LEGGE 30 giugno 1998, n. 229 - Ratifica ed esecuzione della convenzione tra gli Stati parte del trattato Nord Atlantico e gli altri Stati partecipanti al partenariato per la pace sullo statuto delle loro forze, con protocollo addizionale, fatto a Bruxelles il 19 giugno 1995

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra gli Stati parte del trattato Nord Atlantico e gli altri Stati partecipanti al partenariato per la pace sullo statuto delle loro forze, con protocollo addizionale, fatto a Bruxelles il 19 giugno 1995.

    Art. 2.

  2. Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo V della convenzione stessa.

    Art. 3.

  3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

    Data a Roma, addi' 30 giugno 1998

    SCALFARO

    Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Dini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Flick

    TRADUZIONE NON UFFICIALE CONVENZIONE TRA GLI STATI PARTI AL TRATTATO DELL'ATLANTICO NORD ET GLI ALTRI STATI CHE PARTECIPANO AL PARTENARIATO PER LA PACE SULLO STATUTO DELLE LORO FORZE Gli Stati Parti al Trattato dell'Atlantico Nord, firmato a Wnshington il 4 aprile 1949, e gli Stati che accettano l'invito a partecipare al Partenariato per la pace, emanato e firmato dai Capi di Stato e di Governo degli Stati Membri dell'Organizzazione del Trattato dell'Atlantico Nord, a Bruxelles, il 10 gennaio 1994, e che sottoscrivono il documento-quadro del partenariato per la pace, Rappresentano insieme gli Stati partecipanti al Partenariato per la pace.

    Considerando che le forze di uno Stato Parte della presente Convenzione possono essere distaccate o ricevute, su base di accordo, nel territorio di un altro Stato Parte; Tenendo conto del fatto che le decisioni sull'invio e l'accoglienza delle forze continueranno ad essere oggetto di accordi distinti tra gli Stati Parte interessati; Desiderosi in tutti i casi di definire lo statuto delle forze quando quest'ultime si troveranno sul territorio di un altro Stato Parte; Ricordando la Convenzione tra gli Stati Parti del Trattato dell'Atlantico Nord, relativa allo statuto delle loro forze, firmata a Londra il 19 giugno 1951; Hanno convenuto quanto segue: Articolo I...

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