruzioni, gli interventi di ristrutturazione e di ristrutturazione edilizia che comportino aumento delle unità immobiliari, modifiche al volume, della sagoma dei prospetti delle superfici o mutamenti delle destinazioni d'uso 4».

In tutti gli altri casi, ossia nei casi in cui non è stato previsto l'obbligo di permesso a costruire, sarà sufficiente la mera denunzia di inizio attività, ossia un provvedimento implicito della pubblica amministrazione la quale avrà solo eventualmente la possibilità di emettere un ordine di non effettuare l'intervento edilizio qualora ravvisi situazioni di illegittimità o comunque non conformità agli strumenti urbanistici.

I casi di ricorso alla denunzia di inizio attività inoltre, troveranno probabilmente ulteriore estensione stando ai...

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