Aste giudiziarie immobiliari, attenzione alle false locazioni

AutorePaola Castellazzi
Pagine639-640

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Questo articolo si propone di fornire alcune utili informazioni a coloro che intendono partecipare ad un'asta giudiziaria per aggiudicarsi gli immobili ivi venduti.

In primo luogo occorre sottolineare che la materia è regolata dal codice civile (artt. 2910 e seguenti) e dal codice di procedura civile (artt. 555 e seguenti).

L'immobile venduto all'asta giudiziaria può essere aggiudicato a seguito di vendita senza incanto o con incanto: si tratta di procedure che presentano notevoli differenze fra loro, in quanto le modalità della vendita senza incanto sono, ovviamente, molto più semplici di quelle delle vendite con incanto.

Analizziamo, ora, gli elementi comuni ai due tipi di asta giudiziaria, partendo dal momento in cui l'istanza di vendita è già stata depositata in cancelleria dal creditore procedente e la vendita è stata autorizzata dal giudice dell'esecuzione.

In forza dell'art. 490 c.p.c., l'avviso di vendita dell'immobile va debitamente pubblicizzato: detto avviso deve essere affisso per tre giorni all'albo dell'Ufficio Giudiziario davanti al quale si svolge la procedura esecutiva e - se il giudice lo dispone - deve essere pubblicato su alcuni quotidiani a tiratura locale ed a tiratura nazionale, indicati dallo stesso giudice.

Una prima constatazione si impone a questo punto: per chi intende partecipare ad un'asta giudiziaria, non esiste una pubblicazione ufficiale cui far riferimento e nella quale siano riportate le vendite effettuate in tutta Italia; per avere utili informazioni egli dovrebbe recarsi presso i tribunali o comprare vari quotidiani nazionali e locali. Esistono, comunque, varie iniziative - per così dire - private, che suppliscono alle carenze: fra esse, il sito internet della Confedilizia (www.confedilizia.it) che ospita, gratuitamente, i bandi inviati da tribunali e notai.

Fino a poco tempo fa era prevista anche un'altra forma di pubblicità degli avvisi di vendita: la pubblicazione sul Foglio degli Annunci Legali della Provincia in cui aveva sede l'Ufficio Giudiziario competente per l'esecuzione immobiliare. Oggi, questo tipo di pubblicità è stato eliminato a seguito dell'entrata in vigore della L. 24 novembre 2000, n. 340.

Nell'avviso di vendita senza incanto devono essere specificati, ex art. 570 c.p.c., il nome del debitore, gli estremi del pignoramento ed il valore dell'immobile: se colui che vuole partecipare all'incanto non ritiene sufficienti le informazioni contenute nell'avviso, può recarsi nella cancelleria del tribunale competente per avere indicazioni più precise.

Nella vendita con incanto, l'avviso di vendita, ex art. 576 c.p.p., contiene informazioni più dettagliate. In particolare: se la vendita deve farsi in uno o più lotti; il prezzo base dell'incanto; il giorno e l'ora dell'incanto; l'ammontare della cauzione ed il termine entro il quale deve essere prestata dagli offerenti; la misura minima dell'aumento da apportare...

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