DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 febbraio 2009 - Autorizzazione ad assumere unita'' di personale, ai sensi del combinato disposto dei commi 523 e 536, dell''articolo 1, della legge n. 296/2006. (09A03838)

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) ed in particolare l'art. 1, comma 47, che disciplina la mobilita' tra amministrazioni in regime di limitazione alle assunzioni di personale a tempo indeterminato;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006);

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007);

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, concernente disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed in particolare l'art. 1, il quale ha previsto, ai comma 4 e 6, che le funzioni gia' attribuite al Ministero della solidarieta' sociale, fatto salvo quanto ivi previsto, e quelle del Ministero della salute, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono trasferite al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Visto l'art. 1, comma 523, della predetta legge n. 296 del 2006, cosi' come modificato dall'art. 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale prevede che, per l'anno 2008, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'art. 70 del decreto legislativo n. 165 del 2001, possono procedere per il medesimo anno ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente;

Visto l'art. 1, comma 536, della predetta legge n. 296 del 2006, la quale prevede che le assunzioni di cui ai commi 523, 526, 528 e 530 sono autorizzate secondo le modalita' di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute...

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