DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 marzo 2009 - Autorizzazione ad assumere unita'' di personale mediante stabilizzazione per il Ministero della giustizia, Dipartimento della giustizia minorile, ai sensi del combinato disposto dei commi 526 e 536, dell''art. 1, della legge n. 296/2006. (09A04940)

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) ed in particolare l'art. 1, comma 47;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006);

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) ed in particolare l'art. 1, comma 526, della predetta legge il quale prevede che per l'anno 2008 le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'art. 70 del decreto legislativo n. 165 del 2001, possono procedere nel limite di un contingente di personale non dirigenziale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 40% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno 2007, alla stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale in possesso dei requisiti di cui al comma 519;

Visto l'art. 1, comma 519, della predetta legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede la stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtu' di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della medesima legge, che ne faccia istanza, purche' sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge, prevedendo, inoltre, che alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo esperimento delle procedure selettive; e che le amministrazioni continuano ad avvalersi del personale in possesso dei requisiti prescritti dal citato comma, nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione;

Visto l'art. 1, comma 536, della predetta legge n. 296 del 2006, il quale prevede che le assunzioni di cui ai commi 523, 526, 528 e 530 sono autorizzate secondo le modalita' di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni...

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