Atte stato/dichiarazione di esonero dall 'obbligo di form azione iniziale per svolgere l'incarico di amministratore di condominio

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PRATICA pra
ATTESTATO/DICHIARAZIONE DI ESONERO DALL’OBBLIGO DI FORMAZIONE INIZIALE
PER SVOLGERE L’INCARICO DI AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO
Ai sensi dell’art. 71-bis disp. att. c.c., per svolgere l’incarico di amministratore (non del proprio
condominio) occorre, fra le altre cose, frequentare un corso, prima di formazione iniziale e poi,
annualmente, di formazione periodica, in materia di amministrazione condominiale.
Un’eccezione è prevista dall’ultimo comma della stessa norma per coloro i quali abbiano svolto attività
di amministrazione condominiale per almeno un anno nel periodo – facendo riferimento la legge
all’entrata in vigore della stessa – che va dal 18.6.’10 al 18.6.’13: tali soggetti, infatti, possono svolgere
l’attività in questione adempiendo solo all’obbligo annuale di formazione periodica.
Si pone quindi il problema, per i suddetti soggetti, di dimostrare la sussistenza della condizione
richiesta dalla legge per l’esonero dall’obbligo di formazione iniziale.
In tale prospettiva, si invitano, allora, le Associazioni territoriali ad apprestare un Servizio per il
rilascio – agli amministratori che si trovino nella condizione contemplata dall’ultimo comma dell’art.
71-bis disp. att. c.c. – di attestati/dichiarazioni (da presentare in assemblea da parte degli interessati) di
esonero dall’obbligo di formazione iniziale.
L’attestato/dichiarazione potrà essere rilasciato ove naturalmente i richiedenti siano in grado di
dimostrare (attraverso, ad esempio, la produzione di verbali assembleari contenenti la loro nomina
ad amministratore) quanto richiesto dalla legge. Occorrerà, nel rilasciare l’attestato/dichiarazione,
prendere un appunto e fotocopiare i punti di interesse della documentazione prodotta dai richiedenti.
Nell’invitare le Associazioni territoriali ad istituire ed a rendere noto questo Servizio attraverso i mezzi
di comunicazione locali, si sottolinea come l’attestato/dichiarazione in parola (il cui schema-tipo si
allega) debba essere f‌irmato dal legale rappresentante dell’Associazione e solo da esso. Si precisa,
altresì, che il nostro Uff‌icio legale ritiene che l’anno sopra riferito debba considerarsi continuativo
e non il risultato della somma di più periodi di tempo frazionati, anche perché svolgere l’incarico di
amministratore per un anno intero dà certamente modo di confrontarsi più compiutamente con le
diverse problematiche e le molteplici scadenze che l‘amministrazione di un fabbricato comporta.
Fonte: Confedilizia - Uff‌icio legale
Arch. loc. e cond. 5/2014

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