Modalita' di recupero dei contributi previdenziali ed assistenziali sospesi in occasione della crisi sismica che ha colpito le regioni delle Marche e dell'Umbria a partire dal 26 settembre 1997.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDANZA SOCIALE Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 settembre 1997, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nei territori delle regioni Marche e Umbria colpite dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997; Vista l'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997 che sospende dal 26 settembre 1997 al 31 dicembre 1997 i pagamenti dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota di contributi a carico dei dipendenti, nonche' dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, nei confronti dei soggetti gravemente danneggiati e residenti nelle regioni Umbria e Marche; Viste le ordinanze n. 2694 del 13 ottobre 1997 e n. 2719 del 28 novembre 1997, che individuano i comuni e le frazioni di comune disastrati dal sisma; Vista l'ordinanza n. 2706 del 31 ottobre 1997, che all'art. 6 dispone l'applicazione della sospensione contributiva anche ai soggetti aventi residenza o sede altrove, limitatamente alle obbligazioni di previdenza e assistenza sociale che afferiscono in via esclusiva alle attivita' svolte nei comuni predetti; Vista l'ordinanza n. 2728 del 22 dicembre 1997, che proroga la sospensione sino al 31 marzo 1998 per i soggetti gravemente danneggiati e residenti nei predetti comuni e frazioni di comuni; Vista l'ordinanza n. 2742 del 6 febbraio 1998, che, all'art. 7, comma 4, prevede che con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono stabilite le modalita' per l'effettuazione dei versamenti e degli adempimenti non eseguiti per effetto della sospensione, con la possibilita' di concedere rateizzazione senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri; Vista l'ordinanza n. 2779 del 31 marzo 1998, che, all'art. 2, dispone che il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto della predetta sospensione decorre dal 1 febbraio 1999; Considerato che l'art. 13 dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997 stabilisce che il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto della sospensione concessa nei territori di Marche e Umbria, debba avvenire senza aggravio di...

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